DELIBERAZIONE 29 Ottobre 2007 - Regolamento in materia di capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM nonche' deposito e sub-deposito dei beni della clientela. (Deliberazione n. 1097).

IL GOVERNATORE

DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico"). In particolare, visti gli articoli:

6, comma 1, lettera b) del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

19, comma 1, lettera d) del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia determini l'ammontare minimo di capitale per l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM;

22, comma 1 del testo unico, che contiene le disposizioni in materia di separazione patrimoniale degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonche' degli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;

26, comma 2, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi nonche' le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;

201, comma 12 del testo unico, che prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo unico;

Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini;

Vista la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalita' di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela;

Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare;

Sentita la CONSOB;

Emana l'unito Regolamento in materia di:

capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM;

modalita' di deposito e sub-deposito delle disponibilita' liquide e degli strumenti finanziari della clientela.

Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2007

p. Il Governatore: Finocchiaro

Allegato

Art. 1.

Capitale minimo

Il Titolo II, Capitolo 1, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e' sostituito come segue:

Titolo II

COSTITUZIONE DELLE SIM

E OPERATIVITA' ALL'ESTERO

Capitolo 1

Capitale minimo 1. Premessa.

La dotazione di capitale minima delle SIM e' commisurata alla tipologia di servizio o attivita' di investimento svolti. 2. Fonti normative.

Art. 19, comma 1, lettera d), del testo unico. 3. Definizioni.

Ai fini del presente capitolo si definisce "capitale versato" l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale. 4. Disciplina del capitale minimo.

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono cosi' fissati:

I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che:

  1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;

  2. non assumano rischi in proprio (1).

    (1) Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

    Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;

    II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:

    a) collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

    b) gestione di portafogli;

    c) ricezione e trasmissione di ordini;

    a condizione che:

  3. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;

  4. non assumano rischi in proprio (2).

    Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.

    Il medesimo importo e' richiesto anche qualora tali SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti;

    III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi:

    a) previsti nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni ivi indicate;

    b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

    c) di negoziazione per conto proprio;

    d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;

    e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

    Nelle ipotesi di societa' gia' operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM gia' autorizzate che intendano prestare servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati, si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

    Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

    Art. 2.

    Operativita' all'estero

    Il Titolo II, Capitolo 4, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e' sostituito come segue:

Capitolo 4

Operativita' all'estero

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale 1. Definizioni.

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

"direttiva", la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;

(2) Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

"punto di contatto", l'autorita' competente del paese ospitante designata a svolgere le funzioni di punto di contatto ai sensi dell'art. 56, comma 1, della direttiva;

"servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi e le attivita' di cui alle sezioni A e B della tabella allegata al testo unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;

"agente collegato", la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;

"succursale", una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attivita' della SIM. E' assimilata alla succursale l'ipotesi in cui la SIM operi all'estero avvalendosi di agenti collegati stabiliti in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;

"prestazione di servizi senza stabilimento", la prestazione di servizi o attivita' di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attivita' pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;

"libera prestazione di servizi", lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalita' della prestazione di servizi senza stabilimento;

"ufficio di rappresentanza", una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attivita' di studio dei mercati nonche' altre attivita' non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM. 2. Fonti normative.

La materia e' disciplinata dall'art. 26 del testo unico. 3. Responsabile del procedimento amministrativo.

Responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II

Operativita' all'estero delle SIM italiane 1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE.

1.1 Primo insediamento di una succursale.

Condizione necessaria perche' una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro...

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