Pubblico ministero e poteri coercitivi cautelari reali

AutoreMario Canale
Pagine628-630

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Con la sentenza in esame la III sezione della Suprema Corte di cassazione torna a ribadire un principio dalla stessa più volte affermato con precedenti pronunzie richiamate in quella in parola: «È pacifico che il potere di determinare le modalità esecutive di una misura cautelare reale, quale il sequestro preventivo, spetti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 655 c.p.p. Ma è altrettanto pacifico che avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero stabilisce tali modalità esecutive sia esperibile il rimedio giurisdizionale dell'incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 665 e 666 c.p.p.».

L'esame del provvedimento e di quelli del mede simo orientamento 1 suscita non poche perplessità.

Prima di passare all'esame dei profili di censura che possono essere mossi alla sentenza, appare opportuno ricostruire il contesto fattuale all'interno del quale tutte le pronunzie di tale orientamento sono nate.

Ed invero, tali pronunzie sono relative a questioni di esecuzione di decreti di sequestro preventivo aventi ad oggetto immobili abusivi ultimati in violazione della disciplina penale di cui alla previgente disciplina della L. n. 47/85, ora sostituita dal D.P.R. n. 380/01. Nessuna pronunzia avente ad oggetto diversa violazione penale è stata reperita da chi scrive né è citata dalla Suprema Corte.

La risoluzione di controversie relative alla esecuzione delle misure cautelari reali approda alla Suprema Corte di legittimità con l'affermarsi di quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il sequestro preventivo degli immobili abusivi ancorché ultimati 2.

È evidente che prima dell'affermarsi di tale orientamento non si poteva neppure ipotizzare un problema esecutivo del sequestro perché nessuno poteva avere un interesse a godere della disponibilità «effettiva» di un bene sottoposto a sequestro che non fosse immediatamente utilizzabile e fruibile. Ed è altrettanto evidente che neppure il pubblico ministero si era mai posto il problema dell'esecuzione di decreti di sequestro preventivo aventi ad oggetto immobili ultimati e vieppiù, nella maggior parte dei casi, abitati.

Nasce così il cd. provvedimento di sgombero ovvero un provvedimento con il quale il P.M. determina le modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo e ciò sia al fine di evitare che l'esistenza della misura cautelare reale sia resa vana a causa della materiale disponibilità del manufatto realizzato, sia di inibire il verificarsi delle conseguenze antigiuridiche derivanti dall'uso degli edifici abusivamente realizzati che il sequestro tende ad evitare.

Il paradigma normativo al quale sembrano rifarsi gli uffici requirenti è quello di cui al combinato disposto degli artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p. relativo alla disciplina delle modalità esecutive dei provvedimenti cautelari reali, secondo cui - nella fase delle indagini preliminari - il provvedimento cautelare è trasmesso dalla cancelleria del Giudice che lo ha emesso «al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione» con le modalità che ritiene...

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