Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2006-2007.

IL DIRIGENTE

della Direzione provinciale del lavoro di Cremona

Visto l'art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali disciplina lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare 25157/70 - doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti lavoro - Divisione V;

Sentito congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, della cooperazione e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale lavoro di Cremona il giorno 5 maggio 2006;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Cremona per gli anni 2006-2007, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con una percentuale di incremento del 5% sugli importi delle tariffe scadute il 31 dicembre 2005.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Cremona, 7 giugno 2006

Il dirigente: Filosa

Allegato TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN

PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2006 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite come segue:

Art. 2.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

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