DECRETO 21 marzo 2012 - Riconoscimento, alla sig.ra Mateita Profir, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all''esercizio in Italia della professione di acconciatore. (12A03895)

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Mateita Profir, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificato di qualifica professionale per parrucchiere, conseguito dopo un corso di 720 ore presso la Sc. Christine Valmy S.r.l. di Bucarest (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento a scelta della richiedente, poiche' il corso di formazione ha avuto una «durata troppo breve per consentire l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita';

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Benessere;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 20093 del 30 gennaio 2012 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa, con facolta' di scelta per la richiedente;

Verificato che la richiedente, pur avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative ed ha...

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