DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2014 - Autorizzazione a bandire concorsi ex articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le esigenze della Corte dei conti e dell'Avvocatura generale dello Stato, per il triennio 2014/2016. (14A06477)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 355, che prevede, tra l'altro, un reclutamento speciale per i magistrati contabili per una spesa a regime pari ad 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 66, che disciplina il turn over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 66, comma 11, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale dispone che i limiti assunzionali, previsti dai commi 3, 7 e 9 dello stesso articolo, si applicano anche alle assunzioni del personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di «Reclutamento del personale» e, in particolare, il comma 4, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, con organico superiore alle...

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