Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine453-454

Page 453

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Opposizione proposta avverso il verbale di contestazione - Legittimazione passiva

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, qualora sia stato convenuto in giudizio, per essergli stato notificato il decreto di fissazione di udienza, invece del comune di appartenenza nella persona del sindaco, il comando di polizia urbana che ha emesso il verbale, sussiste nullità del procedimento per errata costituzione del contraddittorio. Infatti la polizia municipale, essendo sfornita di personalità giuridica, non è in grado di rappresentare l'ente da cui dipende nell'esercizio dell'attività di settore. Tale irregolarità, venendo ad incidere sulla regolare costituzione del contraddittorio, comporta la nullità degli atti successivi alla proposizione dell'opposizione, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori. (Fattispecie relativa ad opposizione a verbale di contestazione proposta con ricorso in data 6 maggio 2003 - e perciò in epoca antecedente alla introduzione dell'articolo 204 bis c.s. da parte del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214, - decisa con sentenza del giudice di pace depositata il 12 gennaio 2004, impugnata davanti alla Suprema Corte per il motivo sopra esposto).

    Cass. civ., sez. II, 13 giugno 2007, n. 13850, Com. Massa D'Albe c. D'Alessio. (Nuovo c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 205; D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4). [RV598102]

@Lesioni personali - Colpose - Accompagnamento di minorenni a mezzo scuolabus - Attraversamento della strada da parte del minore

Il conducente di uno scuolabus ha il dovere di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo al fine di garantire la sicurezza dei minori che gli sono affidati per il trasporto, non solo durante le fasi preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo, ma altresì in quella ulteriore dell'attraversamento della strada, quando alla fermata gli stessi minori non siano presi in consegna dai genitori o da altri soggetti da loro incaricati. (Fattispecie avente ad oggetto la riconosciuta responsabilità per il delitto di lesioni colpose del conducente dello scuolabus che non aveva evitato che un...

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