Merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine643-647

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@TRIBUNALE PENALE DI MONZA 8 ottobre 2009, n. 561. Est. Tranquillo – Imp. L.C.N.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Alcooltest – Assunzione prolungata di farmaco – Alterazione del risultato – Insussistenza del reato

Non sussiste il reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s., qualora il risultato dell’alcooltest abbia rilevato una percentuale di alcool oltre i limiti consentiti a causa dell’assunzione prolungata di un farmaco (nella specie Listerine) e, comunque, non si siano evidenziati, al momento della contestazione, gli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza. (nuovo c.s., art. 186) (1)

    (1) Sentenza breve ma interessante. Utili ragguagli in tema di assunzione di farmaci contenenti alcool e di interazione di quest’ultimo con i farmaci si trovano in L. bENINI, G.A. DI bIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, collana Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009, pp. 24 e ss.. Nel volumetto viene richiamata la sentenza Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2004, in questa Rivista 2006, 279, secondo la quale: «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori». Nella fattispecie la difesa dell’imputato aveva fornito in atti la prescrizione del farmaco “Listerine”, da assumersi tre volte al giorno a causa di una gengivite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Opposizione a decreto penale n. 453/09 emesso da questo ufficio, per l’effetto revocato. C.L. (libero, presente) ha chiesto procedersi con rito abbreviato condizionato all’audizione di un consulente, e in subordine non condizionato, quest’ultimo ammesso dal giudice.

La tesi difensiva si basa sul fatto che in atti risulta una prescrizione del farmaco “Listerine” in data 2 aprile 2008 nei confronti dell’imputato (tenuto a un’assunzione tre volte al giorno in ragione di una gengivite). Il fatto è del 9 aprile 2008. Vi è in atti consulenza tecnica a firma dott. Michele Mariano, comprovata da una sorta di esperimento giudiziario fatto in casa (nello studio dello stesso avvocato difensore), ovviamente non tale ai sensi del codice di procedura; è emerso che la presenza di vapori di alcol conseguenti all’assunzione del farmaco possono condurre ad alterazioni del risultato dell’alcoltEst. Nel concreto poi la circostanza dell’assunzione del Listerine è stata portata a conoscenza dell’autorità (ricorso al giudice di Pace) non immediatamente al momento della contestazione, perché in tale fase l’indagato non era a conoscenza della circostanza che il suddetto medicinale contenesse una percentuale di alcol.

Per quanto sia dubbio che l’imputato abbia assunto il farmaco verso le 4 del mattino, è altresì verosimile, nel senso che può integrare un ragionevole dubbio, che precedenti, plurime assunzioni possano avere avuto effetti anche a distanza di tempo; del resto, si consideri poi che il verbale di contestazione non evidenzia gli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza; è vero che c’è un richiamo in tale senso nell’annotazione dell’attività d’indagine, ma il punto non è specificato, ossia non è stato indicato in concreto quali fossero i suddetti sintomi, il che è oggettivamente anomalo; l’impressione quindi è che il richiamo suddetto integri una clausola di stile pressoché naturalmente presenti in tale atto. In conclusione, occorre quantomeno riconoscere il ragionevole dubbio. (Omissis)

@GIUDICE DI PACE CIVILE DI COPPARO 17 marzo 2010, n. 943. Est. Falghera – Ric. Stella (Avv. Modena) c. Comune di Jolanda di Savoia

Velocità – Limiti fissi – Deroga ex art. 142, comma 2, c.s. – Condizioni – Insussistenza – Conseguenze – Disapplicazione dell’ordinanza impositiva di tali limiti

Va disapplicata, ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, l’ordinanza di imposizione di un limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 142, comma primo, c.s. su tratto di strada avente caratteristiche extraurbane, qualora tale imposizione esuli da qualsiasi riferimento ai paradigmi contenuti nel predetto art. 142, comma primo, c.s. in ordine alle esigenze di sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana. (Nella fattispecie il limite di velocità era stato abbassato da 90 Km/h a 70 Km/h con la seguente motivazione: «per non creare confusione per gli utenti della strada»). (nuovo c.s., art. 142; l. 20 marzo 1865, n. 2248) (1)

    (1) Con riferimento al sindacato attribuito al giudice ordinario sugli atti posti in essere dalla P.A., in tema di verbale di contestazione di eccesso di velocità, v. Cass. civ. 2 agosto 2005, n. 16143, in questa Rivista 2006, 982 secondo cui il provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedottoPage 644 in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione ordinaria la sostituzione delle valutazioni dell’amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità.Sul punto si veda anche la sentenza del Giudice di pace di Tortona 8 novembre 2007, ivi 2008, 347, secondo cui il giudice ordinario può disapplicare l’ordinanza (nella fattispecie della Provincia) con la quale vengono fissati i limiti di velocità (nella specie tratto di strada con limite 50 km/h poi elevato a 70 km/h dall’ente proprietario) qualora sia illegittima per eccesso di potere. Nel...

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