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Arch. loc. e cond. 1/2013
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CORTE DI APPELLO CIVILE DI BRESCIA
SEZ. II, 28 MAGGIO 2012, N. 682
PRES. GALIZZI – EST. MOCCI – RIC. PARIS (AVV. AGAZZI) C. PALOMBO (AVV.
TERZI)
Contratto di locazione y Registrazione y Omissio-
ne y Art. 1, comma 346, L. n. 311/2004 y Condicio
iuris di eff‌icacia del negozio y Esclusione.
. In tema di registrazione del contratto di locazione,
l’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004 non in-
troduce una condizione al diritto di agire in giudizio,
ma opera sul piano sostanziale, limitandosi a sancire
una nullità non prevista in via immediata e diretta dal
codice civile (art. 1418, comma 2, c.c.), ma ricavabile
attraverso il rango di norma imperativa riconosciuto
alla disposizione tributaria (art. 1418, comma 1, c.c.),
la cui violazione determina la nullità del negozio. (c.c.
art. 1418; l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1) (1)
(1) La presente pronuncia conferma Trib. Bergamo 15 aprile 2011, n.
947, in questa Rivista 2012, 435.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notif‌icato ritualmente, Silvana Paris doman-
dava al Tribunale di Bergamo che venisse intimato lo
sfratto per morosità nei confronti di Rosa Palumbo – che
contestualmente citava per la convalida – conduttrice di
un suo Immobile di Capriate San Gervasio, per il quale
non erano stati versati i canoni di locazione, relativi al pe-
riodo successivo al marzo 2009. Ritualmente costituitasi,
la convenuta eccepiva la nullità del contratto per omessa
registrazione dello stesso e chiedeva la restituzione degli
importi versati.
Disposto il mutamento del rito ed in esito all’istruzio-
ne probatoria, con sentenza n. 947/11 l’adito Tribunale
rilevava la nullità del contratto inter partes per omessa
registrazione dello stesso. Conseguentemente, respingeva
le domande dell’attrice ed ordinava la restituzione alla
Palumbo dell’importo di € 4.590,00. Regolava le spese di
lite secondo i principi della soccombenza.
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2011, Silvana Paris
impugnava la predetta decisione avanti la Corte d’appello
di Brescia, aff‌idandosi a due formali motivi e sollecitando
l’accoglimento delle domande già formulate in primo grado.
Resisteva la Palumbo, con comparsa depositata il 10 novem-
bre 2011, chiedendo la reiezione del gravame avversario.
Una volta dichiarata chiusa la discussione, la causa
era decisa mediante lettura del dispositivo, nel corso del-
l’udienza del 23 maggio 2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Attraverso il primo, complesso motivo, la Paris rim-
provera al Tribunale di aver erroneamente interpretato
l’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
in tema di nullità del contratto di locazione. Osserva
l’appellante che sarebbe lo stesso legislatore – nel prece-
dente comma 342 – ad affermare la validità del contratto
per un periodo d’imposta anteriore all’accertamento del-
l’evasione, con la conseguenza, fra l’altro, della sanabilità
della pretesa nullità in qualsiasi momento, mediante la
successiva registrazione del contratto. Inoltre, il T.U. in
materia di imposta di registro avrebbe posto l’obbligo di
registrazione a carico di entrambi i contraenti, sicché la
susseguente omissione non avrebbe potuto determinare
conseguenze pregiudizievoli solo per una parte.
D’altronde, continua la Paris, ritenere che la regi-
strazione possa essere requisito necessario per la validità
del contratto, avrebbe signif‌icato vincolare il diritto all’au-
tonomia contrattuale delle parti, ponendosi in contrasto
tanto con l’art. 41 quanto con lo stesso art. 3 della Carta
Costituzionale e neppure sarebbe conforme all’art. 24,
sanzionando il mancato pagamento di un’imposta con la
perdita dell’esercizio di un diritto.
Da ciò l’evidente conclusione che l’omessa registrazio-
ne darebbe luogo non ad una nullità insanabile, ma ad una
ineff‌icacia del contratto, superabile, con effetti ex tunc,
dalla successiva registrazione.
Il rilievo è infondato.
Come ha correttamente affermato il Tribunale – sulla
scorta di una consolidata giurisprudenza costituzionale,
che ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni
riguardanti i principi evocati dall’appellante (ordinanze n.
420 del 5 dicembre 2007, n. 389 del 25 novembre 2008, n.
110 del 9 aprile 2009) – l’art. 1, comma 346, della legge n.
311/2004 non introduce una condizione al diritto di agire
in giudizio, ma opera sul piano sostanziale, limitandosi a
sancire una nullità non prevista in via immediata e diretta
dal codice civile (art. 1418, comma 2, c.c.), ma ricavabile
attraverso il rango di norma imperativa riconosciuto alla
disposizione tributaria (art. 1418, comma 1 c.c.), la cui
violazione determina la nullità del negozio. E, d’altronde,
analoga opinione ha mostrato la stessa Corte di Cassazio-
ne, allorquando – nel valutare la nullità di un contratto
contenente un canone locativo più elevato rispetto a quel-
lo risultante dall’atto sottoscritto – ha distinto fra i con-
tratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore dell’art.
1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e quelli
successivi (Cass., sez. III, 7 aprile 2010, n. 8230; Cass., sez.
III, 3 aprile 2009, n. 8148).

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