Par. (Min. trasp.) 24 ottobre 2011, Prot. n. 5234. Segnaletica a validità zonale. Rif. prot. n. 114738 del 3 ottobre 2011

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2012
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da parte delle perfetture, delle informazioni
concernenti eventuali elementi ostativi al rilascio dei tito-
li abilitativi alla guida, di cui all’art. 120, comma 1, entro
i due giorni lavorativi precedenti alla data f‌issata per le
relative sedute di esame.
4. Le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 120 sono
relative alle persone che:
a) sono state dichiarate delinquenti abituali, profes-
sionali, o per tendenza, salvo che non sia intervenuto
provvedimento di riabilitazione;
b) sono sottoposte a misure di sicurezza personale o
a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’art. 2, e
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che sono stati
sottoposti a tali misure nei tre anni precedenti alla richie-
sta del titolo abilitativo e per i quali non siano comunque
intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
c) sono state condannate, con sentenza passata in
giudicato, per i reati di cui agli articoli 73 e 74, del testo
ottobre 1990, n. 309, e per i quali non siano intervenuti
provvedimenti riabilitativi;
d) sono destinatarie dei divieti di cui agli articoli 75
e 75 bis, come richiamati dall’art. 120 del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, del medesimo testo unico di
1990, n. 309, nei limiti di validità temporale dei relativi
provvedimenti, nonchè sono destinatarie, per la seconda
volta, di un provvedimento di revoca della patente, ai sensi
del comma 2, dell’art. 222 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
5. Le informazioni di cui alle lettere a) e c) del pre-
cedente comma 4 aff‌luiscono al predetto Dipartimento
per le politiche del personale, dell’amministrazione civile
e per le risorse strumentali e f‌inanziarie avvalendosi del
collegamento telematico con il sistema informativo del
casellario giudiziale, che provvede entro le 24 ore succes-
sive alla richiesta, nel rispetto delle regole procedurali di
carattere tecnico operativo per la consultazione del siste-
ma da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori
dei pubblici servizi di cui all’art. 39 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come
individuate dal relativo decreto dirigenziale di attuazione,
e secondo le specif‌iche modalità indicate nell’accordo di
servizio tra le predette amministrazioni. Quelle relative ai
punti b) e d) sono acquisite attraverso le questure, che
provvedono entro le 24 ore lavorative successive alla ri-
chiesta, mediante risposta positiva o negativa della sus-
sistenza del requisito ostativo.
6. Le perfetture - Uff‌ici territoriali di Governo, attraver-
so il collegamento telematico con il Dipartimento per le
politiche del personale dell’amministrazione civile e per le
risorse strumentali e f‌inanziarie, provvedono nel rispetto
del termine temporale di cui al precedente comma 3 alla
lettura dei dati di cui al comma precedente, al f‌ine di veri-
f‌icare l’eventuale sussistenza delle situazioni individuate
al comma 4, e alla trasmissione delle informazioni neces-
sarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi alla guida
dei soggetti per i quali non sussistono i requisiti, provve-
dendo alla cancellazione dei dati non pertinenti.
7. Le informazioni di cui al precedente comma 3, sono
fornite, nel rispetto delle disposizioni in materia di prote-
zione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, e possono essere utilizzate unicamente
per le f‌inalità di cui al predetto comma 1, dell’art. 120, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. (Informazioni relative alla revoca). 1. Le prefetture -
Uff‌ici territoriali del Governo attraverso il collegamento
telematico con il Dipartimento per le politiche del perso-
nale dell’amministrazione civile e per le risorse strumen-
tali e f‌inanziarie, provvedono all’aggiornamento dei dati
relativi alle revoche dei titoli abilitativi alla guida disposti
dai prefetti ai sensi del comma 2, del citato art. 120, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I dati relativi alle revoche, così come aggiornati ai
sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e stati-
stici per il tramite del collegamento telematico con il
Dipartimento per le politiche del personale dell’ammini-
strazione civile e per le risorse strumentali e f‌inanziarie.
4. (Termine di applicazione). 1. Il presente decreto en-
tra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione al f‌ine di consentire la sperimen-
tazione delle procedure di scambio delle informazioni di
cui all’art. 1.
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Par. (Min. trasp.) 24 ottobre 2011, Prot. n. 5234. Segnale-
tica a validità zonale. Rif. prot. n. 114738 del 3 ottobre
2011.
Con riferimento alle problematiche esposte nella nota
in riscontro, si premette quanto segue. Allo stato attuale
della normativa, la previsione di cui all’art. 104 c. 2 del
Regolamento (D.P.R. n. 495/1992) è richiamata solo ed
esclusivamente dall’art. 131 c. 4, in relazione al limite di
velocità surrogato dal segnale di inizio centro abitato, e
dall’art. 135 c. 14, in relazione al limite di velocità vigente
all’interno di zone a traff‌ico limitato; a tale ultimo riguardo
si osserva che l’istituzione delle suddette zone è contem-
plato unicamente in ambito urbano, ai sensi dell’art. 7 c. 9
del Codice (D.L.vo n. 285/1992).
Ciò premesso, quanto prospettato non appare giuridi-
camente sostenibile, e pertanto non risulta attuabile in
ambito extraurbano su strade di tipo C e F.
Peraltro, se la richiesta si riferisce alla possibilità di
utilizzo dei dispositivi f‌inalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni, si precisa tuttavia che l’obbligo della di-
stanza di almeno un chilometro dal segnale posto dopo

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