Aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente .

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2005 Aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente

´Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive

nei prodotti destinati all'alimentazioneª.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n.

441; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza; Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 ´Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazioneª (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 dei 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 30 del 7 febbraio 2005) e dal decreto dei Minstro della salute 4 marzo 2005 (in corso di registrazione presso la Corte dei Conti); Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 221 del 23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visti i decreti dirigenziali emanati dal 1∞ giugno 2004 al 31 marzo 2005, con i quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti gia' registrati, nei quali sono stati definiti inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli intervalli di sicurezza nazionali; Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione europea del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE e i successivi decreti dirigenziali con i quali...

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