Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Allocazione di beni - Autorizzazione ministeriale per la loro rimozione

La necessità dell'autorizzazione del Ministrero dei beni culturali per la rimozione, dall'immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, non esclude l'intersse ad agire del locatore del medesimo per ottenere il rilasico alla scadenza della locazione, incidendo la mancanza di tale autorizzazione soltanto sull'eseguibilità del relativo provvedimento, non precluso da alcun vincolo di destinazione dell'immobile all'uso esclusivo del conduttore al fine di garantire la continuazione dell'esercizio della connessa attività culturale, salva l'applicabilità della disciplina degli artt. 1592 e 1593 c.c. se i suddetti beni costituiscono, anche per il loro vincolo di destinazione volto a preservarne il valore storico di civiltà, addizioni inseparabili dall'immobile.

    Cass. civ., sez. III, 18 maggio 2001, n. 06814, Circolo Artisti c. Srl Graneri. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 30; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 56).


@Assemblea dei condomini - Convocazione- Argomento non indicato nell'ordine del giorno - Impugnazione della delibera

L'omessa indicazione di un argomento, poi deliberato, nell'ordine del giorno di un'assemblea condominiale non può essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, se non ha preliminarmente eccepito in quella sede l'irregolarità della convocazione.

    Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2001, n. 05889, De Barbieri c. Cond. Corso Firenze 8 Genova. (C.c., art. 1136; c.c. art. 1137).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Decreto ingiuntivo emesso fuori dei casi previsti - Opposizione

In tema di condominio di edifici, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che sia stato emesso nei confronti di un condomino, ancorché in difetto delle condizioni previste dall'art. 63 att. c.c. (sulla base cioè dello stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea), si apre un autonomo giudizio di cognizione che si svolgre secondo le norme del procedimento ordinario con la conseguenza che il giudice è investito del potere-dovere di statuire nel merito della pretesa fatta valere dal condominio.

    Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2001, n. 06853, Di Canto c. Cond. Via Matteucci 41 Roma. (Att. c.p.c., art. 63; c.p.c., art. 645).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Diritto di voto - Computo della maggioranza

L'ordinamento giuriscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggiornza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società, per il conflitto di nteressi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determianre lavolontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio.

    Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2001, n. 06853, Di Canto c. Cond. Via Matteucci 41 Roma. (C.c., art. 1135; c.c., art. 1136; c.c., art. 2373).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni- Deliberazioni annullabili

In tema di impugnazione di delibere condominiali annullabili, la legittimazione ad agire compete al condomino che abbia espresso in merito il suo dissenso, ne consegue che è specifico onere dello stesso di provare ai fini della relativa impugnativa, la propria qualità di condomino dissenziente.

    Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2001, n. 05889, De Barbieri c. Cond. Corso Firenze 8 Genova. (C.c., art. 1137; c.c. art. 2697).

@Assemblea dei condomini - Deliberazioni - Impugnazioni - Sindacato dell'Autorità giudiziaria

Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al contollo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante.

    Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2001, n. 05889, De Barbieri c. Cond. Corso Firenze 8 Genova. (C.c., art. 1136; c.c. art. 1137).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Intervento dei singoli condomini - Ammissibilità

Essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario (l'amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di intervenite nei giudizi, in cui tale difesa sia stata assunta dall'organo di rappresentanza unitaria, ovvero di avvalersi dei relativi mezzi di impugnazione ove non proposti da quest'ultimo.

    Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2001, n. 07130, Campanile ed altri c. Giannelli ed altri. (C.c., art. 1117; c.c., art. 1130).

@Azioni giudiziarie del condominio - Legittimazione dell'amministratore - Uso delle parti comuni - Sottrazione di un bene comune

L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzizione dell'assemblea dei condomini, a promuovere azioni di reintegrazione avverso la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell'edificio al compossesso di tutti i condomini, perché tale azione, essendo diretta a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra tra le attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130,n. 4, c.c.

    Cass. civ., sez. II, 3 maggio 2001, n. 06190, Vitalone ed altra c. Cond. V.le Mazzini 88, Via Sabotino 46 Roma. (C.c., art. 1130; c.c., art. 1140; c.c., art. 1168).

@Azioni giudiziarie del condominio - Ricorso all'Autorità giudiziaria- Potere del condomino - Condizioni Page 594

In materia di gestione condominiale il ricorso all'Autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata; detta norma non è, invece applicabile quando l'assemblea condominiale abbia approvato dei lavori considerati necessari per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio, contestati da taluni compartecipanti, in quanto l'intervento del giudice in tal caso si risolverebbe in un'ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione della volontà assembleare.

    Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2001, n. 05889, De Barbieri c. Cond. Corso Firenze 8 Genova. (C.c., art. 1105).

@Canone - Aggiornamento - Facoltà di pattuizione- Limiti

Il testo originario dell'art. 32 della legge n. 392/1978 prevedeva per gli immobili non abitativi, la facoltà delle parti di concordare all'inizio del quarto anno dalla stipulazione del contratto, l'aggiornamento del canone locativo per adeguarlo alle variazioni Istat del potere d'acquisto della lira, fatta salva, peraltro, la facoltà di convenire quanto alla decorrenza del primo aggiornamento e all'entità della variazione Istat, modalità di aggiornamento meno onerose per il conduttore di quelle fissate dalla norma.

    Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2001, n. 05402, Imm. Cogim srl c. RAI spa. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79).

@Canone - Controversie- Tentativo di conciliazione - Legittimazione del comproprietario

In tema di locazione di immobili urbani, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 della legge n. 392/1978 esperito tra il conduttore ed uno solo dei comproprietari dell'immobile deve ritenersi del tutto legittimo, non essendo, all'uopo, necessario integrare il contraddittorio con la chiamata in causa dell'altro comproprietario.

    Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2001, n. 06954, Poli c.De Stefano. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 44).

@Canone - Corresponsione - Inadempimento - Locazione di immobile urbano ad un'amministrazione statale

In tema di interessi sui canoni di locazione di un'immobile urbano locato ad un'amministrazione statale, al locatore non spettano gli interessi moratori in relazione alle scadenze contrattuali anteriori all'approvazione ministeriale del contratto di locazione, durante il quale il contratto stesso abbia avuto esecuzione. L'approvazione ministeriale, prescritta dall'art. 19 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, configura una condicio juris sospensiva dell'efficacia del contratto già stipulato, con la conseguenza che l'obbligazione assunta dall'amministrazione non è esigibile sino a che non intervenga detta approvazione. Una volta intervenuta l'approvazione ministeriale, la retroattività degli effetti...

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