Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Ammissibilità - Condizioni

L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell'art. 344 c.p.c., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404. Pertanto, a parte l'ipotesi riconducibile al secondo comma di questo articolo (intervento dell'avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già emanata - unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado - sia l'effetto di dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso interveniente), l'intervento deve ritenersi ammesso - in relazione alla previsione dell'art. 404 primo comma - quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ammissibile in appello l'intervento di un soggetto che mirava, da un lato, a contrastare l'eccezione con cui il convenuto aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro, a sostenere nel merito le ragioni difensive del medesimo convenuto).

    Cass. civ., sez. un., 27 agosto 1998, n. 8500, Frego ed altri c. U.L.S.S. n. 16 di Padova ed altro. (C.p.c., art. 344; c.p.c., art. 404). [RV518406]

@Appello civile - Mandato alle liti - Procura rilasciata a margine della copia notificata della sentenza - Ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, la procura al difensore deve ritenersi validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il relativo documento sia stato depositato al momento della costituzione in giudizio, essendo ciò sufficiente ad assicurare la certezza dell'anteriorità del mandato rispetto a detta costituzione.

    Cass. civ., sez. II, 9 settembre 1998, n. 8906, Faraco c. Sorgato. (C.p.c., art. 83; c.p.c., art. 342). [RV518704]

@Appello civile - Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Per mancata interruzione del processo a causa della morte del procuratore

In applicazione, da un lato, del principio di conversione delle cause di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.), e, dall'altro, di quello di tassatività delle ipotesi di remissione al primo giudice (di cui all'art. 354 c.p.c.), il giudice di appello, che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione ipso iure del processo in dipendenza della morte del procuratore costituito, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

    Cass. civ., sez. I, 8 settembre 1998, n. 8870, Crovetto c. Lagomassimo. (C.p.c., art. 354; c.p.c., art. 161). [RV518662]

@Appello civile - Prove - Nuove - Spese giudiziali

L'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 52 legge 26 novembre 1990 n. 353, consente, ma non impone al giudice d'appello, nell'ipotesi considerata di derogare al principio della soccombenza che regola l'onere delle spese giudiziali, conferendogli il potere discrezionale di compensazione nell'ambito dell'art. 92 c.p.c., il cui mancato esercizio non può essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in Cassazione, ancorché non sorretto da alcuna motivazione.

    Cass. civ., sez. II, 10 agosto 1998, n. 7822, Comal srl c. Cons. Agr. Prov. Perugia. (L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52). [RV517901]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Attenuanti e benefici

In tema di applicazione concordata della pena, una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo anche in ordine alle circostanze applicabili, se dette circostanze appaiono - ad una valutazione ex ante - correttamente ipotizzabili, non è rilevante, ai fini delle eventuali impugnazioni, il fatto che il giudice sia incorso in errore nel motivare in ordine alla correttezza della applicazione di tali circostanze ed in ordine alla loro compensazione, sempre che la pena sia quella concordata.

    Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3351 (c.c. 29 maggio 1998), P.M. e P.C. in proc. Carli G. ed altri. (C.p.p., art. 444). [RV212380]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Errore nel calcolo

In tema di «patteggiamento», poiché l'accordo delle parti si forma in ordine alla entità e specie della pena da irrogare, la relativa sentenza è impugnabile solo nel caso in cui tale pena non risulti congrua ai sensi di legge e non anche nel caso in cui si sia verificato un mero errore di calcolo che non si sia tradotto, appunto, in una «illegalità» della pena concordata.

    Cass. pen., sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3351 (c.c. 29 maggio 1998), P.M. e P.C. in proc. Carli G. ed altri. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV212379]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Finalità - Applicazione della pena concordata

La richiesta di patteggiamento non può avere altro fine che quello di condurre all'applicazione della pena secondo i criteri di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. Ne deriva che l'indicazione nel patto di circostanze attenuanti ha come unica valenza quella di individuare il criterio di determinazione della pena da infliggersi in concreto, ma non già quella di conseguire la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione a seguito dell'abbreviazione del relativo termine derivante dalla riduzione della pena edittale. Consegue ulteriormente che, in ipotesi di inserimento nel patto di circostanze attenuanti non aventi l'esclusivo ruolo di parametro di commisurazione della pena congrua, ma produttive anche dell'effetto estintivo del reato per prescrizione, il giudice deve respingere l'accordo e procedere secondo il rito ordinario.

    Cass. pen., sez. un., 22 febbraio 1999, n. 3 (ud. 25 novembre 1998), Messina. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV212433]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Ordinanza che la respinge - Impugnabilità

Contro il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo de plano senza fissare l'udienza camerale ex art. 447 c.p.p., rigetta la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. non è esperibile alcun mezzo diretto di impugnazione, potendo solo la parte interessata impugnare detto provvedimento congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

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    Cass. pen., sez. VI, 2 ottobre 1998, n. 1737 (c.c. 13 maggio 1998), Moxhaku. (C.p.p., art. 447; c.p.p., art. 444). [RV212244]

@Arbitrato e compromesso - Compromesso e clausola compromissoria - Forma - Scritta ad substantiam

La forma scritta a pena di nullità è richiesta, a norma dell'art. 807 c.p.c., unicamente per l'arbitrato rituale, mentre, per quello irrituale, detta forma è richiesta solo se esso concerne rapporti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 c.c., dovendosi, negli altri casi, fare riferimento all'art. 1967 c.c. relativo alla forma scritta ad probationem; ne consegue che il verbale relativo alla costituzione del collegio arbitrale e alla formulazione dei quesiti, se pure non riveste (in quanto non sottoscritto dalle parti) i caratteri essenziali dell'atto scritto richiesto dall'art. 807 c.p.c. per la validità dell'arbitrato rituale e non può perciò, nelle ipotesi in cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam, integrare un nuovo compromesso che assorba o superi quello precedentemente stipulato, può tuttavia valere a fornire la prova scritta richiesta per l'arbitrato irrituale e quindi per eventuali accordi modificativi e/o sostitutivi di esso.

    Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1998, n. 8417, Solarium Imm. srl c. Baldassar. (C.c., art. 1350; c.c., art. 1967; c.p.c., art. 807). [RV518342]

@Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Illeciti amministrativi a carico dell'assicuratore nei sinistri con soli danni a cose

In tema di disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli ed in relazione agli illeciti amministrativi previsti, con riferimento ai sinistri con soli danni a cose, a carico degli assicuratori per l'ipotesi di inosservanza di termini nella comunicazione del risarcimento offerto e nel successivo pagamento, al danneggiato nei termini previsti la misura della somma offerta per il risarcimento, la sanzione pecuniaria di lire 100.000, e, per l'assicuratore che, dopo aver formulato un'offerta di risarcimento superiore a lire 100.000, non paghi poi nei prescritti termini, una sanzione pecuniaria in misura pari alla forma offerta; ne consegue che l'assicuratore che lasci trascorrere i termini per la formulazione dell'offerta, e, dopo l'instaurazione di un giudizio, paghi, in seguito a transazione, una somma superiore a lire 100.000, è soggetto alla sanzione di lire 100.000 e non a sanzione pari alla somma corrisposta, atteso che la transazione intervenuta a seguito dell'instaurazione di un giudizio (ancorché non racchiusa in un verbale di conciliazione) non è equiparabile all'offerta di cui all'art. 3 D.L. cit., costituendo un negozio a sè stante, in cui, tra l'altro, non necessariamente l'assicuratore deve assumere il ruolo di proponente, potendo limitarsi ad accettare una proposta transattiva avanzata dalla controparte.

    Cass. civ., sez. I, 18 agosto 1998, n. 8154, Lloyd Adriatico spa c. Min. Ind. Comm. Art. ed altri. (D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3). [RV518156]

@Atti processuali penali - Sottoscrizione -...

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