Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV; Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03; Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03; Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA); Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2000, n. 23, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1259/99; Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 2004, n. 1628, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n.

1782/03 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilita' al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04; Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'art. 5; Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 2004, n. 2026, recante disposizioni per l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune; Visto il decreto legislativo n. 99/2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1 gennaio 2005 del regime di condizionalita', volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non fossero rispettati; Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni gia' vigenti nell'ordinamento nazionale, cosi' come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella riunione del 25 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. atto: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, cosi' come individuati nell'allegato 1 al presente decreto; b) norma: le norme relative alle buone condizioni agronomiche

    e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, cosi' come definite nell'allegato 2 al presente decreto; c) autorita' di controllo competente: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/04; d) organo di controllo: l'ente di controllo specializzato ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'organismo pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali; e) azienda: l'insieme delle unita' di produzione gestite da un agricoltore, cosi' come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/03.

    Art. 2.

    Elenco degli atti e delle norme

  2. Ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, a norma dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787, le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, possono definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.

  3. In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome emanati in base al precedente comma 1, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

  4. Le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui ai precedenti commi 1 e 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato

    1. superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del regolamento n.

    1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b); b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03; c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04; d) oliveti con riferimento alla cura della pianta; e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

  5. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e' tenuto a rispettare gli impegni relativi agli atti e alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali cosi' come definite dalle regioni e province autonome, ovvero, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2, le norme indicate negli allegati 1 e 2 al presente decreto. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore di cui al paragrafo 4 dell'art. 40 del regolamento n. 1782/03, come definiti dal decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628.

  6. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonche' le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

    Art. 3.

    Riduzioni ed esclusioni

  7. Ove siano accertate delle violazioni degli impegni relativi alla condizionalita', gli organismi pagatori competenti sono responsabili dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni secondo le modalita' di cui agli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 796/04.

  8. La violazione parziale o totale dell'impegno, nonche' gli eventuali effetti, in termini di portata, gravita' e durata, comportano la riduzione fino all'esclusione del pagamento diretto per l'anno civile in cui si verifica l'inosservanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

    Art. 4.

    Accertamento e risoluzione delle violazioni

  9. L'autorita' di controllo competente e' responsabile dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 796/04.

  10. Allo scopo di eliminare le violazioni accertate, l'autorita' di controllo competente definisce con propri provvedimenti le prescrizioni per il rispetto delle disposizioni violate, fissando i relativi termini per la regolarizzazione.

  11. Quando risulta l'adempimento alle prescrizioni di cui al precedente comma 2, o nel caso tali prescrizioni non possano essere attuate per cause indipendenti dalla volonta' dell'agricoltore, l'organismo pagatore competente quantifica la riduzione nella misura minima prevista dagli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n.

    796/2004, rispettivamente per le violazioni dovute a negligenza e per le violazioni intenzionali.

  12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui la natura della violazione produca...

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