DECRETO 3 luglio 2003 - Tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, ed in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'; Esaminati i lavori conclusivi della commissione incaricata di predisporre una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita', istituita con decreto del Ministro della salute del 9 luglio 2002 ed integrata nella composizione con decreti del Ministro della salute del 6 agosto 2002 e del 16 maggio 2003; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla approvazione della tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'; Decreta

Art. 1.

  1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono approvate la tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e le relative note introduttive, concernenti i criteri applicativi della stessa. I criteri applicativi sono riportati nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante; la tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e' riportata nell'allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2003 Il Ministro della salute Sirchia

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro delle attivita' produttive Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 279

Allegato I CRITERI APPLICATIVI La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell'art. 5, definisce il ´danno biologicoª, come ´la lesione alla integrita' psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legaleª, precisando che ´il danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiatoª.

Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, la legge stabilisce che debba essere predisposta una ´specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invaliditaª.

Scopo dunque della tabella e' quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell'ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilita' civile auto, vi sia la necessita' di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrita' psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un...

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