Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine813-823

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I

@CORTE DI APPELLO PENALE DI TRIESTE sez. I, 2 maggio 2008, n. 507. Pres. Trampus – Est. De Nicolo – Imp. X

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcooltest – Due misurazioni pari a 0,89 e 0,82 g/l – Fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) – Sussistenza

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora i risultati delle due rilevazioni effettuate con l’etilometro siano pari a 0,89 e 0,82 g/l, la fattispecie rientra nella disposizione più favorevole di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), c.s., in quanto l’articolo non indica espressamente il secondo valore decimale ed è pur sempre possibile un margine di errore dell’apparecchiatura. (nuovo c.s., art. 186) (1)

II

@TRIBUNALE PENALE DI MONZA 20 gennaio 2010. Est. Pastore – Imp. X

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcooltest – Due misurazioni pari a 0,89 g/l – Fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) – Sussistenza.

In tema di guida in stato di ebbrezza, qualora il risultato delle due rilevazioni effettuate con l’etilometro sia per entrambe pari a 0,89 g/l, per il principio del favor rei, il secondo decimale non deve essere tenuto conto e la fattispecie fatta ricadere nell’ipotesi sanzionata dall’art. 186, comma 2, lett. a), c.s., con conseguente possibilità di avanzare istanza di oblazione. (nuovo c.s., art. 186) (2)

    (1-2) Le sentenze in epigrafe sono in contrasto con quanto affermato da Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2010, Saccon, pubblicata in questa Rivista 2010, 383, secondo cui l’omessa indicazione della seconda cifra decimale del valore di alcolemia non deve essere intesa come la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più precisi forniti dalla strumentazione disponibile, negando alcuna valenza ai centesimi. L’approssimazione dei valori accertati con l’etilometro ai soli decimi, infatti, comporterebbe di fatto l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. a), b) e c). Pertanto, con riferimento alla lett. c), ad esempio, il valore da superiore a 1,5 g/l, verrebbe di fatto elevato a superiore a 1,6 g/l. In dottrina, v. L. BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris, ed. La Tribuna 2009, pp. 28 e ss.

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con sentenza in data 13 febbraio 2007 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Udine, in sede di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Tizio con riferimento al reato di guida in stato d’ebbrezza e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato, con la diminuente del rito, alla pena di giorni dieci di arresto ed euro 500 di ammenda, sostituendo la sanzione detentiva con la corrispondente ammenda di euro 380, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarando detta pena interamente condonata e disponendo la sospensione della patente di guida dell’imputato per mesi uno.

    Questa è in sintesi la ricostruzione del fatto cui è pervenuto il giudicante, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero:

    - verso le ore 3 del mattino del 26 febbraio 2005 l’imputato fu colto in stato di ebbrezza alcolica, presentando alito fortemente alcolico, occhi lucidi, loquacità ed euforia; fu sottoposto all’alcoltest ed evidenziò nelle due prove la concentrazione di 0,89 e di 0,82 g/l;

    - l’imputato inoltre ammise nell’immediatezza d’avere bevuto - asserzione utilizzabile in quanto resa in sede di spontanee dichiarazioni -;

    - l’eccezione di nullità dell’accertamento ex art. 114 disp. att. c.p.p. è infondata in fatto, risultando dagli atti che egli era stato informato sul diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, né incide negativamente il fatto che gli atti siano stati redatti in ufficio dopo circa tre ore; e comunque si tratterebbe di mera nullità relativa, non deducibile nel giudizio abbreviato;

    - donde l’affermazione di penale responsabilità e l’irrogazione di una pena non modestissima, data la pericolosità della sua condotta di guida, essendo stato egli fermato per avere effettuato a velocità sostenuta un sorpasso multiplo.

  2. Avverso tale sentenza ha interposto rituale appello l’imputato per il tramite dell’allora difensore fiduciario, formulando quattro motivi di doglianza.

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    Con il primo deduce anche in questa sede violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., osservando che dal verbale - redatto irritualmente ben tre ore dopo le operazioni -s’evince che Tizio, dopo essere stato fatto oggetto di un accertamento preliminare il quale aveva consentito di verificare il valore di 0,70 g/l, è stato prima sottoposto al duplice accertamento con etilometro, e solo successivamente informato in ordine al diritto di farsi assistere da un difensore; riportando giurisprudenza di merito in tal senso, sostiene che la p.g. aveva il convincimento di trovarsi dinanzi ad un reato già prima dell’accertamento con etilometro, e dunque avrebbe dovuto procedere all’adempimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. prima dell’effettuazione dei due test.

    Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 366 c.p.p., stante il mancato deposito dell’atto, il che integra nullità relativa, ritualmente eccepita.

    Con il terzo motivo chiede assoluzione perché il fatto non sussiste, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee per violazione dell’art. 63 c.p.p., dato che fin dall’inizio Tizio era parso ai verbalizzanti in stato d’ebbrezza, sicché la sua dichiarazione autoindiziante non può essere utilizzata, nemmeno in sede di giudizio abbreviato; con la conseguenza che i soli elementi validi sono costituiti dalle risultanze del verbale di contestazione, ove però si fa un riferimento assolutamente generico allo stato d’ebbrezza, il quale non può essere desunto da qualunque manifestazione riconducibile all’uso di bevande alcoliche.

    Con il quarto motivo deduce eccessività della pena.

    Conclude chiedendo assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ed in subordine rideterminazione della pena.

  3. Con motivi nuovi formati dal subentrato difensore fiduciario, l’appellante formula richiesta di oblazione in forza dello jus superveniens, sulla base di tre osservazioni: il tasso alcolemico contestato non supera l’attuale limite normativo della fattispecie punita con la sola ammenda, non essendo rilevante il secondo decimale; si deve tenere conto del fatto che l’imputato ha subito tre distinti test, il cui valore medio è quello di 0,795; gli apparecchi per l’alcoltest non garantiscono con certezza assoluta il computo esatto del tasso alcolemico.

    Pertanto chiede d’essere rimesso in termini per accedere all’ oblazione, ed all’esito d’essere prosciolto per tale causa.

  4. All’udienza del 2 aprile 2008, procedutosi nella contumacia dell’imputato, la Corte ha preliminarmente ammesso l’istante all’ oblazione, rinviando per acquisire la prova del pagamento all’udienza del 21 aprile 2008.

    A tale udienza, nella già dichiarata contumacia dell’imputato, acquisita la prova dell’intervenuta oblazione, il Procuratore Generale ha concluso chiedendo declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per oblazione ed il difensore dell’imputato ha concluso in conformità.

  5. Ritiene la Corte che debbano essere accolte le conformi conclusioni delle parti.

    Il Collegio premette che:

    - vanno applicate retroattivamente le più favorevoli disposizioni di cui alla lett. a) del novellato art. 186, comma 2, c.d.s., nella parte in cui prevedono la sola pena dell’ammenda qualora il tasso alcolemico superi 0,5 g/l ma non superi 0,8;

    - in applicazione del principio per cui deve essere prescelta, fra due opzioni possibili, la soluzione più favorevole all’imputato, appare ragionevole ascrivere il caso concreto - ove viene in considerazione un tasso alcolemico pari a 0,89 g/l nella prima prova ed a 0,82 g/l nella seconda -alla prima fascia sanzionatoria, e cioè appunto a quella che prevede la pena della sola ammenda: e ciò da un lato perché il testo di legge non indica espressamente il secondo decimale, sicché non è impossibile supporre che la seconda fascia sanzionatoria venga in considerazione solo a partire dal tasso alcolemico di 0,9 g/l, e non a partire da quello di 0,81 g/l; e dall’altro perché un minimo margine d’imprecisione nella rilevazione o nell’accertamento quantitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchio appare pur sempre possibile;

    - dunque è stata ragionevole la decisione di ammettere l’istante all’oblazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., norma certamente applicabile al giudizio d’appello.

    Pertanto la Corte, verificato il regolare pagamento della somma di legge, deve dichiarare l’estinzione del reato per cui è processo con la formula di cui al dispositivo.

  6. Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 129, comma 2, c.p.p., non sussistono elementi di fatto o di diritto che possano condurre a decisione di merito più favorevole, sulla base delle corrette argomentazioni del primo Giudice, che qui a questi fini si recepiscono.

    Va ancora opportunamente precisato che dalla disamina degli atti non s’evidenziano vizi di nullità assoluta o d’inutilizzabilità, potenzialmente rilevabili anche ex officio, i quali, ove sussistenti, precluderebbero la pronuncia definitoria del processo; e ciò vale:

    - sia sotto il profilo dell’addotta mancata informazione all’imputato della facoltà di farsi assistere dal difensore, doglianza che è insussistente in concreto (come rileva il primo Giudice) e che comunque è stata dedotta tardivamente (cfr. per tali aspetti Cass., sez. I, n. 24733, 21 maggio 2004 ud. - dep. 31 maggio 2004 - RV 228509; Cass., sez. III, n. 9630, 25 ottobre 2005 c.c. - dep. 21 marzo 2006 - RV 234041; e Cass., sez. IV, n. 42715, 25 settembre 2003 c.c. -dep. 7 novembre 2003 - RV 227303);

    - sia sotto il profilo dell’addotta violazione dell’ art. 366...

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