Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine417-420

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Alberghi - Locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda - Cessazione - Procedimento esecutivo di rilascio dell'immobile

L'art. 4 del R.D.L. 2 gennaio 1936 n. 274 (convertito in legge 24 luglio 1936 n. 1692), che impone al locatore di un edificio destinato ad uso albergo, pensione o locanda di avvertire il prefetto prima di dare inizio al procedimento esecutivo di rilascio dell'immobile, si riferisce esclusivamente alle locazioni alberghiere e non è, pertanto, applicabile nei casi di affitto di azienda alberghiera, nei quali, rimanendo inalterata la destinazione alberghiera, non vi è l'esigenza del controllo, da parte dell'autorità amministrativa, del rispetto di tale destinazione.

    Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7818, Hotel Villa Liberty sas c. Barbon ed altro. (L. 24 luglio 1936, n. 1692; R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 274, art. 4). [RV602262]

@Azienda - Affitto - Successione automatica nel contratto di locazione - Esclusione

Nella disciplina di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non si produce l'automatica successione nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, contratto quest'ultimo che può presumersi fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all'art. 2558, terzo comma, c.c.

    Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2008, n. 7686, Legnoplan srl in Liq c. Finvest spa ed altri. (C.c., art. 1594; c.c., art. 2558; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 36). [RV602381]

@Canone - Azione di risoluzione del contratto per inadempimento - Diritto di recedere dal contratto da parte del conduttore - Esercizio

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, una volta introdotta - sia con le forme speciali del procedimento per convalida sia con quelle ordinarie - l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione di pagamento del canone, retroagendo l'effetto risolutivo del rapporto contrattuale al momento della litispendenza, il diritto potestativo di recedere dal contratto può essere esercitato da parte del conduttore anche durante la pendenza del giudizio ma, essendo il recesso destinato a produrre, ove legittimo, l'effetto di cessazione del contratto al momento in cui è per convenzione o per legge efficace e, quindi, in un momento successivo a quello in cui dovrebbero prodursi gli effetti dell'azione di risoluzione proposta, la sua concreta idoneità a determinare la cessazione del rapporto dipende dall'eventuale rigetto della domanda di risoluzione ma non può produrre alcun effetto sulla fondatezza di essa e sulla prosecuzione del relativo giudizio.

    Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2008, n. 8071, Caccamo c. Teglia. (C.c., art. 1453; c.c., art. 1458; c.c., art. 1587; c.p.c., art. 658). [RV602377]

@Competenza - Competenza per materia - Servizi del condominio - Delimitazione

Le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi del condominio, di competenza del giudice di pace, sono sia quelle che riguardano le riduzioni o limitazioni quantitative del diritto di godimento dei singoli condomini sulle cose comuni sia quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, in proporzione delle rispettive quote, mentre sono assoggettate alle ordinarie regole della competenza per valore quelle aventi ad oggetto la contestazione della titolarità del diritto di comproprietà sulle cose comuni. (In applicazione del principio, in sede di regolamento, la Corte ha riconosciuto la competenza del giudice di pace nell'azione proposta da un condomino al fine di contestare la legittimità dell'individuazione assembleare del posto auto ad esso assegnato senza tenere conto dell'eccessiva difficoltà di accesso ed uscita dallo stesso).

    Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2008, n. 3937, Gabbrielli c. Cond. Solara Largo Montellucchetti 11. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9; c.p.c., art. 42). [RV602018]

@Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - Conversione del contratto nullo

Per decidere se ricorra la possibilità di conversione del contratto nullo, ai sensi dell'articolo 1424 c.c., deve procedersi ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l'altra implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso. (Nella fattispecie, riguardante la cessione in uso perpetuo di posti auto all'interno di un condominio, convenuta tra due società di capitali, la S.C. ha ritenuto difettare di motivazione la sentenza di appello, per avere affermato che la durata del diritto d'uso andava ricondotta a quella massima di trent'anni dell'usufrutto a favore di persona giuridica, senza porsi il problema se le parti avessero o meno voluto tale diverso contratto).

    Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2008, n. 6004, Edison spa c. Raggiolo srl. (C.c., art. 979; c.c., art. 1021; c.c., art. 1026; c.c., art. 1322). [RV602268]

@Contratto di locazione - Durata - Locazioni stagionali - Elementi caratterizzanti

La locazione di immobile stagionale è caratterizzata dalla durata iniziale limitata al tempo in cui l'attività che il conduttore può esercitare nell'immobile è economicamente vantaggiosa e, quindi, dal collegamento funzionale del benePage 418 locato con l'esercizio di tale attività...

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