DECRETO 31 marzo 2008 - Disposizioni in materia di trapianti di organi effettuati all''estero, ai sensi dell''articolo 20 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 3, quinto comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che prevede la determinazione, con apposito decreto del Ministro della sanita', dei criteri di fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273, come modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1993, che determina i criteri per la fruizione di prestazioni sanitarie in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero, allorche' le relative prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione non possano essere erogate adeguatamente o tempestivamente dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

Visti il Regolamento CEE del 14 giugno 1971, n. 1408, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i) in cui e' previsto il trasferimento per cure in uno Stato membro dell'Unione europea, e le analoghe disposizioni previste dai vigenti accordi internazionali, che disciplinano l'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime di reciprocita';

Visti i decreti del Ministro della sanita' 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1990, n. 27, e 30 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1991, n. 214, che identificano le classi di patologia e le prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, ove si precisa che le voci di trapianto dei succitati decreti ministeriali devono intendersi riferite ad organi prelevati da cadavere;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», con particolare riguardo per il suo art. 20, in materia di trapianti all'estero, il cui comma 1 prevede che le spese di iscrizione in organizzazioni di trapianto estere e le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente al trapianto di organi e solo se la persona e' stata iscritta nella lista di attesa per un periodo di tempo superiore allo standard definito con decreto del Ministro della sanita' per ciascuna tipologia di trapianto, e secondo le modalita' definite con il medesimo decreto;

Visto l'art. 20, comma 2 della stessa legge n. 91 del 1999, ove e' previsto che le spese di trapianto sono a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo i criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti;

Visto l'art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, che prevede l'istituzione di un Centro regionale per i trapianti nell'ambito di ogni singola regione o in associazione tra piu' regioni;

Considerato che il particolare settore dei trapianti di organo implica il riconoscimento delle funzioni di Centro di riferimento, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, ai Centri regionali trapianti, i quali, a loro volta, possono utilizzare le competenze specialistiche presenti nel territorio al fine di una tempestiva verifica dei presupposti per l'iscrizione e il ricovero in centri esteri di altissima specializzazione in regime di assistenza sanitaria diretta ed indiretta;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, in base alle indicazioni applicative di cui alla Circolare del Ministero della sanita' n. 5 del 24 marzo 2000, estende l'assistenza sanitaria all'estero ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi titolo all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di Linee-guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 31 gennaio 2002, con particolare riguardo per il suo capitolo 3, ove e' definita la composizione e la gestione delle liste di attesa;

Viste le indicazioni tecniche espresse dal Consiglio superiore di sanita' - Sezione II nella seduta del 28 marzo 2001, riguardo alle norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attivita' di trapianto di fegato da vivente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002, recante approvazione delle «Linee-guida sui criteri di priorita' per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi di attesa»;

Visto l'accordo Stato-regioni dell'11 luglio 2002 sul «Documento di indicazioni per l'attuazione del punto a) dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2002» relativo a «Modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa»;

Vista la relazione approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 3 febbraio 2005, sull'individuazione della metodologia nazionale dei tempi di attesa, elaborata dal «Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria» ;

Vista l'intesa tra Stato, regioni e province autonome del 23 marzo 2005, laddove si prevedono, tra l'altro, adeguate iniziative, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire l'esecuzione presso gli ospedali pubblici di accertamenti diagnostici...

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