DECRETO 14 agosto 2012 - Riconoscimento, alla sig.ra Milena Ciper, coniugata Stevanovic, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (12A09531)

IL DIRETTORE GENERALE

delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milena STEVANOVIC, nata a Prijedor (Bosnia Erzegovina) il 25 gennaio 1980, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale "Visi Fizioterapeut" rilasciato in data 26 aprile 2002 dalla "Scuola Superiore di Medicina" di Preijedor (Bosnia Erzegovina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Rilevato che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo di Milena CIPER;

Visto il certificato di matrimonio della richiedente dal quale si rileva che la stessa ha assunto il cognome STEVANOVIC;

Considerato che il titolo oggetto della domanda e' identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge...

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