Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine467-471

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@TRIBUNALE PENALE DI TORINO sez. sorv., ord. 20 aprile 2010. Pres. Vignera – Est. Vignera – Ric. F. G.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) – Misure alternative alla detenzione in genere – Istanza – Dichiarazione di rigetto o inammissibilità – Riproposizione dell’istanza – Competenza per territorio

Una volta rigettata o dichiarata inammissibile l’istanza di misura alternativa alla detenzione presentata a seguito di sospensione dell’esecuzione, non ha più ragion d’essere la competenza speciale del tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del P.M. preposto all’esecuzione, di guisa che la nuova istanza eventualmente riproposta dall’interessato (sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima diversamente motivata) rientra nella competenza del tribunale di sorveglianza individuato in base alle regole generali di cui all’art. 677 c.p.p. (c.p.p., art. 656; c.p.p., art. 677) (1)

    (1) Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2009, n. 24106, Omoregbee, in Riv. pen. 2009, 553.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. – F. G. deve espiare una pena di anni 1, mesi 6 di reclusione per bancarotta fraudolenta ed altri reati fallimentari commessi nel novembre 2006.

    Oltre alla condanna in esecuzione, il F. ha un precedente per detenzione illecita di stupefacente commessa nel 2000.

    Emesso decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., il difensore aveva chiesto ex art. 656, comma 6, c.p.p. l’affidamento in prova al servizio sociale del condannato, il quale in epoca successiva alla condanna in esecuzione avrebbe sempre lavorato come giardiniere alle dipendenze di cooperative sociali e avrebbe svolto una (non meglio precisata) attività di volontariato.

    Il 4 novembre 2009 questo Tribunale aveva rigettato l’istanza perché dalla relazione dell’UEPE di Roma si desumeva che il soggetto stava per perdere il lavoro, versava in condizioni economiche assai difficili, non aveva a Roma “veri” sostegni affettivi e coltivava progetti di vita futura evanescenti, contraddittori ed incerti: in questa situazione assolutamente equivoca, la concessione al F. di un affidamento in prova al servizio sociale (per consentirgli di svolgere … non si sa cosa!) o di una detenzione domiciliare veniva considerata un “salto nel buio”.

    Il 4 dicembre 2009, nelle more della notifica della suindicata ordinanza, il F. riproponeva l’istanza ex art. 656, comma 6, c.p.p., deducendo che nel frattempo era stato assunto a tempo indeterminato dalla Cooperativa “Il Trattore”, presso la quale sino ad allora aveva lavorato con contratto a tempo determinato.

    Al momento della presentazione di quest’ultima domanda il F. risiedeva di fatto in Roma, come risulta chiaramente dagli atti del procedimento conclusosi con la superiore ordinanza del 4 novembre 2009 (ed in particolare dalla relazione dell’UEPE di Roma) e dalla stessa istanza del condannato.

    Nelle more, infine, il predetto è stato tradotto presso la Casa di reclusione “Rebibbia” di Roma.

  2. – Il presente procedimento deve essere definito con una pronuncia declinatoria di competenza.

    Invero:

    1. come detto sopra, al momento della presentazione dell’odierna istanza il F. risiedeva a Roma;

    2. competente a provvedere sull’istanza medesima, pertanto, è il Tribunale di Sorveglianza di Roma in virtù della regola generale ex art. 677, comma 2, prima parte, c.p.p.;

    3. non può operare nella fattispecie la norma speciale ex art. 656, comma 6, c.p.p., atteso che essa è strettamente correlata alla fruizione del beneficio della sospensione della pena detentiva previsto dall’art. 656, comma 5, c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. I, 23 settembre 2008, n. 38171: “La competenza all’applicazione delle misure alternative alla detenzione in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena ai sensi dell’art. 656, comma quinto, c.p.p., appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l’ufficio del P.M. preposto all’esecuzione, in quanto la regola fissata dalla predetta norma è speciale rispetto al principio generale di cui all’art. 677 stesso codice”);

    4. al momento del deposito dell’istanza in parola, invece, il F. non aveva più il diritto di fruire di codesto beneficio in conseguenza della suindicata pronuncia di rigetto in data 4 novembre 2009 [arg. ex artt. 656, comma l’art. 656, comma 8, c.p.p. (“… qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione”) e 656, comma 7, c.p.p. (“La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata …”)];

    P.Q.M.

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    declina la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di Sorveglianza di Roma e dispone la trasmissione degli atti a quest’ultimo.

    @TRIBUNALE PENALE DI MONZA 26 febbraio 2010, n. 395. Pres. Pastore – Est. Pastore – Imp. S.S.

    Giudizio penale di primo grado – Dibattimento – Lettura di atti, documenti, deposizioni – Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non ripetibili – Criteri di valutazione dell’impossibilità – Imprevedibilità – Fattispecie

    Condizione essenziale per la legittima lettura, ex art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da persone informate dei fatti è che la loro impossibilità di ripetizione sia dovuta a fatti o...

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