Merito

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Arch. loc. e cond. 2/2013
Merito
CORTE DI APPELLO CIVILE DI L’AQUILA
20 OTTOBRE 2012, N. 1075
PRES. SANNITE – EST. FABRIZIO – RIC. DI CRECCHIO (AVV.TI DI DOMIZIO E
SALUTE) C. POMPILIO (AVV.TI SULLI E POMPILIO)
Contratto di locazione y Contratto agevolato y
Proroga legale biennale ex art. 2, comma 5, L. n.
431/98 y Rinuncia da parte del conduttore y Ammis-
sibilità pur nel silenzio della legge.
. Pur nel silenzio del legislatore deve ritenersi che il
conduttore possa rinunciare alla proroga legale bien-
nale ex art. 2, comma 5, L. n. 431/98. (l. 9 novembre
1998, n. 431, art. 2) (1)
(1) Questione nuova in merito alla quale non constano precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara re-
spingeva la domanda degli appellati volta a far dichiarare,
nella loro veste di conduttori dell’immobile ad uso abita-
tivo - locato per la durata di anni tre a decorrere dall’1
maggio 2007 prorogabili di due anni ex art. 2, comma 5, L.
n. 431/98 - il loro diritto a rinunciare alla proroga legale
biennale, come da disdetta tempestivamente effettuata e
tanto nell’assunto che detto regime, ai sensi della norma
citata, poteva essere interrotto solo dal locatore.
Censuravano quindi la decisione per l’erronea inter-
pretazione della disciplina in questione, avendo ritenuto
che l’istituto della proroga di diritto era stato previsto ad
esclusivo favore del locatore con conseguente obbligo del
conduttore di avvalersene, quando invece trattavasi di
istituto che storicamente era stato sempre previsto a favo-
re del conduttore. Concludevano quindi come in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, l’appellato contestava gli as-
sunti di controparte e concludeva come in epigrafe.
L’appello deve essere accolto, condividendo il Collegio
le argomentazioni dell’appellante.
Si discute della corretta interpretazione della disposi-
zione di cui all’art. 2, comma 5, L. n. 431/1998 che recita:
“I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non
possono avere durata inferiore ai tre anni.
Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non con-
cordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di
diritto per due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte
del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o...”.
Tale essendo la dizione della norma, non può ritenersi
che il regime di proroga legale sia stato previsto a tutela del
locatore, come ritenuto in prime cure, nell’assunto - basato
su un’interpretazione meramente letterale - che solo il loca-
tore può impedire la proroga biennale del contratto quando
sussistono le condizioni di cui all’art. 3, mentre il condutto-
re resterebbe vincolato al contratto per cinque anni, salvo
ovviamente ricorrano i gravi motivi di cui all’ultimo comma
dell’art. 6 grazie ai quali potrebbe recedere in qualsia mo-
mento: deve trattarsi però di avvenimenti sopravvenuti alla
costituzione del rapporto ed estranei alla volontà del con-
duttore, sicché non può questa norma considerarsi il bilan-
ciamento del diritto di disdetta concesso al solo locatore.
Ritiene anzitutto la Corte che proprio dalla dizione
letterale della disposizione si ricava il primo dato pacif‌ico,
ossia che i contratti in questione non possono avere dura-
ta inferiore ai tre anni e siffatta durata è vincolante per il
locatore e per il conduttore.
Pure nel silenzio del legislatore, deve ritenersi che il
conduttore possa rinunciare alla proroga di diritto per due
anni ex art. 2, comma 5, L. n. 431/98 (legale biennale), ap-
parendo paradossale che egli, che è la parte più debole del
rapporto, debba essere vincolato al rispetto del contratto
per cinque anni “obtorto collo”, com’è avvenuto nel caso di
specie, in cui gli appellanti, nonostante la disdetta tem-
pestivamente comunicata per la f‌ine del triennio stante
l’acquisto di nuova abitazione nel Comune, si sono trovati
nella condizione di dover versare anche i canoni degli altri
due anni (e paradossalmente, proprio in tal caso - acqui-
sto di altra abitazione da parte del conduttore - è espres-
samente consentito al locatore di disdettare il rapporto
alla scadenza dei tre anni ex art. 3, comma 1, lett. c).
In buona sostanza, con l’interpretazione propugnata
in prime cure si perviene a stabilire un obbligo di dimora
quinquennale per il conduttore che stride con i principi
regolanti la materia e che hanno visto riconoscere storica-
mente a quest’ultimo, parte debole del rapporto, la facoltà
- e non certo l’obbligo - di avvalersi delle proroghe di volta
in volta stabilite dal legislatore - si badi - a sua esclusiva
tutela, quale strumento di salvaguardia della stabilità del
rapporto, avendo di norma il locatore interesse contrario
alla proroga, laddove, come nel caso in esame, sono posti
dei limiti alla misura del canone, sia pure a fronte di un
benef‌icio f‌iscale per quest’ultimo. D’altro canto, il legisla-
tore ha fatto ricorso alla proroga di diritto proprio nel caso
in cui le parti non si accordino per il rinnovo del contratto
triennale e, quindi, ad evidente tutela del conduttore e del
suo normale interesse alla stabilità del rapporto.
L’appello deve essere pertanto accolto, dovendo di-
chiararsi cessato il rapporto di locazione intercorso tra le
parti relativo all’immobile oggetto di causa alla data del 30
aprile 2010, scadenza del triennio di legge.
Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo. (Omissis)

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