Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine389-392

Page 389

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appalto (Contratto di) - Rovina e difetto di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Gravi difetti dell’edificio - Legittimazione attiva dell’amministratore

In tema di responsabilità dell’appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, se tali difetti determinano un’alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile, la relativa azione – prevista dall’art. 1669 c.c. ed avente natura extracontrattuale – può essere proposta anche dall’amministratore; diversamente, se i difetti sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all’art. 1667 c.c., la relativa azione – di natura contrattuale – spetta soltanto al committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ricompreso i vizi di costruzione nella fattispecie dell’art. 1667 c.c., aveva negato all’amministratore del condominio la legittimazione attiva a proporre la relativa azione, non essendo il condominio committente dell’opera).

    Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3040, Cond. 1º Maggio Piazza 1º Maggio Arezzo c. Termosanitaria Aretina di Massai Gino ed altri. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1130; C.c., art. 1667; c.c., art. 1669). [RV606687]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell’amministratore - Azioni reali - Limite degli atti conservativi

L’amministratore di un condominio non è legittimato, senza autorizzazione dell’assemblea, all’esperimento di azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio, a meno che non rientrino nel novero degli atti meramente conservativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva riconosciuto tale legittimazione in relazione all’azione proposta nei confronti di uno dei proprietari che aveva aperto accessi nel cortile comune ai fini della rimessa di autovetture, in quanto tale azione, secondo la S.C., avrebbe inciso sulla condizione di un bene comune sottoposto a servitù).

    Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3044, Costanzo c. Cond. Via Lorenzo Vidaschi 19 Roma ed altro. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131). [RV606686]

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione del singolo condomino - Contratto di assicurazione - Fondamento

Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini.

    Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245, Barchiesi c. Cattolica Assicurazioni Soc. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1131; c.c., art. 1882, c.c. art. 1917). [RV607063]

@Canone - Aumenti - Differenziati e crescenti per successive frazioni di tempo - Condizioni e limiti

Per effetto del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abitativo, risulta legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, ancorata, infine, ad elementi predeterminati (idonei ad influire sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale e del tutto indipendenti dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta), a meno che non risulti una sottostante volontà delle parti volta, in realtà, a perseguire surrettiziamente lo scopo di neutralizzare esclusivamente gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo, così, i limiti quantitativi posti dall’art. 32 della legge cosiddetta «sull’equo canone» (sia nella formulazione originaria che in quella novellata dall’art. 1, comma nono, sexies, della legge n. 118 del 1985), ed incorrendo, conseguentemente, nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79 della legge predetta.

    Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5349, Studio Chiropratico Srl c. Ibiscus Tre di Saliferi Ludovica Snc ed altri. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32). [RV606954]

@Contratto di locazione - Esigenze transitorie - Prova indiziaria - Ammissibilità

La prova della sussistenza di un accordo simulatorio sull’apparente volontà espressa da entrambe le parti di concludere una locazione transitoria, in quanto volta a far valere l’illiceità delle simulate clausole contra legem, dissimulanti la reale natura dell’esigenza abitativa (in relazione all’art. 79, comma primo, legge n. 392 del 1978, e all’art. 1417 c.c.), può essere fornita dal conduttore anche mediante presunzioni, che possono consistere in circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni letterali del contratto sulla dichiarata transitorietà – smentita dalla situazione di fatto –...

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