Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Amministratore del condominio - Attribuzioni - Rappresentanza negoziale - Obbligazioni contratte verso terzi.

In tema di obbligazioni contratte dall'amministratore del condominio verso terzi, la legittimazione passiva dell'amministratore stesso deve ritenersi eventuale e sussidiaria, giusta disposto dell'art. 1131, comma secondo, c.c., con la conseguenza che il terzo può legittimamente instaurare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini, anziché dell'amministratore, ovvero chiamare in giudizio, oltre a quest'ultimo, taluni condomini per l'accertamento dell'unico fatto costitutivo dell'unica obbligazione immediatamente azionabile anche nei loro confronti, atteso che, con riferimento alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, i singoli condomini rispondono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.

    Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2000, n. 5117, Cortesini c. Ferrari ed altro. (C.c., art. 1131).

@Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Azione di risarcimento dei danni - Legittimazione dei condomini.

L'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. ha carattere personale e può essere promossa da ciascun condomino senza necessità che al giudizio partecipino gli altri condomini, sia nel caso in cui i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia se investano delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

    Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485, D'Ovidio c. Centi. (C.c., art. 1100; c.c., art. 1669; c.c., art. 1117; c.p.c., art. 102).

@Assemblea dei condomini - Convocazione - Avviso - Ordine del giorno.

Affinché la delibera di un'assemblea condominiale sia valida è necessario che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. In particolare la disposizione dell'art. 1105, terzo comma, c.c. - applicabile anche in materia di condominio di edifici - la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell'avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da parte dell'assemblea. L'accertamento della completezza o meno dell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale - nonché della pertinenza della deliberazione dell'assemblea al tema in discussione indicato nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione - è poi demandato all'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

    Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2000, n. 3634, Laserra c. Cond. Via Crispi 105 Napoli. (C.c., art. 1136; att. c.c., art. 66).

@Avviamento commerciale - Indennità - Determinazione - Prosecuzione del rapporto con un nuovo canone.

L'offerta da parte del locatore di un nuovo canone per la prosecuzione del rapporto di locazione costituisce proposta contrattuale, che non perde questa sua natura ove venga comunicata al conduttore dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 69 (nella sua formulazione originaria) della legge 27 luglio 1978, n. 392 e, cioè, meno di sessanta giorni prima della scadenza del contratto. Consegue che in caso di offerta da parte del locatore di un nuovo canone, il conduttore, se rifiuta la proposta di prosecuzione, ha diritto alla determinazione dell'indennità di avviamento sulla base del canone offerto dal locatore, restando irrilevante l'inosservanza del termine sopra indicato.

    Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2000, n. 4860, Floris c. Inps Gestione Immobiliare Igei spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

@Azioni giudiziarie del condominio - Azioni a difesa o vantaggio della cosa comune - Integrazione del contraddittorio - Esclusione.

Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere esperite dai singoli condomini senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione.

    Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2000, n. 4345, Di Martino c. Cipriani. (C.c., art. 1100; c.p.c., art. 102).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Concorso con quella del condomino - Estensione.

La legittimazione dell'amministratore del condominio ad esercitare azioni a tutela del possesso della cosa comune, non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi o comuni.

    Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2000, n. 4810, Il Miglio d'Oro SCRL c. De Gregorio. (C.c., art. 1131; c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 102).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Nei confronti dell'appaltatore - Gravi difetti di costruzione.

È atto conservativo dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio l'azione dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1669 c.c., nei confronti dell'appaltatore per gravi difetti di costruzione relativamente alle medesime e pertanto sussiste la sua legittimazione, ai sensi degli artt. 1130 n. 4 e 1131, primo comma, c.c.

    Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2000, n. 3304, Ceiner c. Cond. via del Collio 30-30/3 e via Castelmonte 19. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1131; c.c., art. 1669).

@Canone - Controversie - Determinazione dell'indennità di avviamento - Clausola compromissoria.

In materia di locazione di immobili urbani, la clausola compromissoria, con la quale le controversie inerenti al rapporto di locazione vengano deferite ad arbitri amichevoli compositori, è nulla ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 in quanto, svincolando la soluzione della controversia dalla disciplina legale, è attributiva al locatore di vantaggi in contrasto con le disposizioni di detta legge; è pertanto nulla la clausola con cui le parti di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale deferiscano al giudizio equitativo di un arbitro la determinazione dell'indennità di avviamento.

    Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2000, n. 4802, Butti c. SMAF spa. (C.p.c., art. 807; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79).

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@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Improcedibilità.

In tema di azione di determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone di locazione, la parte interessata al previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 43 e segg. della legge 27 luglio 1978, n. 392 a pena d'improcedibilità della domanda è gravata dell'unico onere di presentare al giudice competente la domanda di conciliazione e a nessun altro adempimento è tenuta, giacché da quel momento opera soltanto l'impulso d'ufficio, dovendo il giudice fissare, per la comparizione delle parti, un'udienza a breve termine, con decreto da comunicare alle parti a cura della cancelleria. Consegue, che una volta depositata in cancelleria l'istanza ogni evento che impedisca l'espletamento del tentativo di conciliazione (comprese cause addebitabili all'ufficio che per es. non provveda a fissare l'udienza) non può essere posto a carico della parte, che, qualunque sia il seguito dell'istanza o anche se questa non abbia alcun seguito, non può subire per più di novanta giorni la compressione del proprio diritto d'azione.

    Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2000, n. 4803, Rapisarda c. Longo. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 43).

@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Omissione.

Il combinato disposto degli articoli 43, 44 e 45 della legge n. 392 del 1978 prevedeva una successione procedimentale nella determinazione del canone legale delle locazioni, dettata in funzione deflattiva del corrispondente contenzioso; in tale sistema ogni domanda di determinazione, aggiornamento e adeguamento del canone doveva essere preceduta dal tentativo di conciliazione, la proposizione della domanda giudiziale era subordinata all'esito negativo del tentativo di conciliazione o al decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione e non era consentita la simultanea proposizione delle due domande. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda, escludendo che il ricorso per determinazione legale del canone andasse interpretato nel senso di contenere anche la richiesta di tentativo di conciliazione).

    Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2000, n. 4658, Studio Kim srl c. Corti ed altro. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 45).

@Canone - Controversie - Tentativo di conciliazione - Omissione.

Atteso il principio per cui gli atti processuali sono regolati dalla legge vigente nel momento del loro compimento, la sopravvenuta abrogazione per effetto dell'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 degli artt. 43 e 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che prevedevano una condizione di procedibilità della domanda, non fa sì che quest'ultima diventi procedibile, anche se proposta in assenza di quella condizione, ma nella vigenza delle norme...

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