Merito

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZ. DIST. DI ACIREALE
24 GIUGNO 2013 , N. 230
EST. LENTANO – RIC. NUCCIO ED ALTRI (AVV.TI BONANNO FELDMANN E GRISAFI)
C. FONDIARIA SAI SPA (AVV. CHISARI)
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Diritto al risarcimento y
Danno non patrimoniale y Danno morale y Liquida-
zione.
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Morte del coniuge y Danno
patrimoniale y Criteri di liquidazione y Fattispecie
in tema di mancanza di concrete indicazioni sull’as-
setto patrimoniale della famiglia.
. Il danno morale da perdita di congiunto, nella doppia
accezione di danno derivante da sofferenza d’animo
susseguente all’illecito, e di ulteriore pregiudizio che
altera le abitudini del soggetto e gli assetti relazionali
propri, deve essere liquidato unitariamente, tenendo
conto non solo della sofferenza transeunte, ma di tutte
le conseguenze derivate dal fatto illecito. La quantif‌i ca-
zione di tale danno ha carattere prettamente equitativo
e deve tener conto della intensità del vincolo familiare,
della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circo-
stanza. ( c.c., art. 2059 ) ( 1 )
. Ai f‌i ni del risarcimento a favore del coniuge superstite
del danno patrimoniale da morte del coniuge in con-
seguenza di sinistro stradale, occorre avere riguardo a
quelle voci di spesa che, nonostante la scomparsa del
coniuge, non si sono contratte, e che il coniuge super-
stite ha dovuto sostenere da solo (ad esempio l’allog-
gio). Inoltre occorre calcolare il danno patrimoniale
del coniuge superstite, escludendo sia la parte di red-
dito che, per quanto conferita alla gestione familiare,
veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi (in senso
lato) nell’ambito di tale comunione familiare da parte
della stessa vittima, sia la c.d. “quota sibi” (la parte,
cioé, del reddito che il defunto avrebbe speso per sé,
senza farla transitare attraverso la comunione familia-
re). L’accertamento di tale danno patrimoniale, come
l’accertamento dell’ammontare di detta “quota sibi”,
rientra nei poteri del giudice di merito e non può che
essere essenzialmente equitativa, fondata su nozioni
rientranti nella comune esperienza, stante l’impos-
sibilità di un accertamento specif‌i co del quantum.
(Nella fattispecie, in mancanza di concrete indicazioni
circa l’assetto patrimoniale della famiglia, di natura
monoreddituale, il giudice de quo ha escluso 1/3 del
reddito del defunto, ritenendo che 2/3 dello stipendio
di quest’ultimo fosse devoluto alla parte dei bisogni
della famiglia che rileva sulla scorta dei principi sopra
enunciati). ( c.c., art. 1226; c.c., art. 2056 ) ( 2 )
( 1 ) In senso conforme alla prima parte della massima de qua, v. Cass.
civ. 30 settembre 2009, n. 20949, in questa Rivista 2010, 18. Nel senso
che “il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento del-
le abitudini di vita del coniuge in relazione all’esigenza di provvedere
agli straordinari bisogni dell’altro coniuge, sopravvissuto a lesioni
seriamente invalidanti, deve trovare ristoro nell’ambito della tutela
apprestata dall’art. 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse della
persona costituzionalmente protetto, e tale danno, siccome privo
della caratteristica della patrimonialità, non può essere liquidato
che in via equitativa”, v. Cass. civ. 20 ottobre 2005, n. 20324, ivi 2005,
1189. In dottrina, v. A. PENTA, Il risarcimento del danno non pa-
trimoniale , Collana Tribuna Memo, ed. La Tribuna, Piacenza 2012.
( 2 ) Affermativa del medesimo principio, si veda Cass. civ. 28 agosto
2009, n. 18800, in questa Rivista 2009, 991. Sull’accertamento del-
l’ammontare della c.d. quota sibi, Cass. civ. 2 marzo 2004, n. 4186, ivi
2004, 879. In dottrina, v. M. DI PIRRO, Il risarcimento del danno da
RC auto , Collana Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la citazione notif‌i cata il 6 dicembre 2011, Nuccio
Concetta, Raneri Giovanni, Raneri Maria, Scalia Maria,
Raneri Grazia, Raneri Lucia, Raneri Francesca, Raneri
Salvatore, Raneri Carlo, Reneri Pietro, Raneri Giovanni,
Nuccio Provvidenza (quale genitore esercente la potestà
sul f‌i glio F.A.), proponevano domanda contro la Fondiaria
SAI Spa (quale impresa delegata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada) per sentirla condannare al risarci-
mento del danno da perdita del congiunto, a seguito del si-
nistro stradale in cui Carmelo Raneri aveva perso la vita.
In particolare deducevano quanto segue: il 28 febbra-
io 2008, in Acireale (CT), alle ore 23,55 circa, Il Raneri
conduceva il motociclo Yamaha Skyliner tg. BP41815 sulla
via Antillo, allorché veniva improvvisamente tamponato
da un’autovettura Fiat Panda che subito dopo il sinistro
si allontanava.
L’autovettura, nell’effettuare manovra di sorpasso del
motociclo, nonostante le dimensioni ridotte della carreg-
giata, lo sospingeva verso destra contro il muro delimitan-
te la carreggiata, determinando poi l’impatto del mezzo
contro un palo dell’illuminazione.
Caduto a terra, il conducente veniva soccorso e tra-
sportato presso l’Ospedale di Acireale, dove cessava di
vivere 17 giorni dopo, il 16 marzo 2008.
Il procedimento penale era archiviato per essere rima-
sti ignoti gli autori del reato.

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