Merito

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Arch. nuova proc. pen. 4/2013
Merito
TRIBUNALE PENALE DI BOLOGNA
SEZ. DIST. DI IMOLA
ORD. 26 MARZO 2013
EST. CENNI – IMP. JENEI
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
all’estero y Decreto di irreperibilità y Consegna de-
gli atti al difensore y Illegittimità.
. In tema di notif‌icazioni all’imputato residente o
dimorante all’estero, qualora l’imputato non abbia
ricevuto o, comunque, manchi la prova della ricezione
della raccomandata di cui all’art. 169 c.p.p., l’Autorità
giudiziaria procedente deve disporre nuove ricerche
nei luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p., al f‌ine della de-
claratoria di irreperibilità dell’imputato, posto che si
tratta di situazione assimilabile a quella in cui risulti o
appaia probabile che l’imputato non abbia avuto effet-
tiva conoscenza dell’atto (art. 157, comma 5 c.p.p.); ne
deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna degli
atti al difensore, secondo il disposto di cui all’art. 169,
comma 1, ultima parte, in quanto tale procedura pre-
suppone che l’elezione di domicilio sia insuff‌iciente o
non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sem-
pre, l’avvenuta ricezione della suddetta raccomandata.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 157; c.p.p., art. 159; c.p.p.,
art. 169) (1)
(1) In termini sull’argomento si vedano Cass. pen., sez. V, 22 settem-
bre 2011, Vezzosi, in questa Rivista 2013, 107 e Cass. pen, sez. V, 14
settembre 2005, Papa, ivi 2006, 700.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice,
vista l’eccezione della difesa;
ritenuto che l’assunto appare fondato;
invero, l’indirizzo ove l’imputata risiedeva in Ungheria
emergeva dagli atti (cfr. verbale di ricezione della que-
rela);
pertanto, appare già anomalo l’avere optato per il mo-
dello notif‌icatorio di cui all’art. 159 c.p.p., operando invece
il disposto dell’art. 169 c.p.p.;
tale norma prevede l’invio di una raccomandata all’im-
putato e soltanto in caso di omessa dichiarazione o elezio-
ne di domicilio entro 30 giorni dalla ricezione ovvero se la
stessa è inidonea, può provvedersi a notif‌icare mediante
consegna al difensore;
secondo la giurisprudenza (cfr. Cass., sez. V, 11 luglio
2011, n. 34504 indicata dalla difesa, ma negli esatti termini
cfr. pure Cass., sez. V, 20 aprile 2005, n. 33658), “In tema di
notif‌icazioni all’imputato residente o dimorante all’estero,
qualora l’imputato non abbia ricevuto o, comunque, man-
chi la prova della ricezione della raccomandata di cui
all’art. 169 c.p.p., l’Autorità giudiziaria procedente deve
disporre nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159
c.p.p., al f‌ine della declaratoria di irreperibilità dell’impu-
tato, posto che si tratta di situazione assimilabile a quella
in cui risulti o appaia probabile che l’imputato non abbia
avuto effettiva conoscenza dell’atto (art. 157, comma 5,
c.p.p.); ne deriva che, in tal caso, è illegittima la consegna
degli atti al difensore, secondo il disposto di cui all’art.
169, comma 1, ultima parte, in quanto tale procedura
presuppone che l’elezione di domicilio sia insuff‌iciente o
non sia stata effettuata e, quindi, presuppone, pur sempre,
l’avvenuta ricezione della suddetta raccomandata”;
nel caso di specie, vi è prova che la raccomandata non
è stata inviata;
la conseguente nullità del decreto di irreperibilità e
della notif‌icazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.
determina l’invalidità anche del decreto di citazione a
giudizio e impone la restituzione degli atti al P.M. per il
nuovo esercizio dell’azione penale. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO
12 MARZO 2013
EST. POTETTI – IMP. C.
Giudizio penale di primo grado y Istruzione di-
battimentale y Mutamento della composizione del
giudice collegiale y Formale riapertura del dibatti-
mento y Richiesta della parte di assumere prove già
precedentemente assunte y Criteri di ammissibilità
di cui all’art. 190 c.p.p. y Applicabilità.
. In tema di mutamento della persona f‌isica del giu-
dice nel corso del dibattimento, fermo restando che il
nuovo giudice deve procedere alla formale riapertura
del dibattimento, se poi la parte richiede di assumere
nuovamente una prova già assunta dinanzi al diverso
giudice (ad es. una testimonianza) il nuovo giudice
deve utilizzare anche in ordine a tale richiesta i ge-
nerali criteri di ammissibilità previsti dall’art. 190 del
c.p.p., con conseguente possibile rigetto della richie-
sta per manifesta superf‌luità della nuova escussione; e
siffatto giudizio di manifesta superf‌luità può derivare
anche dalla valutazione dell’istruttoria già svolta dal
giudice precedente, come tale legittimamente inserita

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