DECRETO 9 dicembre 2010 - Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Varese, per il biennio 2011/2012. (11A01581)

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Varese

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni Provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese;

Consultate le parti imprenditoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul territorio, cosi' come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio di cui al precedente decreto del Direttore Provinciale del lavoro di Varese adottato il 3 dicembre 2008, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del mese di settembre 2010 rispetto al medesimo indice nazionale ISTAT del mese di settembre 2008 risulta pari al 1,7%;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di Varese, vengono incrementate per il biennio 2011-2012 dell'1,7%, con decorrenza dalla data del 1° gennaio 2011, risultando cosi' determinate:

Art. 1

Prestazioni in economia

Le tariffe in economia, come ad esempio: frutta e verdura, materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a veicolo, carico e scarico bilici e containers, vengono compensate fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di Euro 17,00.

Art. 2

Tariffe al quintale

  1. Coke, torba, alla rinfusa: Euro 0,63.

  2. Argilla e terra alla rinfusa: Euro 0,63.

  3. Cereali in genere, grano, riso, farina, mangime,ecc. da vagone a veicolo e...

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