Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine587-588

Page 587

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Domanda di rilascio di immobile concesso in comodato

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo la controversia tra enti pubblici avente ad oggetto la domanda di rilascio di un immobile, rientrante nel patrimonio disponibile dell’Ente proprietario (nella specie l’Amministrazione provinciale di Roma) e la cui utilizzazione da parte dell’Ente non proprietario (nella specie l’Università degli studi di Roma «La Sapienza») tragga titolo da un rapporto contrattuale (di comodato), non inserito né collegato ad un provvedimento amministrativo di concessione del bene.

    Cass. civ., sez. un., 1 luglio 2009, n. 15378, Amm. Prov. Roma c. Università Studi Roma La Sapienza. (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5). [RV608918]

@Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Abusiva occupazione di alloggi

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata adozione da parte del Comune di ordinanze di sgombero di alloggi di edilizia economica e popolare, abusivamente occupati, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 80 del 1998, avuto riguardo al carattere autoritativo del potere attribuito ai Comuni di provvedere allo sgombero, all’esito del procedimento previsto dall’art. 6 della legge reg. Sicilia n. 1 del 1992, ed alla conseguente qualificazione in termini di interesse legittimo della posizione soggettiva azionata, sia che l’omesso esercizio del potere venga sindacato al fine di ottenere l’emissione del provvedimento, sia che se ne lamenti l’illegittimità ai fini risarcitori.

    Cass. civ., sez. un., 9 luglio 2009, n. 16095, Iacp Catania c. Com. San Giovanni La Punta. (D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, art. 33; D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34; L.R. Sicilia 5 febbraio 1992, n. 1, art. 6). [RV608927]

@Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali - Domanda di ripristino

Nel caso in cui il convenuto, contro il quale sia stato domandato il ripristino della distanza legale tra le costruzioni, opponga di...

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