Merito

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Arch. loc. e cond. 3/2012
Merito
TRIBUNALE CIVILE DI MODENA
SEZ. II, ORD. 28 MARZO 2012
EST. MASONI – RIC. X. C. Y.
Procedimenti sommari y Convalida y Opposizione
y Persistere della richiesta di convalida da parte
dell’intimante, anziché di quella di rilascio ex art.
665 c.p.c. y Abbandono di tale ultima richiesta for-
mulata nella citazione per intimazione ma non ri-
proposta in udienza y Sussistenza y Fattispecie.
. A fronte dell’opposizione spiegata dal conduttore allo
sfratto per morosità, il persistere dell’intimante nella
richiesta di convalida, anziché in quella di rilascio ex
art. 665 c.p.c. (pur formulata in via subordinata in cita-
zione per intimazione), implica – stante la sua non ri-
proposizione in udienza – l’abbandono di tale ultima ri-
chiesta.(Fattispecie nella quale il Giudicante, ritenuto
inammissibile il provvedimento di convalida, ha quindi
disposto il passaggio dal rito speciale a quello ordina-
rio a cognizione piena, per decidere sulle accezioni del
convenuto). (c.p.c., art. 665) (1)
(1) Contra, nel senso che in tema di procedimento di convalida di
sfratto per morosità, il locatore che, nonostante l’opposizione del
conduttore, persista nella richiesta di convalida, esprime la volontà
di ottenere l’unica forma possibile di tutela possibile attraverso il
provvedimento provvisorio di rilascio, v. Cass. civ., sez. III, 28 ottobre
2004, n. 20905, in questa Rivista 2005, 210.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’intimato comparendo in udienza si è
opposto alla convalida;
che, in particolare, appare infondata l’eccezione di im-
procedibilità della domanda a fronte di mancata correspon-
sione dell’indennità ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, posto
che risulta ex lege che la corresponsione dell’indennità è
condizione “dell’esecuzione del provvedimento di rilascio”,
non incidendo sulla formazione del titolo esecutivo;
che, tuttavia, a fronte di opposizione dispiegata da con-
troparte, parte attrice-intimante si è limitata a richiedere
la convalida dello sfratto con f‌issazione della data di rila-
scio;
che all’evidenza trattasi di provvedimento inammis-
sibile a fronte di opposizione del convenuto;
che la richiesta di rilascio ex art. 665 c.p.c. (già avan-
zata in via subordinata in citazione per intimazione) non
è stata ribadita a verbale d’udienza, sicchè essa deve rite-
nersi abbandonata, in quanto quivi non riproposta (contra
Cass. 28 ottobre 2004, n. 20905);
che resta valido il rilievo dell’ontologica e sostanziale
differenza intercorrente tra i due provvedimenti; ordinan-
za di convalida e ordinanza di rilascio. La prima richiesta
è diretta a sollecitare una pronunzia def‌initiva, ancorchè
anomala, con implicito rigetto delle eccezioni dell’oppo-
nente; mentre la richiesta di cui all’art. 665 c.p.c. è diretta
invece ad ottenere un provvedimento provvisorio, il cui
contenuto potrà essere disatteso dalle statuizioni succes-
sive al giudizio di merito;
che, pertanto, a fronte delle conclusioni dispiegate
in udienza, deve disporsi il passaggio dal rito speciale a
quello ordinario a cognizione piena per decidere sulle
eccezioni del convenuto, perciò, visti gli artt. 667, 426 e
447 bis c.p.c,
1. non convalida a fronte dell’opposizione del convenuto;
2. dispone il passaggio dal rito speciale a quello a co-
gnizione piena all’esito del quale decidere sulle eccezioni
del convenuto;
3. rimette le parti innanzi a sè, quale giudice istruttore,
in quanto tabellarmente preposto alla trattazione delle
controversie di cui all’art. 447 bis c.p.c.;
4. f‌issa per il giorno 31 ottobre 2012 h. 10,30 l’udienza di
discussione alla quale le parti devono comparire personal-
mente o farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale munito di procura conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata;
5. concede a parte attrice termine perentorio f‌ino a 17
settembre 2012 ed al convenuto f‌ino al 17 ottobre 2012 per
depositare in cancelleria memorie integrative degli atti
introduttivi e per produrre documenti.
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
ORD. 27 FEBBRAIO 2012
EST. MAGGIORE – RIC. DE MATTEIS V. ED ALTRA C. OMISSIS
Procedimenti sommari y Convalida y Per morosi-
y Termine per il pagamento dei canoni scaduti y
Pagamento y A mezzo vaglia postale pervenuto al
locatore a termine già scaduto y Sanatoria y Tardi-
vità y È tale.
. In tema di termine di grazia concesso per il pagamen-
to dei canoni scaduti, deve ritenersi tardiva la sana-
toria della morosità tentata a mezzo di vaglia postale,
pervenuto al locatore a termine già scaduto. (l. 27 lu-
glio 1978, n. 392, art. 55) (1)
(1) Nel senso che il giudice non ha il potere di valutare se il supera-
mento, ancorché esiguo, del termine di grazia concesso al conduttore

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