Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine685-689

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Domanda riconvenzionale

Qualora in un giudizio di impugnazione di delibera condominiale in materia di ripartizione di spese venga dal condomino dedotta la nullità della deliberazione per inosservanza delle tabelle annesse al regolamento condominiale e il condomino convenuto chieda in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità di una diversa tabella giustificativa del riporto, la domanda riconvenzionale assume carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sull'azione di impugnazione della delibera, con la conseguenza che correttamente il giudice d'appello, avanti al quale la sentenza di primo grado che abbia deciso senza ordinare l'integrazione del contraddittorio sulla riconvenzionale nei confronti di tutti i condomini, dichiara la nullità dell'intera sentenza e dispone la rimessione al primo giudice, non potendosi sostenere - in ragione del suddetto nesso di pregiudizialità - che la rimessione avrebbe dovuto riguardare solo la causa riconvenzionale.

    Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2005, n. 3019, Di Bartolomei c. Cond. Via Del Casaletto 673 Roma ed altri. (C.c., art. 1136; c.c., art. 1137; c.p.c., art. 39; c.p.c., art. 40). [RV581101]


@Avviamento commerciale - Indennità - Contatti diretti con il pubblico - Immobile attiguo

In tema di locazione di immobili non abitativi, l'indennità per la perdita dell'avviamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 legge n. 392 del 1978, spetta solo in caso di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nel senso che la destinazione dell'immobile all'attività commerciale, oltre che conforme all'uso contrattuale fisssato, deve essere primaria e non marginale, tale cioè da caratterizzare il bene locato, con la conseguenza che la suddetta indennità non spetta qualora quest'ultimo, pur attiguo ad altro in cui si svolge un'attività che comporta contatti con il pubblico, non presenti l'identico requisito in ragione della sua autonomia strutturale rispetto al secondo e, a maggiore ragione, nell'ipotesi in cui in esso si eserciti attività commerciale implicante contatti diretti con il pubblico senza le prescritte autorizzazioni, dovendosi negare tutela giuridica a chi versi in situazione illecita.

    Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2005, n. 10187, Dal Torrione srl c. Cofima spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV581417]


@Azienda - Affitto - Controversie - Competenza territoriale

Tra le controversie attribuite dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile sono comprese le controversie in materia di affitto di azienda, (tra le quali rientra la controversia instaurata, come nella specie, per far dichiarare l'opponibilità, all'aggiudicatario di un immobile destinato ad albergo, del contratto d'affitto di azienda stipulato tra il proprietario originario ed un precedente dante causa dell'attuale affittuario, con l'accertamento del diritto di quest'ultimo a corrispondere al nuovo proprietario una parte del canone corrispondente alle obbligazioni residue tra le parti originarie del contratto).

    Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2005, n. 4873, Blue White Hoter srl c. Hotel Sporting srl ed altri. (C.p.c., art. 21; c.p.c., art. 447 bis). [RV580743]


@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Amministratore - Facoltà di agire

In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato passivo ai sensi dell'art. 1113, secondo comma, c.c. non incontra limiti e sussiste, anche in ordine all'interposizione d'ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario, in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condomino (trovando un tanto ragione nell'esigenza di facilitare l'evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini) in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale, tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condomini. Ne consegue che, in presenza di domanda di condanna all'eliminazione d'opere (nel caso, varco nel muro di cinta condominiale aperto per consentire ai condomini l'esercizio del passaggio sulla strada di proprietà dei confinanti), ai fini della pregiudiziale decisione concernente la negatoria servitutis non è necessaria l'integrazione del contraddittorio, dalla legge non richiesta per tale tipo di pronunzia, che bene è pertanto resa nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, dovendo in tal caso essere essa intesa quale utilitas afferente all'intero edificio condominiale e non già alle singole proprietà esclusive dei condomini. Ne consegue altresì che, poiché l'esistenza di un organo rappresentativo unitario dell'ente, quale l'amministratore, non priva i singoli condomini della facoltà di agire in giudizio a difesa dei diritti esclusivi e connessi inerenti l'edificio condominiale, ciascun condomino è d'altro canto legittimato ad impugnare personalmente, anche mediante ricorso per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale. (In applicazione dei suindicati principi, nel cassare la sentenza della corte di merito che, in presenza d'impugnazione della sola pronunzia sulla negatoria servitutis e a prescindere quindi dal merito, aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, la Corte Cass. ha affermato che la partecipazione di questi ultimi, concorrente con quella dell'amministratore, si rende semmai necessaria nella diversa ipotesi di pronunzia emessa sia sulla questione pregiudiziale d'accertamento dell'inesistenza della servitù evocata con la proposizione della negatoria servitutis - che sul merito - domanda di rimozione dell'opera sulla cosa comunePage 686 integrante la servitù, in presenza di proposizione congiunta di entrambe le questioni).

    Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2005, n. 9206, Florio c. Antenucci. (C.p.c., art. 100; c.c., art. 1113). [RV581097]


@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Controversie relative alla gestione di un servizio comune - Legittimazione esclusiva all'amministratore

Nel condominio d'edifici, il principio, secondo cui l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all'amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo esclude...

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