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TRIBUNALE PENALE DI SALA CONSILINA 11 LUGLIO 2011, N. 26

EST. TRANSO (AVV. CENNAMO) – IMP. D’ANGELO

Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo y Dolo eventuale e colpa cosciente y Differenza y Colpa cosciente y Sussistenza y Fattispecie in tema di investimento ed uccisione degli occupanti di autovettura da parte di medico in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, cosicché, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo “in re ipsa” per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. (Nella fattispecie il Tribunale ha qualificato come omicidio colposo, con l’aggravante della colpa cosciente, l’investimento ed uccisione degli occupanti di autovettura da parte di altra condotta da medico in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti). (c.p., art. 61; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 186) (1)

(1) La pronuncia in epigrafe si conforma all’orientamento dominante espresso da Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, P.M. in proc. Bodac, in questa Rivista 2009, 516, con nota di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali alla quale si rinvia. Sulla questione è intervenuta recentemente Cass. pen., sez. I, 15 marzo 2011, P.G. in proc. Ignatiuc Vasile, ivi 2011, 572, a sottolineare la necessità, al fine di accertare se ricorra l’una o l’altra di tali ipotesi, che “il giudice effettui un’acuta e penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva delle probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori dell’agente e della loro proiezione finalistica”. E, in applicazione di tale principio, la Corte, ritenendo deficitaria la suddetta indagine, ha annullato con rinvio, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, la sentenza di merito che, in riforma di quella di primo grado, con la quale l’impu-tato era stato dichiarato colpevole di omicidio con dolo eventuale, ne aveva invece affermato la penale responsabilità a titolo di colpa cosciente, in un caso in cui l’addebito nasceva dal fatto che l’imputato, trovandosi alla guida di un furgone oggetto di furto, per sfuggire ad un controllo della polizia, aveva condotto il mezzo ad elevatissima velocità nel traffico cittadino, attraversando diversi incroci nonostante i semafori rossi, finché, all’ultimo di detti incroci, era venuto a collisione con un’autovettura che lo aveva regolarmente impegnato, così cagionando al suo conducente lesioni di esito mortale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 18 maggio 2011, il Gip presso il Tribunale di Sala Consilina disponeva, su richiesta della Procura Sede, il giudizio immediato nei confronti di D’Angelo Mario, per il reato in epigrafe indicato.

Con atto depositato il 31 maggio 2011, il difensore, munito di procura speciale, dell’imputato, avanzava ex art. 458 c.p.p., rituale richiesta di giudizio abbreviato, il giudice ammetteva il rito richiesto e fissava, per la celebrazione del giudizio, l’udienza del 24 giugno 2010.

In tale udienza, nella quale l’imputato era rinunciante, il Giudice ammetteva la costituzione delle parti civili, Falivena Anna, Pippa Michele, Pippa Tiziana, Pippa Antonio, Pippa Mario, Pippa Maria, Rinaldi Elio, Monaco Antonia, Rinaldi Luciana, Rinaldi Fracesco, il P.M. procedeva alla correzione di un errore materiale nel capo d’imputazione, come da verbale, indi le parti rassegnavano le proprie conclusioni (il Pubblico Ministero chiedeva la condanna dell’imputato alla pena di anni cinque di reclusione, i difensori delle parti civili costituite chiedevano la condanna a pena congrua alla gravità dei fatti ed il difensore dell’imputato chiedeva la concessione al proprio assistito delle circostanze attenuanti generiche, e della sospensione condizionale della pena) ed il Giudice si ritirava per la decisione.

Venendo ai fatti di causa, ritiene il Gip che dagli atti d’indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, ed in particolare dalla nota della Stazione CC di Sassano n. 71/2 di prot.llo del 3 febbraio 2011, con allegati il verbale di arresto di D’Angelo Mario, i verbali di sequestro delle due autovetture coinvolte nel sinistro stradale, i referti medici, i risultati delle analisi alcoolemiche e tossicologiche effettuate sulla persona del D’Angelo, il rilievo tecnico descrittivo del sinistro stradale, i verbali di ispezione di cadavere, la consulenza tecnica depositata in data 4 aprile 2011, e dalla successiva nota della stazione CC di Sassano n. 71/11 - 3 di prot. del 21 aprile 2011, con allegati la relazione di servizio dei militari intervenuti nell’immediatezza del fatto, il rapporto dei VV.FF. intervenuti, il verbale di sommarie informazioni rese dal vigile del fuoco, Morello Alessandro, la lettera n. 185 del 24 marzo 2011 dell’Asl di Salerno, il verbale di sommarie informazioni rese dall’operatore del 118, Caputo Claudio, con allegata la relazione di intervento, si evinca la prova della penale responsabilità del D’Angelo in ordine al reato ascrittogli.

Come riferito nella prima CNR della Stazione CC di Sassano n. 71/2 di prot. del 3 febbraio 2011, in pari data era pervenuta notizia di un gravissimo incidente stradale, verificacosi alle ore 19 e 40 circa della stessa giornata,

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alla via Trattati di Roma di Sassano, nel quale erano stati coinvolti l’autovettura Fiat Fanda tg. CF8G1DD, che in un primo momento era risultata essere condotta da Pippa Lo-reto, con passeggero Rinaldi Nunzia, e l’autovettura Skoda Fabia, tg. DV997KB, condotta da D’Angelo Mario.

Tutte le persone coinvolte nel sinistro stradale venivano trasportate, a mezzo di autoambulanze, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Polla, ove i primi due giungevano privi di vita, mentre il D’Angelo risultava privo di patologie traumatiche e veniva subito dimesso.

Il D’Angelo veniva anche sottoposto, con il suo consenso, ad esami clinici, mediante prelievo ematico, finalizzati a rilevare la presenza di alcool e sostanze stupefacenti, a seguito dei quali risultava presentare un tasso alcoolemico pari a 173 mg/dl, superiore al limite consentito, pari a 50 mg/dl, e positivo alle benzodiazepine su urine.

A carico del D’Angelo risultava anche che era stato già in precedenza, in data 7 luglio 2009, deferito in stato di libertà da personale della Polstrada di Salerno per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione della patente di guida.

Venivano inoltre effettuati i rilievi planimetrici e fotografici, da parte dei CC operanti, mentre non venivano rintracciati testimoni oculari dei fatti.

A seguito degli accertamenti compiuti nella fasi immediatamente successive al sinistro stradale, i CC della Stazione di Sassano pervenivano alla seguente ricostruzione della dinamica del sinistro stradale: “D’Angelo Mario con la sua autovettura si dirigeva dalla località Silla verso il centro di Sassano, mentre i due ragazzi, a bordo della Fiat Panda, procedevano in senso inverso. All’altezza della via Trattati di Roma del comune di Sassano, all’uscita di una curva, l’autovettura di D’Angelo Mario, verosimilmente, invadeva la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat Panda che proveniva dal senso di marcia opposto. A seguito dell’impatto, entrambe le autovetture si arrestava sulla corsia di marcia percorsa dall’autovettura Fiat Panda”.

I veicoli coinvolti nel sinistro venivano sottoposti a sequestro probatorio, poi convalidato dal P.M., ed il D’Angelo veniva arrestato e tradotto presso il suo domicilio.

Il Gip di Sala Consilina convalidava l’arresto e sottoponeva il D’Angelo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui è anche attualmente sottoposto.

In data 4 aprile 2011, il consulente tecnico nominato dalla Procura Sede, ing. Alessio Bertini, depositava relazione tecnica, nella quale, a seguito di esame e studio della documentazione già in atti, sopralluogo del luogo del sinistro ed esame dei veicoli sottoposti a sequestro, perveniva alla seguenti conclusioni: “il sinistro si verificava il giorno 2 febbraio del 2011, alle ore 19 e 40 circa, in corrispondenza della progressiva chilometrica 1 + 100 della S.P. 78, agro del comune di Sassano, con condizioni di tempo piovoso e strada bagnata vedendo coinvolti i seguenti veicoli ed attori: autovettura Skoda Fabia tg. DV997KB, di proprietà e condotta da D’Angelo Mario, solo a bordo e rimasto lievemente ferito a seguito del sinistro, autovettura Fiat Panda tg. CF961DD, di proprietà di Rinaldi Elio e condotta, a parere dello scrivente, da Rinaldi Nunzia, con a bordo Pippa Loreto, entrambi deceduti a seguito del sinistro”.

Quanto alle condotte di guida, il consulente scrive nella propria consulenza: “i dati disponibili hanno permesso di accertare che le cause dell’incidente, che procuravano la morte dei due giovani a bordo della Fiat Panda, sono da scriversi esclusivamente alla condotta di guida di D’Angelo Mario, il quale, invadendo completamente la corsia di marcia destinata al verso di marcia opposto a velocità inadeguata alle condizioni di tempo, di luogo e del suo stato psicofisico notevolmente alterato per l’assunzione concomitante di alcool e benzodiazepine, generava la turbativa al regolare fluire del traffico sulla stessa, nell’occorso provocando il violentissimo impatto con la Fiat Panda.

Gli stessi elementi consentono di escludere qualunque ipotesi di colpa concorsuale nella produzione dell’evento incidentale e mortale a carico della/del conducente la Fiat Panda”.

Le conclusioni cui perviene il consulente della Procura Sede, in alcun modo neanche contestate in giudizio da parte della difesa dell’imputato, ed invece esplicitamente sostenute dalle altre parti...

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