Merito

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Arch. loc. e cond. 2/2012
Merito
TRIBUNALE PENALE DI GELA
27 DICEMBRE 2011, N. 631
(UD. 20 DICEMBRE 2011)
EST. SOLAINI – IMP. C.S. ED ALTRI
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone y Molestia o disturbo alle persone y Attivi-
tà di gestione di un pub y Abuso di strumenti sonori
e schiamazzi notturni y Fattispecie sussumibile sot-
to il primo comma dell’art. 659 c.p. y Accertamento
in concreto del pericolo creato alla quiete pubblica
y Necessità y Autonomia delle fattispecie criminose
conf‌igurate rispettivamente dal primo e dal secon-
do comma dell’art. 659 c.p. y Caratteri differenziali
y Individuazione y Fattispecie in tema di immissioni
sonore derivanti da un pub situato al piano terra di
un edif‌icio condominiale.
. Nella gestione di un’attività di pub-bar, al di là della
circostanza che non trattasi di mestiere di per sé rumo-
roso, tuttavia, l’offesa o la messa in pericolo del bene
giuridico salute, in termini di quiete e riposo notturno,
richiama l’applicazione del primo comma dell’art. 659
c.p., sulla base del quale è necessaria una valutazione
in concreto del pericolo creato alla quiete pubblica,
mentre il secondo comma attenendo ai mestieri e pro-
fessioni rumorose evidenzia una fattispecie a pericolo
presunto, correlata al mero superamento delle soglie
tabellari; solo in tal caso, vi è parziale depenalizzazione
da parte dell’art. 10 della legge n. 447/1995. (Fattispe-
cie in tema di immissioni sonore derivanti da un pub si-
tuato al piano terra di un edif‌icio condominiale). (c.p.,
art. 659; l. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10) (1)
(1) Sempre in tema di conf‌igurabilità del reato previsto dall’art. 659,
comma primo, c.p. nei confronti del gestore di un pub, si vedano Cass.
pen., sez. I, 13 marzo 2008, Fresina, in Riv. Pen. 2008, 1376; Cass.
pen., sez. I, 11 gennaio 2008, Perrone, ivi 2008, 1184 e Cass. pen., sez.
I, 24 novembre 2004, Di Ricco, in questa Rivista. 2005, 161. Di interes-
se anche Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2003, Massazza, in Riv. Pen. 2004,
249 e Cass. pen. sez. I, 19 gennaio 2007, Rey, ivi 2007, 1156.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito del dibattimento, è emersa la penale respon-
sabilità di C. S., C. V. e M. G. in ordine al reato di cui al-
l’imputazione.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale sono stati
sentiti, V. L., P. R., G. R. e C. C., che sono risultate tutte
persone offese dall’attività commerciale di bar - pub (sotto
la veste giuridica di una società in nome collettivo) di cui
era titolare M. G., ma gestita unitamente a C. S. e C. V..
I predetti testi tutti abitanti nel condominio di via
Tamigi n. 28 (in riferimento a C. C., vedi deposizione del
22 giugno 2011) - si precisa che quelli sentiti all’udienza
del 9 marzo 2011, hanno confermato le loro dichiarazioni
all’udienza del 22 giugno 2011, davanti al nuovo giudicante
-, hanno concordemente lamentato le immissioni sonore
intollerabili, a partire dalle ore 23 f‌ino alle 2/3 (ed anche
4) di mattina dei giorni di giovedì, venerdì, sabato ed
anche a volte nel corso della settimana, per il periodo da
settembre a giugno di ogni anno (nei mesi estivi l’esercizio
commerciale non aveva avventori) tali da pregiudicare il
riposo notturno e, quindi, da compromettere la salute f‌isica
e psichica di quanti abitavano nel condominio; il V. L., in
particolare, ha riferito che l’esercizio commerciale in paro-
la si trovava al piano terra dell’edif‌icio abitato dallo stesso
e dai restanti testi (p. 12 della relativa deposizione).
Il V. L. ha riferito analiticamente: “… la musica viene
dall’interno del locale e viene erogata a un volume così
alto che addirittura vibrano anche le pareti. In alcune
serate, addirittura, anche all’esterno con festività che
impegnano giovani in un numero abbastanza consistente,
in termini di karaoke, per cui non c’è soltanto la musica
prodotta dagli strumenti di amplif‌icazione, ma c’è anche
la voce delle persone che attorno nelle strade, che sono
anche inaccessibili, perché quando si riuniscono vanno
anche oltre il gazebo e impediscono l’accesso dalla via
Indipendenza via Tamigi”.
Il predetto teste V. L. non ha avuto diff‌icoltà a chiarire
che seppure ha diff‌icoltà di udito, tuttavia con la protesi
ha diff‌icoltà a percepire la voce con le parole distinte,
ma non i rumori. Il V. L. ha precisato che la musica, am-
plif‌icata come descritto, si trasforma in rumore e provoca
disturbo al sonno.
P. R. ha riferito: ”Musica, schiamazzi, di tutto e di più …”
(p. 35), ed ha precisato che non solo non si riuscì a dormire
quel 19 gennaio 2009, ma neppure alla data odierna.
Il teste Gi. R. ha riferito: “Fin dal giorno dell’apertura è
iniziato il nostro calvario …”. “Faccio il medico in ospedale
e quando la notte non riesco a dormire, l’indomani mattina
devo … ho da fare con la salute delle persone ...”.
È stata acquisita l’annotazione di servizio di G. L., il
quale ha attestato che sui luoghi contestati, l’11 ottobre
2008, si sentiva musica ad alto volume e sul posto furono
rinvenuti, tra gli altri, C. S. come amministratore unico
della società e C. V., titolare dell’attività.
Inf‌ine, è stata acquisita la visura camerale della società
(omissis) di M. G. & C. snc, dove f‌igurano gli odierni im-
putati in qualità di soci, l’ordinanza sindacale n. 161 del
14 aprile 2003 (che f‌issa gli orari di apertura e chiusura)

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