Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Azioni reali di riduzione in pristino contro singoli condomini - Proposizione contro la volontà dell'assemblea.

Considerato che l'amministratore del condominio non è legittimato a proporre azioni reali di riduzione in pristino nei confronti dei singoli condomini contro la volontà dell'assemblea, in caso di violazione da parte di singoli proprietari delle norme del regolamento condominiale prevedenti limiti alle innovazioni nelle proprietà individuali (nella specie recepiti come servitù reciproche nei singoli contratti di acquisto), non è configurabile la responsabilità dell'amministratore che abbia omesso di agire in giudizio contro i responsabili al fine di conseguire la riduzione in pristino, qualora il medesimo abbia investito delle specifiche questioni l'assemblea del condominio e la stessa abbia deliberato, sia pure a maggioranza, di tentare di risolvere in via extragiudiziale i contrasti insorti tra i vari comproprietari.

    Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 1999, n. 11688, Lombardo ed altri c. Leonardi ed altri. (C.c., art. 1120; c.c., art. 1130; c.c., art. 1131).


@Amministratore di condominio - Attribuzioni - Cessazione dall'incarico - Obbligo di restituire i documenti della gestione.

L'amministratore di un condominio, alla cessazione del suo mandato, ha l'obbligo di restituire ai condomini quanto ricevuto a causa dello svolgimento dell'incarico, tra cui i documenti concernenti la gestione, né può trattenerli finché non rimborsato delle somme anticipate per conto del condominio, avvalendosi del principio inademplenti non est adimplendum, non essendovi corrispettività né interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi.

    Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13504, Pisa c. Condominio Parti Comuni Edifici EFG, Via Consalvo 99/4, Napoli. (C.c., art. 1129; c.c., art. 1460; c.c., art. 1713; c.c., art. 1720).

@Assemblea dei condomini - Convocazione - Ordine del giorno - Completezza.

L'accertamento della sussistenza della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale è demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

    Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11526, Tempesta c. Cond. Via Piero Aloisi n. 29. (C.c., art. 1135; c.c., art. 1136; att. c.c., art. 66).

@Assemblea dei condomini - Convocazione - Ordine del giorno - Previsione dell'approvazione di una spesa senza indicazione dei criteri di ripartizione.

Prevista all'ordine del giorno di un'assemblea condominiale l'approvazione di una spesa, l'omessa indicazione dei criteri di ripartizione della medesima, ancorché quelli adottati divergano da quelli disposti dal codice civile o dal regolamento - nella specie tabelle millesimali, in proporzione all'uso del bene per il quale la spesa è stata affrontata - non determina la nullità della delibera, bensì l'annullabilità, da far valere nei termini stabiliti dall'art. 1137 c.c., trattandosi di lacuna formale, incidente sul procedimento di convocazione e informazione dei condomini, mentre la sanzione di nullità è comminata se non tutti i condomini sono informati della convocazione; se la delibera è priva degli elementi essenziali; se ha un oggetto impossibile o illecito.

    Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 1999, n. 10886, Condominio di Via Centocelle n. 620, Roma c. Impresa di Costruzioni eredi Apolloni. (C.c., art. 1137).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Competenza.

Dall'entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l'impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino non appartiene più, ratione materiae, al tribunale perché l'art. 1137 c.c. non riproduce il contenuto dell'art. 26 del R.D. 15 gennaio 1934 n. 56, e pertanto il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d'uso dei servizi di condominio di case. (Nella specie la delibera impugnata aveva ad oggetto l'approvazione del piano di riparto delle spese condominiali per un valore complessivo non superiore ai due milioni e la Cassazione ha affermato la competenza del giudice di pace).

    Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1999, n. 14078, Gurrieri c. Cond. Via Orto Limoni, 42-46; Via Savoia, 46, Catania. (C.c., art. 1137; R.D. 15 gennaio 1934, n. 56, art. 26).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Legittimazione.

In tema di impugnazioni di delibere dell'assemblea condominiale, mentre la relativa annullabilità può essere fatta valere dal solo condomino assente o dissenziente, la nullità di esame (nella specie, delibera di modifica a maggioranza di una tabella millesimale contrattualmente approvata) può legittimamente essere fatta valere, nei confronti dell'amministratore di condominio, unico legittimato passivo, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole.

    Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1999, n. 14037, Cond. Via Giardinetti 188 Roma c. Marinucci. (C.c., art. 1137; c.c., art. 1421).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Verbale - Valore di prova presuntiva.

Il verbale dell'assemblea condominiale offre una prova presuntiva dei fatti che afferma essersi in essa verificati, per modo che spetta al condomino che impugna la deliberazione assembleare contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto.

    Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1999, n. 11526, Tempesta c. Cond. Via Piero Aloisi n. 29. (C.c., art. 1136).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Attiva - Limiti.

L'amministratore del condominio è legittimato senza la necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio nei confronti dei singoli condomini e dei terzi al fine di: a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini; b) disciplinare l'uso delle cose comuni così da assicurare il godimento a tutti i partecipanti al condominio; c) riscuotere dai condomini i contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) compiere gli atti conservati dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Page 130

    Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1999, n. 14088, Venuta c. Cond. Carone. (C.c., art. 1131; c.p.c., art. 75; c.p.c., art. 99; c.p.c., art. 100).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Attiva - Recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.

Il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 c.c. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente.

    Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13504, Pisa c. Condominio Parti Comuni Edifici EFG, Via Consalvo 99/4, Napoli. (C.c., art. 1130).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Procura al difensore per agire in giudizio - Attribuzione prevista dall'art. 1130 c.c.

L'amministratore di un condominio, per conferire la procura al difensore al fine di agire poi in giudizio nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c., non ha bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini con la conseguenza che un'eventuale delibera sul punto, avendo il significato di mero assenso alla scelta effettuata dall'amministratore, non necessita, per la validità della procura stessa, che sia adottata dalla maggioranza dei condomini.

    Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1999, n. 13504, Pisa c. Condominio Parti Comuni Edifici EFG, Via Consalvo 99/4, Napoli. (C.c., art. 1130).

@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Art. 89 n. 3 della L. n. 353/1990.

In tema di determinazione dell'equo canone, l'abrogazione degli artt. 43, 44, 45 primo, secondo e terzo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392 ad opera dell'art. 89 n. 3 della legge 26 novembre 1990 n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995, non ha effetto nei riguardi dei giudizi promossi anteriormente all'entrata in vigore della norma abrogatrice, ai quali va pertanto applicata la normativa abrogata, con la conseguenza della necessità del preventivo tentativo di conciliazione sotto pena di improcedibilità della domanda rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

    Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 1999, n. 12189, Gullo c. Mangiacavallo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45; L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89).

@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Art. 89 n. 3 della L. n. 353/1990.

Nelle controversie relative alla determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone di locazione, promosse anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 89 n. 3 della legge 26 novembre 1990 n. 353 che ha abrogato gli artt. 43, 44, 45 primo, secondo, terzo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, la fase preliminare relativa al tentativo di conciliazione può esaurirsi oltre che con il verbale di conciliazione o con il verbale che dà atto della mancata riuscita del...

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