LEGGE 11 agosto 2003, n. 234 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
-
L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni, e' aumentato di 120 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003.
-
Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.
-
Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n.656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n.342.
-
Per le finalita' di cui al comma 1, la spesa e' valutata in 11.545.600 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
-
Per le finalita' di cui al comma 2, la spesa e' valutata in 12.554.123 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
-
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge n.468 del 1978.
-
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 24.099.723 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 19.692.502 euro per l'anno 2003 e a 10.329.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.407.221 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; quanto a 1.820.516 euro annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita'...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA