DECRETO 18 settembre 1998, n. 359 - Regolamento recante le modalita' e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalita' di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, con il quale e' stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10; Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 162/98, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 14 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5046 del 17 settembre 1998);

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1.

Partecipazione alle commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

Art. 2.

Modalita' e termini dell'affidamento delle materie ai membri esterni

1. Le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.

2. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.

3. L'affidamento delle altre materie ai membri interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.

Art. 3.

Nomina e formazione delle commissioni

1. Le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Ogni commissione e' composta da un presidente esterno all'istituto e da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.

3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.

4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.

Art. 4.

Procedure generali di nomina

1. I componenti le commissioni degli esami di Stato sono nominati: a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7; b) all'interno di ogni fase territoriale, in base ai criteri di cui agli articoli 5 e 6; c) in base alle preferenze di cui all'articolo 9.

2. Per indirizzi particolari di studio si osservano le modalita' e i criteri di nomina indicati nell'articolo 8.

3. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti agli articoli 12 e 14.

4. I presidenti e i membri esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nelrispetto dell'ordine procedimentale indicato al comma 1. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Art. 5.

Criteri di nomina dei presidenti

1. I presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza: a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i rettori dei convitti nazionali e le direttrici degli educandati femminili; b) capi di istituto delle scuole medie statali in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori; c) professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; d) ricercatori universitari confermati; e) capi di istituto e docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni; f) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto nelle scuole secondarie superiori; g) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di capo d'istituto nelle scuole d'istruzione secondaria superiore; h) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di collaboratore del capo d'istituto nelle scuole di istruzione secondaria superiore; i) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo; l) docenti delle accademie di belle arti con almeno 10 anni di servizio di ruolo.

2. Nel rispetto dei criteri di precedenza di cui al primo comma, le nomine vengono effettuate: a) per i capi d'istituto e i docenti, prioritariamente, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante; b) per i professori e i ricercatori universitari, su commissioni d'esame comprendenti indirizzi dell'ordine o degli ordini scolastici coerenti con l'attivita' svolta.

Art. 6.

Criteri di nomina dei membri esterni

1. I membri esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza: a) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; b) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; c) tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attivita' didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore e delle accademie di belle arti che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali.

2. I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.

3. In caso di necessita', si prescinde dal requisito dell'abilitazione, tenendo conto, comunque, del diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

4. In considerazione della specificita' dei relativi percorsi formativi, nelle commissioni d'esame presso gli istituti professionali, tecnici e artistici, uno o piu' membri esterni possono essere nominati tra esperti del corrispondente settore compresi in elenchi forniti dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria, da istituzioni pubbliche.

5. Nel rispetto dei criteri di precedenza indicati al primo comma, le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine: a) su commissioni comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene l'istituto sede di servizio dell'aspirante: 1) per la stessa materia d'insegnamento; 2) per la classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento; 3) per l'area disciplinare in cui e' compresa la materia d'insegnamento; b) commissioni comprendenti indirizzi di altro ordine scolastico, prima per la classe di concorso e, poi, per l'area disciplinare in cui e' compresa la materia d'insegnamento.

Art. 7.

Fasi territoriali di nomina

1. Le nomine dei presidenti sono effettuate seguendo le sottoelencate fasi territoriali: a) nei comuni della regione di abituale dimora e di servizio, nell'ordine di preferenza espressa; b) d'ufficio, nei comuni della regione di abituale dimora o di servizio, ove non sia stata possibile la nomina sulle preferenze; c) d'ufficio, nelle sedi residue a livello nazionale.

2. Relativamente alla fase di cui al comma 1, lettera b), l'ordine di assegnazione e' quello di cui alla tabella di vicinanza, utilizzata per i trasferimenti del...

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