Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine197-218

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Soggetto privato danneggiato dal reato - Mancanza della qualità di persona offesa dal reato - Conseguenze

In tema di esercizio abusivo della professione, la circostanza che il bene tutelato sia rappresentato dall'interesse generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa non esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal reato, ma non consente di riconoscere in capo ad essi la qualità di persone offese, che spetta solo allo Stato; ne consegue che il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

    Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2007, n. 17203 (c.c. 18 aprile 2007), P. (C.p., art. 348; c.p.p., art. 410). [RV236425]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Reformatio in peius - Ambito di applicazione

Il divieto di reformatio in peius applicabile anche al giudizio di rinvio, concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato base nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente comminata.

    Cass. pen., sez. I, 3 aprile 2007, n. 13702 (ud. 13 marzo 2007), Santapaola. (C.p.p., art. 597). [RV236433]

@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Patteggiamento in appello - Dovere del giudice di accertare l'imputabilità del soggetto

La definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. non esime il giudice dalla verifica della imputabilità del soggetto, e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p., qualora le parti alleghino elementi concreti su tale aspetto ovvero essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.

    Cass. pen., sez. VI, 24 aprile 2007, n. 16544 (ud. 1 marzo 2007), Scaraggi e altri. (C.p.p., art. 70; c.p.p., art. 129; c.p.p., art. 599; c.p., art. 85). [RV236478]

@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Assunzione di testi

Sulla base del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, c.p.p., il giudice di appello può, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da disporre eventualmente anche d'ufficio ex art. 603, comma terzo, c.p.p., modificare o revocare l'ordinanza in materia di prova emessa dal giudice di primo grado, anche se non impugnata unitamente con la sentenza. (Nel caso di specie, si trattava di un'ordinanza reiettiva della richiesta del P.M. di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal alcuni testimoni, sulla base del fatto che era ragionevole ritenere che gli stessi fossero stati sottoposti a pressioni e minacce per tacere su alcune circostanze a loro conoscenza, ordinanza che, in quanto non appellabile autonomamente, non era stata impugnata dal P.M. in quanto all'organo di accusa non era riconosciuto alcun interesse a proporre gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato).

    Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2007, n. 13463 (ud. 2 febbraio 2007), Hassan e altro. (C.p.p., art. 498; c.p.p., art. 603). [RV236429]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenza di non luogo a procedere - Inapplicabilità della disciplina transitoria dettata dall'art. 10 L. n. 46 del 2006

In tema di impugnazioni, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, commi secondo e terzo, L. 20 febbraio 2006 n. 46 (secondo cui «l'appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile» e «entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma secondo può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado»), non trova applicazione con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere, per la quale provvede esclusivamente l'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 4 della citata legge n. 46 del 2006. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 46 del 2006, avverso sentenza di non luogo a procedere nei cui confronti lo stesso ufficio aveva originariamente proposto appello, erroneamente dichiarato inammissibile dalla corte d'appello, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 10, con ordinanza, però, non tempestivamente impugnata dall'organo dell'accusa).

    Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2007, n. 15599 (c.c. 14 marzo 2007), P.G. in proc. Iannì. (C.p.p., art. 425; c.p.p., art. 428; L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10). [RV236403]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Dichiarazione di inammissibilità dopo l'accordo sulla pena - Illegittimità

In tema di patteggiamento, pur dopo l'accordo delle parti sulla pena, è illegittimo il provvedimento che dichiara inammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, perché, quantunque in tale particolare procedura non sia apprezzabile la fondatezza della domanda risarcitoriaPage 198 o restitutoria, sussiste tuttavia il potere-dovere del giudice di valutare la legittimazione alla costituzione medesima, al fine della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della stessa parte civile.

    Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2007, n. 17612 (c.c. 19 marzo 2007), P.C. in proc. Belnudo e altro. (C.p.p., art. 74; c.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV236421]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari - Ammissibilità

In tema di patteggiamento, è ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione concordata della pena, proposta nel corso delle indagini preliminari, atteso che anche nell'udienza disciplinata dall'art. 447 c.p.p. vengono adottati provvedimenti che possono essere pregiudizievoli per la parte lesa, così come avviene nell'udienza ex art. 444 c.p.p.: ne consegue che, dovendosi ritenere che il legislatore non ha inteso differenziare sostanzialmente le due ipotesi, ma solo dettare modalità diverse per la fissazione dell'udienza, stabilire una preclusione alla possibilità di costituzione di parte civile appare irragionevole. (Nella fattispecie, relativa ad opposizione a decreto penale di condanna e congiunta richiesta di patteggiamento, la Corte ha specificato che soprattutto in tale caso - in cui con l'emissione del decreto penale l'azione penale viene esercitata - deve ritenersi l'ammissibilità della costituzione di parte civile).

    Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2007, n. 20600 (c.c. 8 maggio 2007), Albicini. (C.p.p., art. 74; c.p.p., art. 79; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 447). [RV236617]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Insussistenza di giusto motivo per la compensazione delle spese

In tema di patteggiamento, non rappresenta giusto motivo per la compensazione delle spese l'essersi la parte civile costituita nella medesima data di celebrazione del procedimento, attesi i connotati di celerità dello stesso e considerato che la parte civile è comunque ammessa a costituirsi anche dopo il raggiungimento dell'accordo per l'applicazione della pena.

    Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2007, n. 17304 (c.c. 20 marzo 2007), P.O. in proc. Stromba e altro. (C.p.p., art. 76; c.p.p., art. 77; c.p.p., art. 79; c.p.p., art. 444). [RV236616]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Misura di sicurezza - Confisca

Anche dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicchè, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. (La Corte, nel rilevare la fondatezza del ricorso, ha anche osservato che l'annullamento della sentenza, resa in sede di patteggiamento, doveva disporsi senza rinvio limitatamente alla disposizione sulla confisca).

    Cass. pen., sez. V, 28 febbraio 2007, n. 8440 (c.c. 24 gennaio 2007), Viglianesi. (C.p.p., art. 445; c.p.p., art. 568; c.p.p., art. 620; c.p., art. 240). [RV236623]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Sanzione sostitutiva - Applicazione di una sanzione di specie diversa da quella concordata

In tema di patteggiamento, l'eventuale richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena. Ne consegue che al giudice incombe l'obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, qualora la sostituzione non...

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