Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e proroga delle tariffe per la medesima attivit...

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 25 giugno 2004 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe

per l'attivita' di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto,

distribuiti a mezzo di reti urbane, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere

d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e proroga delle tariffe per

la medesima attivita' di fornitura. (Deliberazione n. 105/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n.

237/00); la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2004, n. 99/04 (di seguito: deliberazione n. 99/04); la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04); Considerato che

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' ha la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita' del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 dispone che l'Autorita' stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'art. 1, tenendo...

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