Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine477-485

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Procedimenti in materia di lavoro

Nel rito del lavoro e in quello locatizio, qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta con atto di citazione con suo conseguente deposito in cancelleria, il giudice è tenuto comunque a fissare l’udienza di discussione con decreto, che deve essere notificato dall’opponente alla controparte, poiché, solo in tal modo, si completa lo schema formale della editio actionis, con la conseguenza che, difettando tale adempimento giudiziale, in caso di mancata costituzione del convenuto, viene a configurarsi la nullità di tutti gli atti successivi del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice di appello, comporta non già la prosecuzione del giudizio in grado di appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., in dipendenza della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio verificatisi nei confronti del convenuto ed al fine di garantire a quest’ultimo il diritto di ricorrere ai mezzi di tute la processuali consentiti dall’ordinamento, quale la possibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili solo in primo grado.

    Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7548, Di Matteo c. Nobili. (C.p.c., art. 354). [RV607313]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Deliberazioni nulle o annullabili

In tema di condominio negli edifici, è annullabile, ma non affetta da nullità, la delibera con la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle modalità di pagamento delle spese condominiali, qualora detto provvedimento non modifichi nella sostanza il piano di riparto delle spese stesse ma si limiti a determinarne le modalità di pagamento. (Nella specie, era stato previsto che i pagamenti fossero convogliati su conto corrente bancario).

    Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10816, Rizzo c. Cond. Acquedotto Campano. (C.c., art. 1109; c.c., art. 1123; c.c., art. 1136; c.c., art. 1137). [RV608126]

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Forma

L’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge ad hoc, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. – con citazione; ne consegue che la tempestività dell’appello, va verificata in base alla data di notifica dell’atto di citazione e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem.

    Cass. civ., sez. II, 8 aprile 2009, n. 8536, Tovo c. Cond. Via Gramsci 27/35 Ozzano. (C.c., art. 1137; c.p.c., art. 325; c.p.c., art. 342). [RV608086]

@Avviamento commerciale - Indennità - Condizioni - Anticipata cessazione del rapporto

Ai fini dell’attribuzione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (che il locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione è tenuto a corrispondere al conduttore in forza degli artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392) è sufficiente l’anticipata cessazione del rapporto a causa del recesso del locatore, non richiedendo la norma ulteriori condizioni e, quindi, restando irrilevante sia la circostanza che il conduttore estromesso abbia cessato ogni attività prima o dopo il rilascio dell’immobile, sia la carenza di prova di un effettivo danno o dell’esistenza in concreto dell’avviamento, sia, infine, la mancanza di un provvedimento giudiziale che disponga il rilascio.

    Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7528, Imm. Mazzini Srl c. Toscana Supermercati Srl. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV607134]

@Avviamento commerciale - Indennità - Condizioni - Rilascio dell’immobile

Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione di un immobile ad uso non abitativo, le obbligazioni di pagamento della indennità per la perdita dell’avviamento commerciale e quella di rilascio dell’immobile sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell’altra, con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell’immobile al pagamento dell’indennità, specularmente condiziona il pagamento dell’indennità al rilascio ed instaura così tra le due obbligazioni una interdipendenza che costituisce fondamento per un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. o per un’eccezione alla stessa assimilabile.

    Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2009, n. 7528, Imm. Mazzini Srl c. Toscana Supermercati Srl. (C.c., art. 1453; c.c., art. 1460). [RV607135]

@Avviamento commerciale - Indennità - Maggior danno - Presupposti

Nella locazione di immobili urbani adibiti alle attività di cui all’art. 27, primo comma, n. 1 e 2 della legge 27 luglio 1978, n. 392, tra il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno da ritardata riconsegna dell’immobile locato, ai sensi dell’art. 1591 c.c., e l’adempimento dell’obbligo su questi gravante di pagamento al conduttore dell’indennità per la perdita dell’avviamento, esiste un rapporto di reciproca interdipendenza; ne consegue che, chiesto dal locatore il risarcimento del suddetto maggior danno, il giudice deve verificare anche d’ufficio se l’attore abbia adempiuto od offerto di adempiere l’obbligo di pagamento della suddetta indennità, non occorrendo a tal fine una formale eccezione da parte del conduttore.

    Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2009, n. 9353, Pellegrino ed altro c. Cimmino. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34). [RV607903]

@Avviamento commerciale - Indennità - Prova - Farmacia

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L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, prevista dall’art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, e dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore stesso abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze. (Nella specie, il conduttore aveva continuato a svolgere l’attività di farmacista, avente natura commerciale oltre che professionale, in uno stabile prospiciente quello di proprietà del locatore ove tale attività era stata esercitata precedentemente).

    Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2009, n. 7992, Saraullo c. Amfa Spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35). [RV607310]

@Azienda - Affitto - Assoggettamento del concedente a procedura concorsuale - Prelazione di acquisto

In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l’affittuario éserciti il diritto di prelazione nell’acquisto dell’azienda, previsto dall’art. 3, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della sua qualità di affittuario de iure al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita, dovendosi escludere, quando il contratto di affitto sia cessato, in favore dell’affittuario che sia rimasto nella materiale detenzione dell’azienda, il diritto di proroga ex lege del contratto scaduto sino al momento summenzionato.

    Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2009, n. 14546, Simca 2000 Srl c. Fall. Simca Spa. (L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3; c.c., art. 1615). [RV608665]

@Azioni giudiziarie del condominio - Danni alla proprietà privata - Corresponsabilità del condomino e di un terzo - Domanda di integrale risarcimento

Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputazione di interessi che non si identifica con i singoli condòmini. Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, c.c. art. 2055, applicandosi in tal caso non l’art. 1227, primo comma, c.c., ma l’art. 2055, primo comma, c.c., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.

    Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665, Com. Vibo Valentia c. Autoricambi Ceravolo Srl. (C.c., art. 1227). [RV607356]

@Azioni giudiziarie del condominio - Prescrizione - Decorrenza - Criteri

In tema di condominio, la prescrizione della domanda di risarcimento danni per erronea ripartizione degli oneri condominiali può dirsi maturata solo per quelli anteriori di oltre cinque anni alla data di proposizione della domanda, mentre detti danni continuano a maturare in relazione ai successivi bilanci condominiali; quanto, invece, all’azione risarcitoria per violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, trattandosi di illecito permanente, il danno ha natura permanente, sicché il diritto al risarcimento può essere esercitato in ogni istante ed il relativo termine di prescrizione decorre di giorno in giorno.

    Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2009, n. 4679, Baggi c. Glucker. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1120; c.c., art. 1122; c.c., art. 1123). [RV607233]

@Canone - Aggiornamento - Richiesta orale - Adeguamento spontaneo

In tema di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, l’art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che l’aggiornamento del canone deve essere chiesto dal locatore al conduttore con lettera raccomandata, non esclude che lo spontaneo uniformarsi del conduttore alle richieste effettuate oralmente dal locatore nella misura di legge sia vincolante per il...

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