Massimario di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine197-218

    I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.


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@Appello penale - Cognizione del giudice d'appello - Reformatio in peius - Riferimento alla pena complessiva

In forza dell'art. 597, quarto comma, c.p.p., secondo cui se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti la pena complessiva irrogata è così corrispondentemente diminuita, il giudice di appello che esclude una aggravante deve rivedere il giudizio di equivalenza di circostanze già espresso dal giudice di primo grado, in senso favorevole all'imputato, unico appellante. Ciò si giustifica con la esigenza di evitare una reformatio in peius del precedente giudizio di comparazione: una reformatio in peius certamente configurabile se il giudizio di equivalenza fosse ribadito nonostante l'esclusione di una aggravante.

    Cass. pen., sez. V, 11 agosto 1998, n. 9250 (ud. 28 luglio 1998), Floris M. (C.p.p., art. 597). [RV211819]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Pena - Determinazione

Poiché il concetto di condanna penale comprende in un unicum inscindibile sia l'accertamento della responsabilità che la determinazione della pena, non è concepibile, in via generale, che si formi un giudicato di condanna nell'ipotesi in cui, pur non essendo più in discussione la responsabilità, restino tuttavia da definire l'entità o le modalità di applicazione della sanzione concretamente irrogata; da ciò consegue l'operatività, nel corso del perdurante giudizio, delle cause di estinzione del reato eventualmente sopraggiunge, ad eccezione del caso in cui il giudizio stesso sia proseguito ai fini della determinazione della pena a seguito di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, in virtù del quale gli elementi della decisione di condanna sono scomponibili per il formarsi del cosiddetto giudicato progressivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'operatività della prescrizione del reato intervenuta nel corso del giudizio di appello instaurato ad iniziativa dell'imputato che si doleva unicamente dell'apposizione di una condizione - il risarcimento del danno - al beneficio della sospensione della pena; e ciò sulla base della considerazione che il punto devoluto, per quanto accessorio alle statuizioni civili, incidesse direttamente sull'an dell'applicazione della pena).

    Cass. pen., sez. II, 5 novembre 1998, n. 11544 (ud. 29 ottobre 1998), Zucca. (C.p., art. 157; c.p., art. 165; c.p.p., art. 624; c.p.p., art. 648). [RV211905]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Rinunzia ai motivi

Le questioni già dedotte con l'atto di appello ed in quella sede investite da motivi cui l'appellante abbia definitivamente rinunziato concludendo l'accordo previsto dall'art. 599 quarto comma c.p.p., sono improponibili con il ricorso per cassazione. Fanno eccezione le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o concernenti vizi dello stesso procedimento camerale di appello. (Fattispecie in tema di eccepita revoca implicita della costituzione di parte civile, che la Corte non ha ritenuto far parte delle questioni rilevabili di ufficio).

    Cass. pen., sez. I, 22 dicembre 1998, n. 13561 (ud. 3 dicembre 1998), Filippini. (C.p.p., art. 599). [RV212061]


@Appello penale - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento - Rinvio dell'udienza

Nel procedimento di appello celebrato in camera di consiglio non è previsto né prescritto il rinvio dell'udienza per impedimento del difensore dell'imputato. Infatti disponendo l'art. 127 c.p.p. che il P.M. ed i difensori sono sentiti solo se compaiono, il contraddittorio è assicurato dalla semplice tempestiva notificazione degli avvisi.

    Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1998, n. 7939 (ud. 4 giugno 1998), Dotti F. (C.p.p., art. 127). [RV211683]


@Appello penale - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Richiesta di prova testimoniale

Ai fini della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello (art. 603 c.p.p.) il giudice deve valutare l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo - con riferimento alla testimonianza - alla sua decisività e non alla sua verosimiglianza; la verosimiglianza implica invero un giudizio di fatto che non può essere formulato a priori, bensì di seguito all'espletamento della prova stessa e sulla base del confronto con tutti gli elementi di valutazione dell'attendibilità dei testi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto viziata la motivazione con la quale il giudice d'appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata all'escussione di due testimoni, assumendo che la versione dei fatti che essi avrebbero dovuto fornire appariva «del tutto inverosimile»).

    Cass. pen., sez. II, 28 novembre 1998, n. 12459 (ud. 10 novembre 1998), Argentino. (C.p.p., art. 603). [RV211911]


@Appello penale - Incidentale - Limiti derivanti dal contenuto dell'appello principale - Esclusione

In tema di appello incidentale, pur dovendo tale forma di impugnazione rimanere confinata nell'ambito dei capi della sentenza investiti dall'appello principale, può ammettersi una diversità di oggetto tra i due gravami, nel senso che l'appello incidentale può riguardare anche punti della decisione rientranti nel medesimo capo oggetto della impugnazione principale ma da quest'ultimo non investiti. Ed infatti, ove l'appello incidentale dovesse limitarsi, oltre che ai capi, anche ai punti delle decisioni toccati dall'appello principale, esso finirebbe per non svolgere alcuna reale funzione, essendo le parti comunque legittimate a contrastare le iniziative processuali avversarie e a prospettare in ogni fase del processo le ragioni rispettive.

    Cass. pen., sez. VI, 29 aprile 1998, n. 5116 (ud. 19 gennaio 1998), Pancheri ed altri. (C.p.p., art. 595). [RV211706]


@Appello penale - Procedimento - Poteri del giudice di appello - Annullamento della sentenza

È abnorme - e, costituendo un passaggio logico essenziale per la decisione del ricorso, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione - la decisione della corte di appello di annullamento della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato per la ritenuta necessità di una modifica del fatto, che non è ammissibile in quanto l'art. 423 c.p.p. non è applicabile nel giudizio abbreviato, come espressamente prevede l'art. 441 c.p.p., e che configura quindi un potere del tutto estraneo alla competenza del giudice d'appello nel rito abbreviato.

    Cass. pen., sez. V, 23 giugno 1998, n. 7416 (ud. 26 maggio 1998), Kwiatkowska. (C.p.p., art. 441; c.p.p., art. 423). [RV211849]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Costituzione di parte civile - Spese processuali - Obbligo del giudice di specificare le singoli voci

Il giudice nel liquidare le spese della parte civile deve indicare le singole voci della liquidazione, in quanto una determinazione globale delle spese, senza distinzione tra onorari, competenze e spese, non permette all'imputato di controllare l'eventuale onerosità della statuizione e non consente ad entrambe le parti di verificare e sindacare il rispetto, in bonam e in malam partem, dei minimi e massimi tariffari. (Fattispecie di annullamento con rinvio di una sentenza di patteggiamento).

    Cass. pen., sez. V, ord. 30 luglio 1998, n. 2665 (c.c. 30 aprile 1998), Casarella V. (C.p.p., art. 76; c.p.p., art. 444). [RV211628]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Dell'imputato - A mezzo del procuratore speciale

La volontà dell'imputato rivolta al patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale: in quest'ultimo caso è consentito al procuratore speciale delegare altra persona qualora tale facoltà gli sia stata attribuita dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, terzo comma, c.p.p.

    Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 1998, n. 11076 (ud. 23 settembre 1998), Brescia F. (C.p.p., art. 446). [RV212046]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Dovere del giudice - Accertare imputabilità del soggetto

L'applicazione della pena su richiesta delle parti non comporta soltanto la verifica da parte del giudice delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., ma anche l'accertamento della imputabilità del soggetto e cioè della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto nonché quello della sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ex art. 70 c.p.p. Perché ricorra tale dovere occorre però che le parti alleghino elementi concreti su tali aspetti oppure che essi emergano ictu oculi dagli atti, offrendo al giudice ragione di ritenere la sussistenza della incapacità.

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    Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 1998, n. 3823 (ud. 20 febbraio 1998), Cornacchia. (C.p.p., art. 70; c.p.p., art. 444). [RV211943]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Equiparazione alla sentenza di condanna - Effetti

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è equiparata ad una pronuncia di condanna, e tale equiparazione rende possibili gli effetti concernenti la contestazione della recidiva, e la valutazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ai fini dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

    Cass. pen., sez. III, 7 luglio 1998, n. 7939 (ud. 4 giugno 1998), Dotti F. (C.p.p., art. 444; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59). [RV211684]


@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza - Impugnazioni - Ricorso per cassazione

Nel caso in cui la sentenza di merito da un lato applichi la pena concordata fra le parti per taluni reati, e dall'altro prosciolga l'imputato per altro addebito, questa deve essere...

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