Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Appello civile - Citazione di appello - Data di comparizione - Mancata indicazione nella copia notificata

La mancata indicazione nella copia notificata dell'atto di citazione in appello della data di comparizione determina, ove l'appellato non si sia costituito, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'art. 164 c.p.c., senza che rilevi che la data dell'udienza risulti indicata nell'originale dell'atto, non potendo il convenuto che fare riferimento al contenuto dell'atto a lui consegnato. Necessaria conseguenza della nullità dell'impugnazione e della sua estensione ex art. 159 c.p.c., è la nullità dell'intero procedimento e del provvedimento conclusivo ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ove nel frattempo sia scaduto il termine perentorio per l'impugnazione.

    Cass. civ., sez. II, 25 settembre 1998, n. 9631, Leoni c. Benaglio ed altri. (C.p.c., art. 159; c.p.c., art. 164). [RV519186]

@Appello civile - Domande non riproposte - Accoglimento della domanda principale in primo grado - Riproposizione espressa della domanda subordinata non esaminata

Ove nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale altra domanda in via subordinata, l'appellante vittorioso in seguito all'accoglimento della prima è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione la domanda subordinata, non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 c.p.c.; né quest'ultima domanda può rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice di appello.

    Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 1998, n. 10173, Meccanici ed altra c. Leal Ixora. (C.p.c., art. 346). [RV519715]

@Appello civile - Domande nuove - Divieto - Portata

Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano esser proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in una normativa sopravvenuta o in un evento che seppur necessariamente collegato con la situazione processuale sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e la proposizione dell'appello. Pertanto, appellata dal datore di lavoro con censure relative all'an debeatur, la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dell'indennità di reintegrazione in favore di un dipendente licenziato, il successivo passaggio in giudicato della sentenza favorevole al datore resa, in grado d'appello, nel separato giudizio di reintegra, rende ammissibile nel corso del diverso giudizio relativo al pagamento dell'indennità la richiesta di restituzione di quanto corrisposto dal datore di lavoro, a tale titolo per effetto della natura provvisoriamente esecutiva del decreto opposto.

    Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 1998, n. 9731, De Francisci c. M.T.S. (C.p.c., art. 345). [RV519252]

@Appello civile - Domande nuove - Mutamento della causa petendi - Ammissibilità

Nel caso in cui, in un giudizio di divisione, sia stata rigettata in primo grado la domanda, proposta da uno dei partecipanti alla comunione, di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dei beni formanti oggetto della comunione, non costituisce domanda nuova ed è perciò proponibile in grado di appello la domanda formulata dalla medesima parte di attribuzione a sè, quale partecipante di maggior quota, della proprietà dei beni, previo conguaglio agli altri condividenti, trattandosi di domanda volta a realizzare lo stesso risultato della originaria domanda sulla base di una diversa causa petendi, la cui modificazione è consentita in appello.

    Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 1998, n. 10291, Rossodivita c. Lappa. (C.p.c., art. 345). [RV519802]

@Appello civile - Giudice dell'appello - Proposizione dell'appello dinanzi allo stesso giudice di primo grado - Effetto conservativo

In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe stato competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo alla condizione che l'organo adito, benché territorialmente incompetente, sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la rimessione della causa al giudice competente, davanti a cui dovrà essere effettuata apposita riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; il medesimo effetto conservativo, invece, deve escludersi ove l'appello sia proposto davanti allo stesso giudice che abbia pronunciato la sentenza oggetto del gravame (come nella specie), oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, né può spiegare effetti sananti la costituzione in giudizio dell'appellato.

    Cass. civ., sez. lav., 24 settembre 1998, n. 9554, Lupica Infirri c. Inps. (C.p.c., art. 50). [RV519105]

@Appello civile - Mandato alle liti - Mancata indicazione della procura nell'atto di citazione in appello - Conseguenze

La mancata indicazione della procura nell'atto di citazione in appello non è causa di nullità della citazione stessa, non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 359 stesso codice), il legislatore abbia voluto riconnettere la sanzione della nullità dell'atto, e non potendosi tale nullità virtualmente desumere dalla generale disciplina processuale del sistema della invalidità degli atti, poiché, alla stregua del principio di cui all'art. 125, comma secondo, c.p.c. (a mente del quale la procura «può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione della citazione), risulta normativamente disciplinata addirittura un'ipotesi in cui non è fatto alcun obbligo di detta indicazione nell'atto di citazione (prescritta, invece, per il giudizio di cassazione, a pena di inammissibilità del ricorso, ex art. 366, comma primo, n. 5 c.p.c.).

    Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 1998, n. 10524, Coop. Scuola Sci Punta T. c. Com. Torgnon. (C.p.c., art. 164; c.p.c., art. 359; c.p.c., art. 366). [RV520011]

@Appello civile - Mandato alle liti - Procura a margine o in calce - Persona giuridica

Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica - incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'impugnazione (appello, nella specie) - allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l'illeggibilità della firma non inficia la procura allorché la firma stessa sia identica a quella rilasciata per una precedente fase del giudizio nel quale il nome del rappresentante della società risulti espressamente specificato.

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    Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 1998, n. 10072, Del Vescovo e altri c. Nestlè Italiana spa. (C.p.c., art. 83). [RV519618]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Modificabilità dopo che sia stata portata a conoscenza dell'altra parte - Esclusione

La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l'accordo, non è più consentito alle parti - e, quindi, anche al pubblico ministero - prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena. In tale ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti. (Fattispecie in cui è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del P.M. per manifesta infondatezza, essendosi lamentata l'insufficienza della motivazione, ritenuta, invece, sussistente, con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità della pena).

    Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 3429 (cc. 3 novembre 1998), P.M. in proc. Gasparini G. (C.p.p., art. 444). [RV212679]

@Arbitrato e compromesso - Arbitrato irrituale - Perizia contrattuale - Criterio differenziale

La perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale rientrano ambedue nel genus del mandato. La prima tuttavia differisce dal secondo in quanto con la perizia contrattuale le parti demandano ad un terzo di compiere un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; con l'arbitrato irrituale le parti demandano ad un terzo di elaborare una soluzione transattiva di una controversia, soluzione che le parti si impegnano ad accettare.

    Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 1998, n. 10554, Lo Schiavo c. Assitalia. (C.c., art. 1908). [RV520042]

@Arricchimento senza causa - Azione - Proponibilità congiunta o subordinata ad altra azione - Condizioni

L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. può essere proposta anche congiuntamente - e subordinatamente - ad altra azione, ma può essere accolta solo ove l'altra azione sia rigettata per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento.

    Cass. civ., sez. III, 25 settembre 1998, n. 9584, Regione Calabria c. Mazza. (C.c., art. 2041). [RV519139]

@Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni - Limiti del risarcimento - Massimale

In tema di contratto d'assicurazione, la condanna...

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