Merito

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TRIBUNALE CIVILE DI TORINO SEZ. III, 13 GIUGNO 2011, N. 4159

EST. FERRERO – P.M. RE.AL SRL – RIC. RE.AL SRL (AVV. ARCUDI) C. AURORA ASSIC. S.P.A. E ALTRI (AVV. FOSSATI)

Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni y Risarcimento diretto y Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice y Carattere alternativo y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile y Ammissibilità y Condizioni.

Poiché l’azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, ex art. 149 cod. ass., ha carattere alternativo, in base all’interpretazione fornitaci dalla Corte costituzionale, nel caso in cui il danneggiato opti per l’azione diretta nei confronti dell’assicura- tore del responsabile civile non è applicabile l’art. 145, comma 2, cod. ass., ma il comma 1 dello stesso articolo. Pertanto, il danneggiato coerentemente indirizza la raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno all’impresa di assicurazione del responsabile civile e quest’ultima è obbligata alla formulazione dell’offerta ex art. 148, comma 1, cod. ass.. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 148; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149)

Svolgimento del processo

  1. Con atto di citazione in data 2 ottobre 2007, la s.r.l. RE.AL. evocava in giudizio avanti il Giudice di Pace di Torino il sig. Ala Riccardo, la F.A.R.A. s.r.l. e la sua compagnia assicurativa r.c.a. Aurora Assicurazioni s.p.a. per ivi sentire (stando alle conclusioni) condannare il primo e la terza, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro 1.423,00, oltre “fermo tecnico”, rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento del danno asseritamene subito dall’autocarro di sua proprietà in conseguenza del sinistro occorso in Cirié il 9 maggio 2007.

    L’attrice assumeva che nel giorno indicato, verso le ore 15,30, il suo autocarro si trovava fermo in sosta sulla via Trieste quando veniva investito nella parte latero anteriore destra dalla macchina movimento terra Terna di proprietà della F.A.R.A. s.r.l. e condotta da Ala Riccardo, che effettuava manovra di retromarcia. Indicava i danni subiti in euro 1.423,00 come da preventivo che produceva; chiedeva altresì il ristoro del danno da “fermo tecnico”. L’attore affermava di voler richiedere il risarcimento al responsabile civile ed al suo assicuratore ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni e degli artt. 2043-2054 del codice civile, osservando che la procedura prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni non poteva essere ritenuta esclusiva ma, semmai, alternativa alla procedura di cui all’art. 148 Codice delle Assicurazioni e ciò alla luce della direttiva 2005/14/CE dell’11 maggio 2005 alla quale gli Stati membri avevano l’obbligo di conformarsi a far data dall’11 giugno 2007.

    All’udienza ex art. 320 c.p.c. del 30 gennaio 2008, si costituiva in giudizio la sola Aurora Assicurazioni s.p.a. eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. La convenuta assumeva che la normativa comunitaria richiamata dall’attore non aveva efficacia diretta e che la norma da applicare nel caso di specie era esclusivamente l’art. 149 Codice delle Assicurazioni, disposizione, peraltro, non in contratto con la direttiva CE invocata dalla controparte.

    In secondo luogo, Aurora Assicurazioni s.p.a. eccepiva l’improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni assumendo:

    - che nel caso di specie era l’assicuratore del danneggiato il soggetto tenuto a svolgere l’istruttoria preliminare della pratica;

    - conseguentemente, era al proprio assicuratore che la RE.AL. s.r.l. avrebbe dovuto inoltrare la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno:

    - che, in ogni caso, la richiesta di risarcimento inoltrata ad essa convenuta con missiva 25 maggio 2007 non conte- neva tutti i requisiti previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni a pena di inammissibilità della domanda giudiziale;

    - che, in particolare, la missiva descriveva la dinamica del sinistro ma non menzionava l’allegazione del modulo CAI disciplinato dall’art. 143 C.d.A. (anche con riferimento all’utilizzo dell’apposito modulo approvato dall’Isvap), non indicava il codice fiscale e non indicava luogo, giorno ed ora di disponibilità del veicolo per l’ispezione;

    - che la missiva “de qua” non era idonea a far decorrere i termini di cui all’art. 145 C.d.A..

    In punto “quantum”, la convenuta assumeva che il prodotto preventivo era inidoneo a dimostrare l’effettiva entità del pregiudizio e che il danno da fermo tecnico non era documentato e provato. Ala Riccardo e F.A.R.A. s.r.l., non costituitisi in giudizio, venivano dichiarati contumaci.

    In esito al deposito di memorie autorizzate, il Giudice di Pace, ritenuta la causa matura per la decisione sulle eccezioni preliminari, la rimetteva a decisione. All’udienza del 3 aprile 2008 le parti precisavano le conclusioni richia-

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    mando quelle di cui agli atti introduttivi e con sentenza in data 16 aprile 2008, il Giudice di Pace così provvedeva: “Il Giudice di Pace di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara la carenza di legittimazione passiva della convenuta Aurora ass. S.p.a. compensa tra le parti le spese di lite”.

  2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, propo- neva appello la RE.AL. s.r.l. con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2008 ad Ala Riccardo, in data 21 novembre 2008 a F.A.R.A. s.r.l. e in data successiva al 18 novembre 2008 (l’avviso di ricevimento non è in atti, ma l’appellata si è regolarmente costituita senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della citazione in appello) alla Aurora Assicurazioni s.p.a..

    L’appellante assumeva che la sentenza impugnata era affetta da error in iudicando in relazione all’erronea applicazione degli artt. 144, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, nonché da error in procedendo per l’omessa prosecuzione del giudizio nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 c.c..

    In relazione al primo profilo, l’appellante assumeva che un’interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata normativa, anche sulla base di quanto esposto dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 205/2008, avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ritenere che al danneggiato non fosse preclusa l’azione diretta ex art. 144 C.d.A.. In relazione al secondo profilo affermava, invece, che il Giudice di pace, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della s.p.a. Aurora Assicurazioni, avrebbe dovuto proseguire il giudizio nei confronti del danneggiante Ala Riccardo; e ciò in quanto la domanda proposta in primo grado non aveva una qualificazione giuridica espressa e, comunque, traeva il proprio presupposto anche dall’art. 2054 c.c.. Sulla scorta di tali motivi, RE.AL. s.r.l. chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza nei termini di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, richiamando, nel merito, la descrizione della dinamica del sinistro offerta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e i documenti già prodotti a prova dello stesso e del danno subito.

    In data 11 febbraio 2009 si costituiva in giudizio Aurora Assicurazioni s.p.a., instando per l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

    L’appellata negava che dall’ordinanza n. 205/2008 della

    Corte costituzionale potessero essere tratte le conclusioni volute da RE.AL. s.r.l. e ribadiva che in base a quanto disposto dall’art. 149 C.d.A., in conformità con la ratio ispiratrice dell’intervento normativo, il danneggiato, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, era tenuto a ricorrere alla procedura di risarcimento diretto che prevedeva come unica legittimata passiva la sua compagnia assicuratrice. Instava, conseguentemente, per la reiezione dell’appello, anche con riguardo al secondo motivo, in relazione al quale osservava che avendo la RE.AL. s.r.l. dichiarato di voler procedere giudizialmente ai sensi del Co- dice delle assicurazioni ed avendo adottato una procedura errata, anche gli altri convenuti sarebbero risultati carenti di legittimazione passiva. L’appellata dichiarava altresì di voler reiterare, e reiterava, l’eccezione di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145-148 Codice delle assicurazioni.

    Formulava, inoltre, appello incidentale affermando l’insussistenza di motivi atti a correggere l’avvenuta compensazione, atteso che la normativa era entrata in vigore da tempo, che le problematiche attinenti l’interpretazione dell’art. 149 C.d.A. non avevano carattere di novità e che la norma de quo era chiara nel prevedere l’obbligatorietà del ricorso alla procedura di risarcimento diretto.

    All’udienza ex art. 350 c.p.c. tenutasi in data 6 marzo 2009 si costituiva anche l’appellato Ala Riccardo, che instava per l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte richiamandosi alle difese svolte dalla Aurora Assicurazioni s.p.a..

    Alla stessa udienza parte appellante, opponendosi l’appellata, instava per l’accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte e la scrivente, dichiarata la contumacia della s.r.l. F.A.R.A., tratteneva la causa a riserva.

    Con ordinanza in data 19-20 marzo 2009 la causa veniva dichiarata matura per la decisione; all’udienza dell’8 otto- bre 2010 le parti precisavano le conclusioni (così come in epigrafe) e la causa era trattenuta a decisione.

    In esito al deposito degli scritti conclusivi, con ordinanza in data 7-8 marzo 2011, rilevata la mancanza in atti della copia notificata dell’atto di citazione in appello contenente la procura ad litem rilasciata dal sig. Ala Riccardo all’Avv. Fossati, la scrivente rimetteva la causa sul ruolo fissando udienza all’1 aprile 2011 per la comparizione dei procuratori delle parti.

    All’1 aprile 2011 l’Avv. Fossati, senza opposizione della...

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