Merito

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TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA UFF. GIP 16 MARZO 2011, N. 71

EST. GIANGAMBONI – IMP. BALUCCA (AVV. GATTI)

Giudizio abbreviato y Procedimento y Decisione y Utilizzabilità degli atti di investigazione difensiva precedentemente assunti y Verbale delle dichiarazioni assunte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p. y Sussistenza y Richiesta di giudizio abbreviato in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 2 sexies e 7, c.s..

In sede di giudizio abbreviato ex art. 461, comma 3, c.p.p., sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di investigazioni difensive, ivi inclusi i verbali delle dichiarazioni assunte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p. e depositate unitamente all’atto di opposizione. (Nella fattispecie si trattava di giudizio abbreviato chiesto da imputato del reato di cui all’art. 186, commi 2 sexies e 7, c.s., per essersi rifiutato di sottoporsi ad alcoltest). (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 391 bis; c.p.p., art. 461) (1)

(1) Questione che non risulta essere mai stata affrontata negli esatti termini, sebbene spunti decisivi si possano desumere dalla pronuncia Corte cost. 26 giugno 2009, n. 184, pubblicata in Arch. nuova proc. pen. 2010, 687, con nota di CANTORE ROSAMARIA, Il binomio investigazioni difensive - giudizio abbreviato e i dubbi di legittimità costituzionale, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dell’art. 442, comma 1 bis, c.p.p., «richiamato dall’art. 556, comma 1» del medesimo codice, «nella parte in cui prevede l’utilizzabilità, nel giudizio abbreviato, ai fini della decisione sul merito dell’imputazione - in assenza di situazioni riconducibili ai paradigmi di deroga al contraddittorio dettati dall’art. 111, quinto comma, Cost. - degli atti di investigazione difensiva a contenuto dichiarativo, unilateralmente assunti».

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In data 28 maggio 2010, veniva emesso nei confronti di Balucca Gianni il decreto penale di condanna n. 728, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2 sexies e 7, D.L.vo n. 285/92, commesso in Perugia il 31 gennaio 2010.

Con dichiarazione del 22 luglio 2010, il Balucca proponeva opposizione avverso il sopra menzionato decreto penale, chiedendo la celebrazione del giudizio abbreviato.

Con decreto del 18 gennaio 2010 veniva fissata l’odierna udienza.

In questa sede, dichiarata la contumacia dell’imputato, veniva revocato preliminarmente il decreto penale opposto, dopo di che si dava corso al rito speciale richiesto, con dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti del procedimento, ivi incluso il verbale delle dichiarazioni assunte dal difensore ex art. 391 bis c.p.p. e depositate unitamente all’atto di opposizione. Si procedeva quindi immediatamente alla discussione, all’esito della quale - sulle conclusioni rassegnate da PM e difesa - il Giudice pronunciava sentenza come da dispositivo di cui dava lettura.

Preliminarmente si richiama, in punto di utilizzabilità degli atti, l’ordinanza resa all’odierna udienza sull’eccezione sollevata dal PM circa la possibilità di tenere conto, ai fini della decisione, del verbale delle dichiarazioni rese da Balucca Candido, padre dell’imputato, acquisite dal difen- sore ex art. 391 bis c.p.p.. In particolare, va evidenziato come - nell’ambito del procedimento per decreto - l’indagato viene portato formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico solo allorché gli viene notificato il decreto penale di condanna. Ove intenda confutare l’accusa, il destinatario del decreto, pertanto ha come strumento unico quello della proposizione di opposizione, eventualmente corredandola con documentazione utile a supportare la tesi difensiva.

In assenza di specifiche disposizioni del codice di rito sul punto, è da ritenere consentita la produzione della documentazione relativa alle indagini difensive non solo nel caso in cui l’opponente intenda chiedere il giudizio ordinario ma anche in quello in cui intenda accedere al giudizio abbreviato.

Ritiene questo Giudice che non sia onere dell’opponente, in ipotesi di produzione di documentazione relativa ad indagini difensive, quella di richiedere il giudizio abbreviato c.d. “condizionato” all’assunzione delle prove in tal modo documentate, per il quale - come è noto - è previsto un vaglio preventivo di ammissibilità. Tuttavia, ove venga richiesto il giudizio abbreviato “allo stato degli atti”, il ritenere direttamente utilizzabili ai fini della decisione i risultati delle indagini difensive non può pregiudicare il diritto da parte del P.M. di esercitare il contraddittorio sulle prove non fatte oggetto di preventiva “discovery”, ciò che ben potrà avvenire (come appunto nel caso di specie) nell’udienza fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato, mediante l’indicazione al Giudice delle integrazioni probatorie che reputi necessarie, integrazioni di cui sarà valutata l’effettiva necessità ai fini decisori secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 438, quinto comma e 441, quinto comma, c.p.p..

Nel merito, alla luce del complesso delle acquisizioni in atti, l’opposizione risulta infondata e l’accusa supportata da idonei elementi di prova.

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In data 31 gennaio 2010, verso le ore 3,55, personale della Stazione Cc di Perugia Fortebraccio procedeva al controllo, lungo la via Innamorati, dell’autovettura VW Polo targata RM5F5233 condotta dal proprietario Balucca Gianni.

Costui presentava i sintomi classici dell’ebbrezza alcolica (alito vinoso, eloquio incerto e occhi lucidi, come viene evidenziato nel verbale in atti), circostanza che indiceva gli operanti a richiedere l’ausilio del NORM per effettuare il test etilometrico.

Nel verbale n. 2018888 si legge che il Balucca, invitato a sottoporsi all’accertamento in questione, si rifiutava.

Candido Balucca, padre dell’imputato, ha riferito al difensore (cfr. verbale ex art. 391 bis c.p.p. prodotto in atti) di essere stato chiamato al telefono verso le ore 3.50 da suo figlio, il quale gli aveva rappresentato di essere stato fermato dai Carabinieri e di non aver ritrovato la carta di circolazione.

Si era quindi subito alzato da letto e, vestitosi, si era recato in via Innamorati, dove erano ancora ferme le auto dei Carabinieri e quella di Gianni. Uno dei militari, a sua richiesta, gli aveva detto che era probabile che il giovane stesse guidando in stato di ebbrezza e che lo stesso si era rifiutato di sottoporsi all’alcol-test.

In quel frangente, a suo dire, aveva sentito suo figlio discutere con l’altro carabiniere, chiedendo di essere portato in caserma per effettuare l’alcol-test e all’ospedale per un controllo, ed asserendo di aver bevuto soltanto una mezza birra.

Balucca Candido, perdurando la discussione, aveva chiesto al carabiniere quale fosse la scelta “migliore” tra il sottoporsi al test o il rifiutare di farlo. Il militare gli aveva risposto che era sicuramente preferibile aderire alla richiesta.

Solo allora, a seguito dell’intervento del genitore, Balucca Gianni aveva acconsentito a sottoporsi all’accertamento. A quel punto, però, il verbale era stato redatto e ritenuto dagli operanti non più modificabile.

Le circostanze riferite da Balucca Candido in ordine al comportamento tenuto dal figlio (il quale avrebbe non già “rifiutato” ma bensì “tardato a consentire” alla sottoposizione all’alcol-test) non vengono riportate nei verbali in atti. Ciò tuttavia, ad avviso di questo Giudice, non comporta alcuna censura di falso in ordine a detti verbali né alcuna necessità di escutere i verbalizzanti in merito al quanto riferito in sede di indagini difensive.

Infatti, in base al complesso delle emergenze probatorie, risulta che Balucca Gianni, al momento dell’arrivo sul posto del padre, stava già manifestando esplicitamente il suo rifiuto a sottoporsi all’accertamento, asserendo di voler andare in ospedale e di aver bevuto solo mezza birra. Solo più tardi avrebbe infine accertato di sottoporsi al test che, però, a quel punto, gli sarebbe stato negato con la motivazione relativa ai “verbali già scritti”.

Orbene, ritiene questo Giudice che - nella situazione rappresentata dal Balucca Candido - gli operanti abbiano correttamente ritenuto di non dar corso al test acolimetrico nei confronti dell’odierno imputato in quanto, essendo dato di comune esperienza quello relativo all’incidenza del trascorrere dal tempo sull’attendibilità del test in questione, l’accertamento non era più utilmente esperibile. In ogni caso, al momento dell’intervento del padre, il rifiuto da parte di Balucca Gianni era stato già espresso e il reato in contestazione già consumato (lo stesso Balucca Can- dido ha riferito che il figlio gli aveva telefonato solo per chiedergli dove fosse la carta di circolazione dell’auto e non anche per chiedergli consigli di altro genere).

Deve quindi essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità del Balucca in relazione al reato a lui ascritto.

La non particolare gravità del fatto, unitamente all’incensuratezza dell’imputato consente di concedere le circostanze attenuanti generiche.

Tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 133 c.p., stimasi equo determinare la pena in mesi quattro di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda (p.b. mesi nove di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi sei di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda ed ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito).

L’assenza di precedenti ostativi consente di concedere al Balucca la sospensione condizionale della pena.

Segue alla pronuncia la...

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