Regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione del 15 marzo 2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagli...

Alle regioni e province autonome Agli organismi di controllo Alle confederazioni agricole nazionali a vocazione generale Alle associazioni nazionali delle cooperative agricole Alle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli Alla Federazione italiana per l'agricoltura organica Al coordinamento soci IFOAM Italia All' Ispettorato centrale repressioni frodi Al Comando carabinieri nucleo antisofisticazioni e sanita' Al Comando carabinieri politiche agricole e, per conoscenza

Al Consiglio nazionale dei consumatori utenti Al Ministero della salute Al Gabinetto del Ministro, ufficio legislativo Alla Segreteria tecnica del Ministro Alla Commissione UE - D.G.VI-B.4

Con regolamento (CE) n. 473/2002 del 15 marzo 2002, la Commissione ha approvato le modifiche agli allegati I, II e VI del reg. (CEE) n.

2092/91 del Consiglio.

Il regolamento approvato disciplina, in particolare, il periodo di conversione e le condizioni di impiego dei prodotti a base di rame.

Relativamente al periodo di conversione, due sono gli elementi che vengono precisati: la data di decorrenza dell'inizio di tale periodo e le condizioni di riduzione dello stesso.

La proposta di regolamento comporta l'adozione di disposizioni per l'attuazione della disciplina sul territorio nazionale.

Nel merito occorre definire: il riscontro della data di notifica dell'inizio delle attivita' di produzione, la individuazione dell'autorita' competente e l'iter istruttorio per la concessione dell'autorizzazione alla riduzione o al prolungamento del periodo di conversione.

Per quanto attiene la determinazione del momento di inizio del periodo di conversione, la data, di questo, sara' quella della sottoscrizione della notifica da parte dell'operatore che dovra' coincidere con la data del timbro postale della raccomandata a.r. con la quale il produttore trasmette la notifica stessa alle regioni o province autonome competenti per territorio ed all'organismo di controllo di riferimento ai sensi del decreto legislativo n.

220/1995.

Per quanto riguarda l'autorita' competente con la quale l'organismo di controllo dovra' concordare la riduzione o il prolungamento del periodo di conversione (punti 1.2 e 1.3 dell'allegato I parte A del reg. CEE n. 2092/91 come modificati dalla proposta in oggetto), questa viene individuata nelle regioni e province autonome competenti per territorio.

Premesso quanto sopra, le modalita' da seguire per il rilascio dell'autorizzazione...

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