DECRETO 31 maggio 2003 - Recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata; Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto il regolamento CE n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, ed in particolare l'art. 9; Ritenuto di dover modificare ed integrare il citato decreto 23 dicembre 2000; Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 27 marzo 2003; Decreta
Art. 1.
Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
33 del 9 febbraio 2001, e' modificato come segue.
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All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche
1) il punto 4.1.1 e' sostituito dal seguente
´4.1.1. Peso del campione elementare.
Il peso del campione elementare e' di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato e ad eccezione delle spezie, nel cui caso il peso del campione elementare e' di circa 100 grammi. Nel caso delle confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessaª; 2) al punto 5.1., dopo la voce ´cerealiª, e' aggiunta la voce ´spezieª; 3) la tabella 2 ´Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partitaª, e' completata come segue:
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| |Peso o numero | |
| | delle | Numero di |
| Peso della | sottopartite | campioni | Campione
Prodotto|partita (in t)|...
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