DECRETO 24 marzo 2005 - Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci

IL DIRETTORE GENERALE autotrasporto persone e cose

Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del consiglio; Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2005, recante ´Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneoª, in particolare l'art. 3 che prevede l'emanazione di un apposito decreto applicativo;

Decreta:

Art. 1.

  1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.

  2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.

  3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.

    Art. 2.

  4. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.

  5. I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane, ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante ´Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merciª conservano la loro validita'.

  6. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso dei libretti di resoconto rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004, debbono sostituire il foglio recante le note esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato 1 al presente decreto.

  7. I fogli del libretto dei resoconti gia' compilati per...

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