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tribunaLe penaLe di miLano


uff. gip, ord. 24 novembre 2011

est. bertoja – imp. c.o.

Prova penale y Intercettazione di conversazioni o comunicazioni y Esecuzione delle operazioni y Divieto di intercettazioni di conversazioni del difensore con l’imputato y Attinenza alla funzione difensiva y Necessità y Formalizzazione del mandato difensivo y Irrilevanza.

Prova penale y Intercettazione di conversazioni o comunicazioni y Trascrizione in verbale y Redazione di brogliacci y Istanza di distruzione y Onere della difesa di individuazione dei brogliacci y Sussistenza.

Prova penale y Intercettazione di conversazioni o comunicazioni y Esecuzione delle operazioni y Divieto di intercettazioni di conversazioni del difen-sore con l’imputato y Inutilizzabilità y Conseguenza y Eliminazione materiale dal fascicolo di ogni riferimento all’intercettazione y Esclusione.

. Il fatto che le conversazioni intercettate tra l’indagata e i suoi legali abbiano effettivamente ad oggetto l’esercizio della funzione difensiva può essere confermato dalla circostanza che le telefonate hanno inizio nella stessa data in cui è avvenuta la perquisizione locale a carico dell’indagata. Tale rilievo fa apparire ragionevole che la stessa si sia rivolta ai legali dopo la perquisizione per investirli dell’incarico di difenderla e che anche le conversazioni precedenti alla formalizzazione del ruolo di difensore ricadano tra quelle vietate ai sensi dell’art. 103 c.p.p. (c.p.p., art. 103; c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 267; c.p.p., art. 271)

. In tema di intercettazioni, è noto che la polizia giudiziaria, nella fase di ascolto, opera una prima selezione delle conversazioni potenzialmente interessanti per le indagini, che trascrive, mentre spesso non procede alla trascrizione, neppure in forma riassuntiva (c.d. brogliacci), di conversazioni aventi carattere privato, famigliare o di contenuto all’evidenza estraneo all’indagine in corso. È, dunque, onere della difesa, interessata alla distruzione di intercettazioni vietate di telefonate, verificare se tali telefonate siano state oggetto effettivo di trascrizione da parte della polizia giudiziaria. (c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 267; c.p.p., art. 271)

. L’art. 271 c.p.p. commina la sanzione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni tra indagato e difensore e, per

ragioni di riservatezza, prevede la distruzione della documentazione di tali intercettazioni, salvo che costituisca corpo di reato; non prevede, invece, l’eliminazione materiale dal fascicolo di ogni riferimento, richiamo o atto valutativo di tali intercettazioni, ferma restandone l’inutilizzabilità ai fini processuali. (c.p.p., art. 103; c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 267; c.p.p., art. 271)

motivi deLLa decisione

Con richiesta in data 7 luglio 2011 i difensori di C. O., indagata nel procedimento sopra indicato, chiedevano la distruzione immediata delle intercettazioni telefoniche (“con espulsione dal fascicolo processuale dei relativi brogliacci, delle relative annotazioni e degli eventuali riferimenti alle intercettazioni stesse nei verbali di intercettazione o in altri atti di indagine”) puntualmente indicate nella richiesta medesima, trattandosi di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni dell’indagata con il proprio difensore, in violazione del disposto dell’art. 103, comma 5, c.p.p..

Il P.M. - non comparso all’udienza camerale - rispondeva tuttavia per iscritto in data 14 settembre 2011 alle richieste di questo Ufficio di meglio conoscere la fase del procedimento, del sub procedimento di cui all’art. 268, commi 4, 5 e 6, c.p.p., nonché i nomi degli indagati e dei loro difensori.

Dalle risposte della Procura e dalla documentazione allegata a corredo delle risposte si evince che nel procedimento principale: si sono concluse le indagini preliminari; la posizione dell’indagata C. O. è stata separata in vista della richiesta di archiviazione; la nomina fiduciaria da parte della medesima indagata è pervenuta alla segreteria della Procura in data 24 marzo 2011; non è stata avanzata alcuna richiesta di trascrizione delle conversazioni telefo-niche in oggetto.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

L’interlocuzione con la Procura, che non ha sollevato rilievo alcuno sul merito della richiesta, consente di rite-nere non contestato il fatto che le conversazioni indicate dalla difesa siano effettivamente intercorse tra l’indagata e i suoi difensori ed avessero effettivamente ad oggetto l’esercizio della funzione difensiva di cui i legali erano stati investiti. La circostanza, del resto, appare indirettamente confermata dal fatto che le telefonate hanno inizio il 22 marzo 2011, data in cui è avvenuta la perquisizione locale a carico della C. O. come emerge dalla documentazione depositata dalla difesa in data 21 novembre 2011. In questo quadro, sebbene la nomina degli avv.ti Corso e Bontempelli sia intervenuta formalmente due giorni più

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tardi, appare ragionevole ritenere che l’indagata si sia loro rivolta dopo la perquisizione per investirli dell’incarico di difenderla, e che dunque anche le conversazioni precedenti alla “formalizzazione” del ruolo del difensore ricadano tra quelle “vietate” ai sensi del citato art. 103. La sanzione comminata dall’ordinamento è quella della inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, e sussistono dunque i presupposti per disporre la distruzione della documentazione delle intercettazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 103, comma 5, e 271, comma 3, c.p.p., cioè a dire la cancellazione delle registrazioni, da eseguirsi a cura del P.M. con le modalità descritte in dispositivo.

Quanto ai brogliacci, in via generale e astratta anch’essi hanno funzione di documentazione, trattandosi della trascrizione delle conversazioni effettuata dalla P.G. in corso d’ascolto; tuttavia, la comune prassi giudiziaria insegna che la stessa P.G., nella fase di ascolto, opera una prima selezione delle conversazioni potenzialmente interessanti per le indagini, che trascrive, mentre spesso non procede alla trascrizione, neppure in forma riassuntiva, di conversazioni aventi carattere privato, famigliare, o di contenuto all’evidenza estraneo all’indagine in corso.

Poiché la difesa si è limitata a richiedere in via del tutto generica l’espulsione dal fascicolo dei brogliacci relativi alle telefonate in oggetto, non ha adempiuto all’onere di provare che tali telefonate siano state oggetto effettivo di trascrizione da parte della P.G. e che dunque esista in atti

una forma di documentazione ulteriore rispetto alla registrazione.

Allo stato, pertanto, non può accogliersi la richiesta relativa all’esclusione dei brogliacci per indeterminatezza della richiesta medesima.

Quanto infine alle annotazioni e più in generale ai riferimenti alle intercettazioni in parola eventualmente contenuti in atti, va considerato - al di là degli aspetti di genericità che presenta la richiesta - che non si tratta di forme di documentazione, le uniche per le quali è prevista la distruzione ai sensi dell’art. 271, comma 3, c.p.p.. In altri termini, la legge commina in generale la sanzione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni aventi il contenuto sopra indicato, e per ragioni di riservatezza prevede la distruzione della documentazione di tali intercettazioni, salvo che costituisca corpo di reato; non prevede invece l’eliminazione materiale dal fascicolo di ogni riferimento, richiamo o atto valutativo di tali intercettazioni, ferma restandone l’inutilizzabilità a fini processuali. La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti ribadito, in modo sempre conforme, che le intercettazioni in parola non sono da considerarsi illegali ma semplicemente inutilizzabili ai fini processuali, e che in materia di inutilizzabilità non opera il principio, operante per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo. Anche sotto questo profilo la richiesta deve pertanto essere respinta. (Omissis)

divieto di intercettazione dei coLLoQui deL difensore e vuoti di tuteLa

di Filippo Fontana

SOMMARIO
1. Premessa. 2. La verifica del contenuto delle conversazioni dei difensori. 3. Distruzione dei brogliacci e onere di allegazione della difesa. 4. Intercettazioni vietate richiamate nelle annotazioni di p.g. e sanzioni processuali.

1. Premessa

Le norme poste a tutela delle garanzie di libertà del difensore costituiscono, come è noto, un corollario del principio costituzionale dell’inviolabilità della difesa. Ciò che viene tutelato, infatti, non è la figura professionale o processuale del difensore, quanto la funzione da questi esercitata (1) e, quindi, la riservatezza delle attività del difensore va tutelata da qualsiasi situazione che possa condizionare o limitare il ruolo da questi ricoperto all’interno del processo. A questo proposito si è osservato che la

salvaguardia delle libertà del difensore è espressione della struttura del processo accusatorio, perché costituisce un necessario bilanciamento tra le esigenze delle indagini, che giustificano i poteri investigativi del pubblico mini-stero e la segretezza delle comunicazioni tra imputato e difensore, quale il riflesso del principio dell’effettività della difesa (2).

In questo contesto che, come è ovvio, vede confrontarsi beni giuridici di rango costituzionale, si colloca la previsione di cui all’art. 103, comma 5, c.p.p., che pone un preciso divieto probatorio in relazione all’intercettazione delle conversazioni e delle comunicazioni dei difensori.

Orbene, l’ordinanza in commento si segnala perché tratta in modo schematico, ma esaustivo, tre profili relativi all’istituto disciplinato dall’art. 103, comma 5, c.p.p., suggerendo su ciascuno dei punti affrontati alcune utili riflessioni anche di carattere operativo.

Il giudice, infatti, pone anzitutto la sua attenzione...

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