Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.

Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatori il prof. Giuseppe Santaniello e il dott. Mauro Paissan;

Premesso.

  1. Finalita' del provvedimento.

    Le iniziative di propaganda elettorale intraprese da partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica (art. 49 Cost.) che deve pero' rispettare i diritti e le liberta' fondamentali delle persone cui si riferiscono le informazioni utilizzate.

    Con l'approssimarsi di una tornata di consultazioni elettorali, l'Autorita' ritiene necessario richiamare l'attenzione sulle garanzie vigenti dopo l'entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali che ha sostituito la legge n. 675/1996 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e fornire in particolare indicazioni sull'informativa alle persone interessate.

    A tal fine, verranno segnalati in questo provvedimento i casi in cui si possono utilizzare dati personali a fini di propaganda informando gli interessati, ma senza richiedere il loro consenso, e i casi in cui al contrario il consenso e' necessario. Saranno poi evidenziati i diritti degli interessati di conoscere le modalita' di utilizzazione dei dati che li riguardano e di far interrompere l'attivita' di propaganda nei propri confronti.

  2. Dati tratti da registri o elenchi pubblici.

    1. Quando si puo' prescindere dal consenso.

      E' possibile utilizzare dati personali senza il consenso degli interessati per la propaganda elettorale solo se i dati sono estratti da fonti «pubbliche» nel senso proprio del termine, ovvero conoscibili da chiunque senza limitazioni.

      Questa ipotesi ricorre quando si utilizzano registri, elenchi, atti o documenti che sono detenuti da un soggetto pubblico, e al tempo stesso sono liberamente accessibili - senza discriminazioni - in base ad un'espressa disposizione di legge o di regolamento.

      Se non ricorre questa condizione, l'amministrazione o l'ente pubblico che detiene i dati non puo' permetterne l'utilizzo a partiti, forze politiche o candidati, dovendo utilizzarli solo per svolgere funzioni istituzionali e osservando i presupposti e i limiti stabiliti, caso per caso, da norme generali o speciali contenute anche nel Codice (art. 18, commi 2 e 3, decreto legislativo citato), che a volte rendono i dati «pubblici» solo per permetterne l'uso

      per alcune finalita'.

      Possono essere ad esempio utilizzate per la propaganda elettorale

    2. le c.d. liste elettorali (ovvero, le liste degli aventi diritto al voto detenute presso i comuni), le quali «possono essere rilasciate in copia per finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ... o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso» (art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003); b) gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali (art.

      61, comma 2, decreto legislativo n. 196/2003), e i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio; c) altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo. Sebbene sia opportuno al riguardo un chiarimento normativo, risultano utilizzabili a fini di propaganda le seguenti fonti

      l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero per le elezioni del Parlamento europeo (formato sulla base dei dati contenuti nelle liste elettorali e trasmesso agli uffici consolari

      art. 4, commi 1 e 5, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con legge 3 agosto 1994, n. 483); le c.d. liste aggiunte dei cittadini elettori di uno Stato membro dell'Unione europea (istituite a livello comunale anche in riferimento ai dieci Paesi che vi faranno parte dal 1° maggio 2004), residenti in Italia e che intendano ivi esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo (decreto legislativo n.

      197/1996; circolare del Ministero dell'interno 30 dicembre 2003, n.

      134, nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5; v. anche Com.

      della Commissione europea COM (2003) 174 def. dell'8 aprile 2003); l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, realizzato unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari (art. 5, legge 27 dicembre 2001, n.

      459); l'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero aventi diritto al voto per l'elezione del Comitato degli italiani all'estero (Comites), reso pubblico con modalita' definite con un regolamento (articoli 13 e 26, legge 23 ottobre 2003, n. 286; art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104).

      Va comunque segnalato a chi utilizza fonti «pubbliche» la necessita' di porre attenzione

      alle modalita' prescritte in alcuni casi per accedere ai dati (ad esempio, per identificare il soggetto che ne ottiene copia); alla circostanza che i dati siano accessibili al pubblico solo per finalita' specifiche. Non possono ad esempio ritenersi utilizzabili a fini di propaganda le informazioni sugli studenti ricavabili dalla pubblicazione degli esiti di attivita' scolastiche, oppure gli elenchi di immigrati o affetti da determinate malattie o di beneficiari di provvidenze economiche concesse da amministrazioni comunali a portatori di handicap, invalidi e indigenti, le graduatorie per il ricovero in istituti di sostegno o in case di cura, le liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli elenchi dei beneficiari di parcheggi riservati a persone con...

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