Merito

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Arch. nuova proc. pen. 5/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI TRAPANI
ORD. 18 GIUGNO 2012
PRES. GRILLO – EST. GRILLO – RIC. B. F. ED ALTRA
Misure di prevenzione y Revoca e modif‌ica y Re-
vocazione ex art. 28, D.L.vo 159/11 y Natura y Ri-
medio straordinario y Applicabilità immediata alle
pronunce di conf‌isca anteriori al 12 ottobre 2011 y
Ammissibilità.
. Lo speciale rimedio della revocazione della decisione
def‌initiva sulla conf‌isca di prevenzione previsto dall’art.
28 del D.L.vo n. 159 del 2011, in quanto norma proces-
suale ed in assenza di specif‌ica disciplina transitoria,
trova immediata applicazione anche con riferimento
alle pronunce di conf‌isca adottate prima del 13 ottobre
2011, data di entrata in vigore del c.d. T.U. antimaf‌ia.
(l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7; d.l.vo 6 settembre
2011, n. 159, art. 28; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159,
art. 117)
MOTIVI DELLA DECISIONE
B. F., sottoposto con decreto di questa Sezione del 19 di-
cembre 1995 alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di tre
anni e della conf‌isca di alcuni cespiti patrimoniali, chiede
la revoca ex tunc della misura patrimoniale, allegando
che i presupposti della conf‌isca fossero insussistenti ab
origine.
La giurisprudenza della S.C., dopo iniziali tentenna-
menti, riteneva, ormai pacif‌icamente, perseguibile un
simile rimedio straordinario anche prima del D.L.vo n. 159
del 2011, che - all’art. 28 ha dettato la disciplina della “re-
vocazione” [cfr. per tutte Cass. sez. un., sentenza n. 57 del
19 dicembre 2006, che risulta così massimata: “il provvedi-
mento di conf‌isca deliberato ai sensi dell’art. 2 ter, comma
terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la
maf‌ia) è suscettibile di revoca “ex tunc” a norma dell’art.
7, comma secondo, L. 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), allorché sia affetto
da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere
rimosso per rendere effettivo il diritto, costituzionalmen-
te garantito, alla riparazione dell’errore giudiziario, non
ostando al relativo riconoscimento l’irreversibilità del-
l’ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità
della restituzione del bene conf‌iscato all’avente diritto o
forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da
lui ingiustif‌icatamente subita].
La competenza a decidere sulla richiesta, ex art. 7 l. n.
1423 del 1956 spettava “all’organo dal quale fu emanato il
provvedimento del quale si chiede la revoca”.
Il D.L.vo n. 159 del 2011 con l’art. 28 ha dettato una
disciplina specif‌ica: “1. La revocazione della decisione
def‌initiva sulla conf‌isca di prevenzione può essere richie-
sta, nelle forme previste dall’articolo 630 del codice di
procedura penale:
a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, soprav-
venute alla conclusione del procedimento;
b) quando i fatti accertati con sentenze penali def‌ini-
tive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla
conclusione del procedimento di prevenzione, escludano
in modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazio-
ne della conf‌isca;
c) quando la decisione sulla conf‌isca sia stata motiva-
ta, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti
riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto
previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo
al f‌ine di dimostrare il difetto originario dei presupposti
per l’applicazione della misura”.
Il comma 4 dell’ art. 28 conferma che - conformemente
al modello previsto dagli artt. 630 e ss. c.p.p. - la compe-
tenza a decidere appartiene alla Corte di Appello.
Il problema di diritto intertemporale che si pone adesso
il collegio riguarda la disciplina applicabile alla richiesta.
Stabilisce laconicamente l’art. 117 del T.U. che “le di-
sposizioni contenute nel libro I (che comprende l’art. 28
n.d.r.) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata
formulata proposta di applicazione della misura di pre-
venzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme
previgenti.”
Sono possibili due opzioni interpretative:
1. ritenere che la nuova disciplina si applichi solo per le
procedure iniziate su proposta antecedente al 13 ottobre
2011 ( data di entrata in vigore del T.U.);
2. ritenere che la nuova disciplina, oltre a questi casi,
sia applicabile anche ai procedimenti che alla data del 13
ottobre 2011 erano def‌initi.
Nella scelta fra le due opzioni interpretative non può
non tenersi conto dell’insegnamento più recente della
Suprema Corte che, a Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un.,
sentenza n. 27919 del 31 marzo 2011), ha affermato che
“in tema di successione di leggi processuali nel tempo, il
principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al
momento della perpetrazione del reato e le leggi penali
posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza

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