Massimario di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine685-706

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Motivazione da parte del giudice d'appello circa l'esercizio del potere

Sussistono la legittimazione e l'interesse dell'imputato a dolersi, in sede di legittimità, del mancato esercizio del potere-dovere da parte del giudice d'appello,attribuitogli dall'art. 597, comma quinto, c.p.p., a condizione che siano indicati dal ricorrente gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.

    Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2005, n. 37461 (ud. 20 settembre 2005), Zoffoli. (C.p.p., art. 597; c.p.p., art. 606). [RV232323]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Benefici - Sostituzione della pena a norma dell'art. 53 della L. 24 novembre 1981 n. 689

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concederla d'ufficio, pur quando ne sia stata fatta richiesta dalla parte nel corso o al termine del giudizio d'appello.

    Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 2005, n. 44029 (ud. 10 ottobre 2005), Della Cerra. (C.p.p., art. 597; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53). [RV232536]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Poteri del giudice - Pena richiesta dalle parti

È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata (art. 599, comma quarto, c.p.p.), senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti; né tale omissione può essere interpretata come rifiuto del beneficio, in quanto, in tal caso, il giudice di appello deve procedere nelle forme ordinarie, senza dare luogo al concordato.

    Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2005, n. 36638 (ud. 5 aprile 2005), Bianco. (C.p., art. 163; c.p.p., art. 599). [RV232375]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Rinuncia - Richiesta del P.M. di conferma della sentenza di assoluzione appellata

In tema di giudizio di appello, qualora il P.M., all'esito della discussione, chieda la conferma della sentenza assolutoria di primo grado, tale richiesta non costituisce rinunzia all'impugnazione avendo l'organo dell'accusa concluso nel merito.

    Cass. pen., sez. V, 30 novembre 2005, n. 43363 (ud. 5 ottobre 2005), Aragona. (C.p.p., art. 589). [RV232454]


@Appello penale - Dibattimento - Richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato - Produzione di certificato medico non indicante il luogo di degenza

È legittimo il rigetto dell'istanza dell'imputato di rinvio del dibattimento senza che sia eseguita la visita fiscale, se la detta istanza si basa su un certificato medico che attesta l'impedimento a comparire ma non indica il luogo di degenza, non potendo ipotizzarsi per il giudice, una volta che abbia disposto la visita fiscale di controllo per il luogo di abitazione, l'obbligo di svolgere d'ufficio ulteriori ricerche per rintracciare l'imputato sulla base delle informazioni fornite in loco da un familiare.

    Cass. pen., sez. II, 27 settembre 2005, n. 34651 (ud. 22 settembre 2005), Caprioli. (C.p.p., art. 420; c.p.p., art. 602). [RV232500]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Condizioni

L'art. 603, comma quarto, cod.proc. pen. prevede un'ipotesi speciale, in quanto «obbligata» di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. (Fattispecie nella quale la Corte, in assenza della detta dimostrazione, ha ritenuto che la condizione stessa di contumacia protratta in secondo grado può ritenersi significativa della mancanza di una concreta volontà dell'imputato di coltivare la prova e, contemporaneamente, di un intento meramente dilatorio sotteso alla richiesta di rinnovazione della istruttoria).

    Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2005, n. 37456 (ud. 20 settembre 2005), Cascino. (C.p.p., art. 603). [RV232321]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Formulazione dopo la notifica del decreto di giudizio immediato - Competenza del Gip

La competenza a decidere sulla richiesta di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, è del giudice per le indagini preliminari che ha la disponibilità del fascicolo processuale (artt. 446, comma primo, 457, comma primo e 458, comma primo, c.p.p.) e, come tale, è da considerare «giudice procedente» anche dopo la notifica del decreto. (In motivazione la Corte ha affermato che nell'individuare tale competenza non si realizza una regressione del procedimento ad una fase antecedente, ma una ultrattività delle funzioni del G.I.P. già prevista per la celebrazione del giudizio abbreviato).

    Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2006, n. 3088 (c.c. 17 gennaio 2006), confl. comp. in proc. Bergamasco. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 446; c.p.p., art. 457; c.p.p., art. 458). [RV232560]


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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Termine - Differimento dell'udienza

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, della L. n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di sollecitare l'applicazione concordata della pena, presuppone che i termini per l'istanza di patteggiamento siano già decorsi e trova applicazione anche per i procedimenti a citazione diretta.

    Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2005, n. 34415 (ud. 6 luglio 2005), Putignano. (L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 550). [RV232392]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Pena applicata precedentemente condizionalmente sospesa - Revoca del precedente beneficio

La sentenza di patteggiamento costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa con altra sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., qualora la pena irrogata per il delitto anteriormente commesso (ma giudicato successivamente) cumulata con l'altra dichiarata sospesa, superi i limiti sanzionatori stabiliti dall'art. 163 c.p.

    Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2005, n. 34669 (c.c. 6 luglio 2005), Urbano. (C.p., art. 163; c.p., art. 168; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV232472]


@Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato straniero - Traduzione

In tema di traduzione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).

    Cass. pen., sez. II, 9 novembre 2005, n. 40807 (ud. 6 ottobre 2005), Sokolovych. (C.p.p., art. 143). [RV232593]


@Atti processuali penali - Memorie e richieste delle parti - Memoria difensiva - Immotivato provvedimento di rigetto dell'istanza di acquisizione e valutazione

Il rigetto immotivato dell'istanza di acquisizione e valutazione di una memoria o istanza difensiva determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

    Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2005, n. 23789 (ud. 6 maggio 2005), Maronese. (C.p.p., art. 121; c.p.p., art. 178). [RV232518]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Inosservanza di norme processuali - Verifica della fondatezza dell'eccezione di parte

I poteri della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti errores in procedendo non esonerano il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma secondo, c.p.p., degli elementi dai quali dedurre che un atto non è stato formato. (La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità del reperto del «mozzicone di sigaretta» asseritamente non fatto oggetto di sequestro e quindi di un provvedimento di convalida, rilevandone la genericità posto che dall'ordinanza del tribunale del riesame risultava la redazione di un «verbale di acquisizione del mozzicone» di sigaretta e che in mancanza di una specifica indicazione non poteva procedersi all'esame di tutti gli atti processuali per verificare l'esistenza o meno del decreto di convalida).

    Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2005, n. 34351 (c.c. 11 maggio 2005), Alvaro. (C.p.p., art. 187; c.p.p., art. 606). [RV232508]


@Cassazione penale - Motivi di ricorso - Travisamento del fatto - Limiti

In tema di travisamento del fatto, salvo il limite costituito dal divieto di ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco, il giudice di legittimità, investito di un ricorso che indichi in modo specifico...

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