Risposta del ministro della giustizia ad interrogazione del 28 gennaio 1999 in tema di rimborso delle spese sopportate dal sistema bancario in evasione delle richieste di documentazione inoltrate dall'A.G.

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Premesso che: con decisione 22 dicembre 1981 la Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto che compete al sistema bancario il rimborso delle spese dallo stesso sopportate in evasione di richieste di documentazione inoltrate dall'Autorità giudiziaria; il Ministero di grazia e giustizia ha riconosciuto spettare il diritto in questione a favore delle poste ed a proposito di analoga fattispecie; il sistema bancario sostiene annualmente una spesa, per il servizio accennato, di alcune centinaia di miliardi: se, al fine di uniformare quanto più possibile il comportamento degli uffici giudiziari, non intenda emanare una circolare che esplicitamente riconosca il diritto de quo al sistema bancario.

@Interrogazione a risposta scritta del dep. Alfredo Biondi. Risposta del ministro della giustizia

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata la competente Direzione Generale degli Affari Civili la quale ha in proposito riferito che inizialmente, con nota diretta all'Ente Poste Italiane, aveva ritenuto fondata la richiesta degli istituti di credito ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per ottemperare alle richieste di informazioni rivolte all'Autorità giudiziaria, anche se non erano stati segnalati i criteri sulla cui base determinare l'entità dei rimborsi.

Successivamente, a seguito di riesame della identica questione, sollevata da altri istituti di credito, la predetta Direzione Generale, per le motivazioni di seguito esposte, ha ritenuto di mutare il proprio convincimento, ritenendo che non debbano essere rimborsate le spese, sostenute dai destinatari dell'ordine di esibizione di atti, per dare esecuzione a tali provvedimenti.

Invero, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione (sent. 22 dicembre 1981, in Giust. pen. 1983, III, 640), con riferimento all'art. 340 c.p.p. abrogato, ha affermato che nel più ampio potere di sequestro attribuito dal citato art. 340 va compreso il minus rappresentato dal potere di chiedere informazioni alla banca e di ordinare l'esibizione di atti, concludendo poi che gli istituti di credito sono da considerare collaboratori del giudice, al pari di periti, interpreti e testimoni, e che gli stessi vanno, pertanto, rimborsati delle spese sopportate nell'adempimento dell'ordine.

Con la detta sentenza è stato poi affermato che tali spese rientrano nella previsione dell'art. 1 n. 8 R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 poiché questo ricomprende, nelle spese di giustizia...

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