Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine601-609

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@CORTE DI APPELLO PENALE DI PALERMO sez. IV, 29 gennaio 2010. Pres. Luzio – Est. Di Marco – Imp. V.

Applicazione della pena su richiesta delle parti – Giudizio abbreviato – Giudizio abbreviato condizionato – Contestazione suppletiva – Omessa notifica al contumace del verbale d’udienza – Nullità della sentenza di primo grado – Ragioni.

È affetta da nullità intermedia per contrasto con l’art. 178, lett. c), c.p.p. la sentenza di primo grado del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato condizionato, qualora il P.M. modifichi l’imputazione contestando ulteriori condotte legate dal vincolo della continuazione rispetto a quelle già oggetto di giudizio ed il giudice ometta la notifica del verbale d’udienza all’imputato contumace. Ciò poiché la norma di riferimento è quella costituzionalmente orientata di cui all’art. 441 bis c.p.p. e non già quella dettata dall’art. 423 c.p.p. dettata soltanto quale discrimine indicativo delle procedure da seguire in caso di nuove contestazioni. (c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 423; c.p.p., art. 441 bis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Omissis)

È fondato il primo motivo di gravame con il quale l’appellante ha eccepito la nullità della ordinanza emessa dal G.U.P. il 4 dicembre 2008 e conseguentemente della sentenza impugnata.

Per una migliore comprensione è opportuno riassumere brevemente in questa sede i diversi momenti che hanno segnato l’evolversi del procedimento di primo grado e l’emissione da parte del G.U.P. delle ordinanze impugnate.

In particolare, risulta dalla documentazione in atti che le indagini a carico dell’imputato V. avevano tratto origine dalla denuncia presentata al Commissariato P.S. di Sciacca dalla figlia minore V.L. la sera del 27 dicembre 2007 (dichiarazioni in seguito sostanzialmente confermate dalla ragazza al P.M.), ed erano proseguite mediante la sottoposizione a intercettazione delle utenze telefoniche in uso all’imputato e dei colloqui intercorsi tra la minore parte offesa (ospite dell’Istituto omissis dove la ragazza era stata accompagnata dalla Polizia su disposizione del Tribunale dei minori la sera della denuncia) e la madre L.M.S., oltre che mediante l’espletamento di una consulenza tecnica affidata dal Pubblico Ministero alla psicologa dr.ssa A.S..

All’esito, accogliendo la richiesta del P.M., il V. veniva tratto a giudizio immediato dinanzi al Tribunale di Sciacca.

Il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, aveva chiesto che il processo venisse definito con le forme del giudizio abbreviato, condizionato all’esame della persona offesa e tale richiesta era stata accolta dal Giudice con ordinanza del 27 giugno 2008.

Il 25 luglio 2008 si era proceduto, quindi, nel contraddittorio delle parti, all’esame della minore V.L. e alla successiva udienza del 13 novembre 2008, assente l’imputato, già contumace, il P.M. aveva proceduto alla contestazione di nuove condotte di reato riferite per la prima volta dalla ragazza nel corso della precedente udienza.

Accolta la richiesta di concessione di un termine avanzata dalla difesa al fine di consultarsi con il proprio assistito sulle strategie processuali conseguenti alla modifica della originaria contestazione, alla successiva udienza del 4 dicembre 2008 il difensore aveva chiesto notificarsi la nuova contestazione all’imputato per consentire allo stesso di effettuare “la scelta prevista dall’art. 441 bis c.p.p.”, e di rilasciare una nuova procura speciale. Su tali richieste il G.U.P. aveva deciso negativamente con la prima delle ordinanze oggi impugnate, rilevando una ipotesi di connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p. ostativa alla notifica della contestazione all’imputato assente ed il conseguente obbligo di notificare la medesima richiesta al solo difensore quale rappresentante l’imputato, in conformità al disposto di cui all’art. 423, comma 1, seconda parte c.p.p..

A giudizio della Corte la soluzione adottata dal primo giudice, poggiante su una interpretazione letterale della norma, non appare condivisibile ed anzi si pone come dato sintomatico della violazione del diritto di difesa ex art. 178, lett. c), con conseguente nullità della ordinanza e di riflesso della sentenza che ne è derivata.

Va, al riguardo, ricordato che, nel caso in esame, versandosi in tema di giudizio abbreviato c.d. “condizionato”, la norma di riferimento è esclusivamente quella delineata dall’art. 438, comma 5, c.p.p. il quale fa salva ( a differenza di quanto accade laddove si versi in tema di giudizio abbreviato c.d. “ordinario” disciplinato dall’art. 441 c.p.p., comma 1) l’applicabilità dell’art. 423 c.p.p. , esclusa, invece, dal ricordato art. 441, comma 1) che consente al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni.

Le regole procedurali previste dalla norma suddetta divergono poi in relazione al tipo di nuova contestazione mossa dal Pubblico Ministero, nel senso che in caso di contestazione di un fatto nuovo non enunciato nella originaria richiesta di rinvio a giudizio sarà anzitutto il giudicePage 602 a dover consentire, autorizzandola, la nuova contestazione e sarà anche necessario interpellare l’imputato (presente o assente che sia) perché possa esprimere il consenso (in termini Cass. sez. IV, 6 giugno 2007, n. 27777), rimanendo esclusa la...

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