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Arch. loc. e cond. 3/2013
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CORTE DI APPELLO CIVILE DI ANCONA
DECR. 18 GENNAIO 2013
PRES. ED EST. FORMICONI – RIC. TRAINA CHIARINI (AVV. DIODATO) C. MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA (AVV. DISTR. STATO DI ANCONA)
Procedimento civile in genere y Processo equo y
Eccessiva durata del processo y Equa riparazione
y C.d. Legge Pinto y Legittimazione attiva y Singoli
condomini y Non costituiti nel giudizio presupposto
y Spettanza.
. La legittimazione attiva in un procedimento f‌ina-
lizzato al riconoscimento di equo indennizzo per la
irragionevole durata del processo di cui sia stato parte
il condominio (nella specie opposizione a decreto
ingiuntivo) spetta non all’ente condominiale, bensì ai
condòmini che, quindi, sono gli unici titolari uti singuli
del diritto al risarcimento, posto che è sugli stessi che
incide il patema d’animo conseguente alla pendenza
del processo. (l. 24 marzo 2001, n. 89) (1)
(1) La pronuncia non si discosta da quanto statuito da Cass. civ., sez.
I, 23 ottobre 2009, n. 22558, in questa Rivista 2010, 46.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto:
con ricorso, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89,
depositato il 15 dicembre 2011, Traina Chiarini Carlo Ema-
nuele esponeva:
con atto di citazione notif‌icato il 30 settembre 1999,
il Condominio corte de Galluzzi, del quale fa parte l’ap-
partamento di cui il ricorrente è proprietario, proponeva
opposizione davanti al Tribunale di Bologna, avverso il de-
creto ingiuntivo emesso su ricorso della ditta Monticelli
Romeo Costruzioni Edili con il quale gli era stato intimato
il pagamento della somma di lire 62.382.044, di cui chie-
deva la revoca; l’adito tribunale, svolta l’attività richiesta
dalle esigenze istruttorie, fra cui l’espletamento di prova
per testi, aveva provveduto a def‌inire la controversia con
sentenza in data 16 marzo 2010, con cui il Condominio
era stato condannato al pagamento della somma di euro
12.484,11 oltre alla rifusione delle spese processali nella
misura di ½;
rilevava che in detta procedura non vi era alcuna ragio-
nevole proporzione tra l’oggetto della causa quale sopra
esposto e la sua durata;
deduceva, conseguentemente, che il processo non
era conforme al disposto dell’articolo 6 paragrafo 1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre
1950 quanto “al termine ragionevole di durata”;
chiedeva, dunque, che, previo accertamento del man-
cato rispetto di detto termine, il Ministero della giustizia
fosse condannato a risarcire i danni derivanti dalla non
tempestiva def‌inizione del procedimento determinandone
l’importo in conformità ai principi ed ai canoni sanciti
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;
si costituiva il Ministero della giustizia il quale ecce-
piva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per
mancata prova del rispetto del termine di decadenza in
ordine alla proponibilità della domanda dato che dalla
documentazione prodotta da controparte non era dato
ricavare con certezza alcun riferimento temporale che
consentiva di ritenere dimostrata la proposizione dell’atto
introduttivo nel rispetto del termine previsto dall’articolo
4 della legge 89/2001;
nel merito deduceva l’infondatezza della domanda
avendo seguito il processo presupposto un iter del tutto
f‌isiologico in relazione al carico gravante sull’autorità giu-
diziaria per cui il processo non avrebbe potuto avere uno
svolgimento più celere, comunque la durata della causa
appariva del tutto giustif‌icabile tenuto conto della norma-
tiva processuale, delle necessità istruttorie e delle attività
svolte dalle parti dovendosi la “complessità del caso” de-
sumere dalla natura e dal numero degli incombenti istrut-
tori che la sua def‌inizione impone con scorporo, in ogni
caso, dei periodi di “sospensione dei termini processuali”
durante i quali, ovviamente, non poteva svolgersi alcuna
attività processuale;
sotto altro aspetto evidenziava come il ricorrente non
aveva dimostrato l’esistenza di un concreto danno patito
in conseguenza del lamentato ritardo nella def‌inizione del
giudizio;
quanto al danno patrimoniale signif‌icava che lo stesso,
conformemente all’orientamento della giurisprudenza di
legittimità, andava identif‌icato nel pregiudizio arrecato
come conseguenza immediata e diretta, sulla base di una
normale sequenza causale, esclusivamente dal prolungar-
si della causa oltre il termine ragionevole;
in ordine al danno non patrimoniale occorreva, in ogni
caso, la sua dimostrazione quantomeno mediante elemen-
ti presuntivi da cui ricavarne l’effettiva sussistenza;
contestava, da ultimo, la quantif‌icazione del danno
operata da controparte da ritenersi del tutto sproporzio-
nata;
considerato in diritto:
deve essere disattesa, anzitutto, l’eccezione di inam-
missibilità del ricorso atteso che l’onere della prova in or-
dine alla tardività della domanda di equa riparazione, per
essere decorso il termine breve di passaggio in giudicato
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della decisione conclusiva del procedimento presuppo-
sto, grava sulla parte che sollevi la relativa eccezione (v.
per l’affermazione del principio Cass. 13752/2011; Cass.
13163/2004);
in ogni caso è stata prodotta copia autentica della
sentenza del Tribunale di Bologna del 16 marzo 2010 con
attestazione in calce alla stessa dell’avvenuto passaggio in
giudicato per mancata impugnazione e della non interve-
nuta notif‌ica agli effetti della decorrenza dei termini;
va ritenuta, inoltre, la legittimazione del ricorrente
alla richiesta risarcitoria avanzata posto che l’eventuale
patema d’animo conseguente alla pendenza del processo
incide sui condomini che, quindi, sono titolari uti singuli
del diritto al risarcimento (v. per l’affermazione del prin-
cipio Cass. 22558/2009);
venendo al merito, può, anzitutto, prescindersi dal-
l’acquisizione degli atti procedurali risultando già, questi,
in gran parte prodotti e, comunque, elementi suff‌icienti
per una compiuta valutazione della vicenda processuale
sottoposto all’esame di questa Corte;
la legge n. 89/2001, la cui applicazione è invocata dal
ricorrente individua tre parametri a cui rapportare la
fattispecie al f‌ine di verif‌icare l’eventuale violazione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ratif‌icata ai sensi della legge
4 agosto 1955, n. 848, sotto il prof‌ilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione: la complessità del caso, la condotta
delle parti, il comportamento delle autorità procedenti o,
comunque, di quelle che debbono concorrere o contribuire
alla def‌inizione del procedimento;
invero la durata di quest’ultimo, risultante dalla for-
mazione successiva di una serie di atti, è condizionata
da diversi fattori e circostanze concrete su cui dev’essere
compiuta la valutazione di “ragionevolezza” per verif‌icare
se l’eccesivo protrarsi sia o meno giustif‌icato;
per quanto riguarda la complessità del caso, essa rileva,
quale causa di esclusione della violazione, allorché deter-
mini, per la presenza di elementi di fatto – quali, a titolo
meramente indicativo, l’esigenza di raccogliere più prove,
il numero delle parti nonché quello dei testi da assumere,
l’eventuale espletamento di consulenza tecnica d’uff‌icio,
la mole della documentazione acquisita – o di diritto –
obiettive rilevanti incertezze interpretative, contrasti giu-
risprudenziali, molteplicità delle questioni trattate – un
ampliamento degli ordinari tempi processuali;
orbene, nella fattispecie, il protrarsi del procedimento
appare non proporzionato alla rilevanza obiettiva e ai ri-
svolti della vicenda giudiziaria;
in ordine al comportamento delle parti non può, di
certo, tenersi conto del prolungamento temporale cau-
sato da richieste legittime, come pure dicasi dei tempi
necessari al f‌ine di razionalizzare e consentire il rituale
svolgimento della procedura dato che il giudizio si protrae
per un tempo irragionevole quando non è movibile alcun
rimprovero alla condotta processuale della parte, la quale
dimostri di aver tenuto un modus operandi diligente e non
improntato a scopi esclusivamente dilatori (domande di
rinvio dell’udienza, impugnazioni pretestuose ecc.);
ai f‌ini risarcitori è appena il caso di evidenziare che
rileva esclusivamente, in ossequio al disposto dell’articolo
2, comma terzo, lettera a) della legge n. 89/2001, il danno
per il tempo eccedente il termine ragionevole dato che
appare evidente come non ci si possa lamentare per una
condotta dei soggetti implicati nel processo che sia del
tutto conforme a diritto (a cui attengono i rinvii necessari
per un corretto svolgimento procedurale);
tale (conforme a diritto), tuttavia, non si presenta il ri-
tardo, che può stimarsi nella misura di anni sette e mesi sei
(detraendo dal tempo per il quale risulta essersi protratto
il processo presupposto, il periodo di durata ragionevole
che può individuarsi in quella normalmente stabilita dalla
C.E.D.U., con riferimento al grado di giudizio di cui tratta-
si, in anni tre, non essendovi motivi, nella specie, per di-
scostarsi da tale indicazione), con particolare riferimento
all’ampiezza dei lassi temporali che hanno caratterizzato
i differimenti delle udienze, con cui non si è pervenuti ad
una sollecita def‌inizione della procedura in esame non
potendosi legittimare una dilazione per un così lungo arco
di tempo dato che il diritto ad agire in giudizio e veder tu-
telati i propri interessi, riconosciuto dall’articolo 24 della
Costituzione, deve trovare eff‌icace protezione nel consen-
tire una pronuncia in termini ragionevoli onde assicurare
la realizzazione della giustizia nel rispetto delle garanzie
processuali dettate dal legislatore, pur non essendo possi-
bile prescindere dalle diff‌icoltà organizzative degli uff‌ici
per cronica carenza di personale, per carico di lavoro arre-
trato, per assestamento dell’operatività funzionale delle
strutture, circostanze, tuttavia, non rilevanti ai f‌ini della
presente decisione dato che le stesse non possono valere
a legittimare il sacrif‌icio di un diritto fondamentale, come
tale assoluto ed incomprimibile, del cittadino quale è
quello a veder concluso il giudizio in un tempo ragionevole
di fonte al quale sorge un vero e proprio obbligo, in capo
allo Stato, di predisporre le opportune misure legislative
e funzionali che siano in grado di consentire agli organi
preposti di pervenire alla def‌inizione dei procedimenti nel
rispetto dei criteri posti dall’articolo 6 della Convenzione;
in altre parole la valutazione circa la violazione del ter-
mine ragionevole del processo deve essere formulata in
maniera oggettiva, indipendentemente da un’indagine in
ordine all’addebitabilità o all’imputabilità della violazione
stessa all’uno o all’altro degli organi statali;
per quanto riguarda la determinazione dell’equa ri-
parazione, la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. Cass., sez. un., n. 1338/2004; Cass., sez. un., n.
1339/2004; Cass. 19666/2006; Cass. 23632/2007) ha eviden-
ziato che, in assenza di situazioni particolari che si rivelino
presenti nel singolo caso concreto, il danno non patrimo-
niale non può essere negato alla persona che ha visto vio-
lato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo
ed ha perciò subito l’aff‌lizione causata dall’esorbitante
attesa della decisione, a prescindere dall’esito della stessa
e, quindi, anche se di contenuto sfavorevole alla vittima
della violazione; ciò, tuttavia, non impedisce di ravvisare,

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